<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-3651151241045917012</id><updated>2012-01-31T18:17:14.063+01:00</updated><category term='vendola'/><category term='poliotto'/><category term='insulti'/><category term='Izzo'/><category term='bruno'/><category term='Marx'/><category term='militari'/><category term='imprese'/><category term='corte'/><category term='violenza'/><category term='18804'/><category term='De Bernardin'/><category term='mano'/><category term='Colombo'/><category term='cadavere'/><category term='sentenza31398'/><category term='borghesi'/><category term='danneggiamento società'/><category term='elezioni'/><category 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Il cittadino, il singolo individuo, in quanto singolo individuo, è colui cui si riferisce LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.  Nessuno può imporgli la sua religione, le sue idee, il suo modo di esprimersi, le sue regole, senza che questa imposizione non sia considerata un ATTO DI TERRORISMO!
Il furore furore e il diritto all'indignazione contro un'Istituzione che viola la Costituzione è SACRA.</subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3651151241045917012/posts/default?max-results=100'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><link rel='next' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3651151241045917012/posts/default?start-index=101&amp;max-results=100'/><author><name>Claudio Simeoni</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07373925047996496230</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>126</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>100</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3651151241045917012.post-7800208720787461152</id><published>2012-01-31T17:57:00.005+01:00</published><updated>2012-01-31T18:17:14.070+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='sentenza 3721'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='diritti civili'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='mendicante'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='elemosina'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Corte di Cassazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='accattone'/><title type='text'>Corte di Cassazione: diffamatorio e mortificante indicare al linciaggio e al disprezzo chi chiede elemosina.</title><content type='html'>&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-_v2U2BdlOZ4/TygiB1Gd3aI/AAAAAAAACw4/rocaZV94nSw/s1600/consapevolezzadivina.jpg"&gt;&lt;img style="MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 250px; FLOAT: right; HEIGHT: 266px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5703846342894149026" border="0" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/-_v2U2BdlOZ4/TygiB1Gd3aI/AAAAAAAACw4/rocaZV94nSw/s320/consapevolezzadivina.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ancora una volta deve intervenire la Corte di Cassazione per riaffermare un principi che dovrebbe essere alla base del diritto e del sentire comune. Diffamare o indicare al disprezzo delle persone, è sempre un’azione riprovevole, ma assume un particolare valore quando le persone aggredite sono povere, indifese, e vengono additate a disprezzo da parte di chi, attraverso quell’additare a disprezzo, lavora per danneggiare la società civile invocando “bande armate” che chiamano “ronde” con cui perseguirle.&lt;br /&gt;Ciò che mi preoccupa e mi sconvolge in questa vicenda, è l’atteggiamento del Giudice per le Indagini Preliminari di Trento che non ha ravvisato l’intento di usare la donna per additare a disprezzo. Ha trovato del tutto normale quello che a me appare come un vero e proprio linciaggio.&lt;br /&gt;Io sono convinto che sia necessario un grande coraggio per chiedere l’elemosina. Ritengo che sia più facile, dal punto di vista psicologico, puntare un coltello alla gola a persona indifese piuttosto che chiedere l’elemosina. Capisco che questa è una mia posizione soggettiva. Tuttavia, chiedere l’elemosina non è un reato, ma troppa gente continua a pensarne l’attività come veniva pensata nel medioevo. E nel tentare di trasformare in crimine ciò che crimine non è, si diffondono leggende metropolitane che hanno il solo sapere ideologico del razzismo e del nazismo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff6666;"&gt;No alle foto di mendicanti&lt;br /&gt;"Diffamatorie e mortificanti"&lt;br /&gt;La sentenza della Cassazione: "Nella coscienza comune, chi è costretto all'accattonaggio è collocato nell'ultimo gradino della scala sociale". Riconosciute le ragioni di una donna romena ritratta in un articolo di giornale&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ffcc66;"&gt;ROMA - Le foto che ritraggono i volti dei mendicanti non dovranno essere più pubblicate. E' quanto ha intimato la Cassazione, sottolineando che "non è possibile negare l'oggettiva valenza diffamatoria" della pubblicazione di uno scatto di chi chiede la carità: "La coscienza comune - spiega la Quinta sezione penale - pone questi soggetti in uno dei gradini più bassi della cosiddetta scala sociale ed è allora naturale che chi sia costretto dalla necessità a praticare la mendicità e venga additato come tale si sentirà mortificato e gravemente ferito nella sua onorabilità". E nei casi di denuncia del fenomeno è necessario "coprire i volti delle persone coinvolte in fenomeni sui quali grava un pesante giudizio negativo della collettività".&lt;br /&gt;La decisione è arrivata dopo che la Suprema Corte ha analizzato la vicenda di una donna romena, Ciurar C., la quale ha sporto una querela per essere comparsa in una fotografia pubblicata a corredo di un articolo di un giornale di Trento nel quale venivano riportate le reazioni e i commenti dei cittadini, pure loro rappresentati fotograficamente, nell'ambito di una tavola rotonda sul "pacchetto sicurezza" e sull'istituzione delle ronde. A corredo del servizio, la foto della donna accompagnata dalla didascalia "una questuante all'opera nel centro storico di Trento".&lt;br /&gt;Il gip di Trento, il 31 gennaio 2011, aveva dichiarato il non luogo a procedere "perché il fatto non sussiste" nei confronti del direttore e della giornalista, ritenendo l'articolo e le foto non diffamatori e improntati a scoraggiare "fenomeni quali la prostituzione, il vandalismo e l'accattonaggio diffuso".&lt;br /&gt;La donna fotografata a mendicare ha fatto ricorso in Cassazione, facendo notare che era l'unica delle persone ritratte a rappresentare il problema che il pacchetto sicurezza avrebbe voluto affrontare e che, nel testo, si parlava di "accattonaggio diffuso legato ad organizzazioni criminali".&lt;br /&gt;Con la sentenza 3721, il giudice di ultima istanza ha accolto la tesi difensiva e ha osservato che "la fotografia di Ciurar C., indicata come questuante all'opera posta a corredo dell'articolo non può essere considerata neutra, dal momento che il lettore è portato ad identificare la persona rappresentata con uno dei mali da combattere - l'accattonaggio diffuso - e l'ipotizzato collegamento con ambienti malavitosi - ed uno dei problemi da eliminare per garantire una pacifica vita cittadina".&lt;br /&gt;La Cassazione fa notare che "quando per esigenze di cronaca si mostrano immagini di persone in qualche modo coinvolte in fenomeni sui quali grava un pesante giudizio negativo della collettività - al fine di evitare che si crei un preciso collegamento tra un fenomeno generale e una specifica e individuabile persona fisica ed evitare quindi la conseguente e inutile carica di disdoro personale - si usa sgranare o comunque coprire il volto della persona ritratta per renderla non identificabile".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(31 gennaio 2012)&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Tratto da:&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.repubblica.it/cronaca/2012/01/31/news/no_alla_pubblicazione_foto_mendicanti_mortificano_chi_chiede_elemosina-29085957/?rss"&gt;http://www.repubblica.it/cronaca/2012/01/31/news/no_alla_pubblicazione_foto_mendicanti_mortificano_chi_chiede_elemosina-29085957/?rss&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Indubbiamente è raro che chi chiede l’elemosina si rivolga alla Corte di Cassazione per chiedere giustizia. Ma qualche volta capita e a questa persona dobbiamo essere grati perché ha saputo riaffermare un principio di civiltà contro il disprezzo per la società civile indicato dal criminale in croce.&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ci si dimentica sempre che, anche se dietro ad alcune di queste persone ci fosse un rachet come alcuni individui spregevoli affermano, i questuanti sono comunque le vittime dello sfruttamento e non i criminali che dovrebbero essere perseguiti dalla polizia e non dal linciaggio degli organi di informazione.&lt;br /&gt;Come troppo spesso accade, noi come cittadini viviamo lo stridere fra legittimità Costituzionale e la repressione che viene messa in opera dalle Istituzioni che anziché operare ossequiose al dettato Costituzionale preferiscono i principi di quel criminale in croce che ordina di torturare e gettare nelle tenebre fra stridor di denti chi non si mette l’abito che lui vuole, quando vuole e per come lo vuole. In quest’ottica noi assistiamo a criminali che incitano all’odio e alla repressione di individui deboli e Istituzioni che, anziché garantire i diritti alle persone deboli preferiscono reprimere chi chiede giustizia: QUESTO SI CHIAMA TERRORISMO!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Entra nel circuito del &lt;a href="http://www.religionepagana.it/presentazionepaganesimo/indicepaganesimo.html"&gt;pensiero religioso, sociale, economico ed etico della Religione Pagana&lt;/a&gt;!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;31 gennaio 2012&lt;br /&gt;Claudio Simeoni&lt;br /&gt;Meccanico&lt;br /&gt;Apprendista Stregone&lt;br /&gt;Guardiano dell’Anticristo&lt;br /&gt;P.le Parmesan, 8&lt;br /&gt;30175 – Marghera Venezia&lt;br /&gt;Tel. 3277862784&lt;br /&gt;e-mail &lt;a href="mailto:claudiosimeoni@libero.it"&gt;claudiosimeoni@libero.it&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3651151241045917012-7800208720787461152?l=societcivileecostituzione.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/feeds/7800208720787461152/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/2012/01/corte-di-cassazione-diffamatorio-e.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3651151241045917012/posts/default/7800208720787461152'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3651151241045917012/posts/default/7800208720787461152'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/2012/01/corte-di-cassazione-diffamatorio-e.html' title='Corte di Cassazione: diffamatorio e mortificante indicare al linciaggio e al disprezzo chi chiede elemosina.'/><author><name>Claudio Simeoni</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07373925047996496230</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/-_v2U2BdlOZ4/TygiB1Gd3aI/AAAAAAAACw4/rocaZV94nSw/s72-c/consapevolezzadivina.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3651151241045917012.post-6359018680731170211</id><published>2012-01-31T01:27:00.003+01:00</published><updated>2012-01-31T01:32:27.263+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Monti'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='governo'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='partiti politici'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='fare politica'/><title type='text'>Il governo Monti, la Costituzione della Repubblica e i partiti politici.</title><content type='html'>&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-TVFSg7gzBFs/Tyc2KjSlbBI/AAAAAAAACwU/MeIBfAW6PQs/s1600/berlusconiratzinger.jpg"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:85%;color:#33ff33;"&gt;&lt;img style="MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 259px; FLOAT: right; HEIGHT: 194px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5703587007987805202" border="0" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/-TVFSg7gzBFs/Tyc2KjSlbBI/AAAAAAAACwU/MeIBfAW6PQs/s320/berlusconiratzinger.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:85%;color:#33ff33;"&gt; I partiti politici stanno agendo per ridurre l'Italia in uno stato monarchico genuflesso davanti al padrone Gesù e Ratzinger. Davvero si vuole che i cittadini si omportino come Silvio Berlusconi e dica "si buana"?&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;---&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Io capisco la difficoltà dei Partiti Politici Italiani ad affrontare il loro fare politica durante la presenza di un Governo come quello di Monti.&lt;br /&gt;Fino ad ieri i Partiti Politici si relazionavano fra di loro all’interno delle pratiche relazionali mafiose: difendere interessi monetari di questo o di quel gruppo. Silvio Berlusconi, per difendere interessi specifici, ha fatto una vera e propria giustificazione, se non esaltazione, dell’evasione fiscale a livello sovversivo istituzionale. La Lega Nord, dopo aver sbandierato per anni il “federalismo” e il “federalismo fiscale” nell’ultimo periodo come anticamera di una secessione e aver bloccato i lavori parlamentari negli ultimi quattro anni, oggi si trova spiazzata dal Governo Monti che sta mettendo in atto quelle “riforme” che la stessa Lega paventava quando era un partito non “invischiato” con “Roma ladrona”. Il Partito Democratico vede nell’attività del Governo Monti la realizzazione di quelle liberalizzazioni di massa che aveva tentato col governo Prodi, ma che, per la pochezza della sua forza sociale e della grande disponibilità di denaro di Silvio Berlusconi, erano sempre state impedite. Il Popolo delle Libertà si trova privato delle proprie parole d’ordine con cui copriva i suoi appoggi alle mafie e ai privilegi in questo paese che garantiva con un’aggressione sistematica a tutte le forze popolari che rivendicavano i diritti Costituzionali che Silvio Berlusconi, nella sua identificazione con il Duce, voleva negare. In questa feroce guerra che Silvio Berlusconi ha fatto alla Democrazia, ha visto una serie di oppositori che mai avrebbero brillato per la loro ignoranza Costituzionale e per la loro pochezza emotiva e culturale. Mi riferisco a Oscar Luigi Scalfaro, appena morto e a Giorgio Napolitano che nel loro disprezzo per i cittadini (o forse per tentare di non dare il fianco alla propaganda Berlusconiana forte di 6 televisioni e di molta stampa) hanno agito legittimando le torture nei confronti dei cittadini e il disprezzo nei confronti della Costituzione. Al punto che Giorgio Napolitano, dopo che come ministro degli Interni ha agito per diffondere odio religioso, non ha esitato a firmare il Lodo Alfano per introdurre un principio da monarchia assoluta contro il dettato Costituzionale.&lt;br /&gt;La politica possibile per i partiti è all’interno dei primi 54 articoli della Costituzione.&lt;br /&gt;I partiti politici possono fare politica soltanto chiarendo la relazione che esiste tra cittadini e Istituzioni nell’applicazione dei primi 54 articoli Costituzionali.&lt;br /&gt;La questione del lavoro, ad esempio, con i loro provvedimenti i partiti politici possono decidere se le persone sono protette dall’articolo 1 della Costituzione o se le leggi che i partiti politici proporranno andranno della direzione di costruire lo schiavismo nella società. Uno schiavismo inteso come obblighi da parte dei dipendenti e delle fasce sociali più deboli di obbedienza e sottomissione ai loro padroni o se, al contrario legifereranno per garantire diritti ai cittadini. Sei che i partiti politici riaffermino i diritti, sia che costruiscano una nazione di schiavi, l’Italia si fonda sempre sul lavoro.&lt;br /&gt;La Repubblica promuove le condizioni per rendere effettivi i diritti Costituzionali!&lt;br /&gt;E’ il progetto mancato per l’attività eversiva della Democrazia Cristiana con un Partito Comunista più vicino al fascismo che non alle istanze dei cittadini.&lt;br /&gt;Ora che il governo Monti sta gestendo l’economia, ai partiti non resta che partire dalla costituzione della Repubblica.&lt;br /&gt;Ne saranno capaci?&lt;br /&gt;Non certo l’ex magistrato Antonio di Pietro della Procura della Repubblica di Milano. La Procura della Repubblica di Milano per coprire gli esecutori dell’attentato a Piazza Fontana e i tentativi di colpo di stato ad esso legato, lanciò una criminale campagna di annientamento contro i cittadini e gli anarchici in particolare: non sarà certo lui a riaffermare i principi Costituzionali. Al massimo può fare l’antiberlusconiano cercando di avere voti degli illusi. E Niki Vendola? A lui interessa più il macellaio di Sodoma e Gomorra e quel criminale in croce che ordina di scannare chi non si mette in ginocchio davanti a lui: non sarà certo lui a ribadire i diritti Costituzionali come patrimonio dei cittadini. A parole può farlo, ma all’atto pratico può solo aiutare la chiesa cattolica nella sua attività di dominio sociale. Come non sarà né Paolo Ferrero, cristiano fondamentalista, né Beppe Grillo. Non sarà Bersani, un amministratore attento, ma sprezzante con i cittadini; come Giorgio Napolitano che ritiene legittimo far bastonare i cittadini contro il dettato Costituzionale.&lt;br /&gt;Indicare qualcuno, in questo momento non è possibile, e poi sta più sull’ideologia dell’uomo della provvidenza che non nell’ideologia che favorisca i cittadini che sono gli UNICI soggetti che possono legittimare le Istituzioni discriminando fra l’Istituzione come associazione sovversiva e terroristica e Istituzione Costituzionale.&lt;br /&gt;Quando si sente proclamare quell’ideologia fascista di “servitore dello Stato” è un attentato alla Costituzione perché la Costituzione prevede lo Stato al servizio dei cittadini e i “servitori dello Stato” sono dei terroristi che agiscono per sottrarre lo Stato ai cittadini e trasformare la società in un regime fascista (società sottratta al controllo dei cittadini) o in un regime monarchico.&lt;br /&gt;Eppure, non si può più fare politica difendendo gli interessi di questo o i quel gruppo di persone, ma la si può fare agendo sulla veicolazione dei principi Costituzionali.&lt;br /&gt;Questa è l’unica possibilità che hanno i partiti politici di riprendersi la scena della politica nazionale:&lt;br /&gt;Ricordate, questo è l’apparato ideologico entro il quale i partiti dovranno agire se vorranno riprendere la centralità sociale che la Costituzione attribuisce loro.&lt;br /&gt;Sulle proposte di organizzazione dei diritti civili potranno mobilitare il loro elettorato anche se oggi è in sofferenza per la crisi economica.&lt;br /&gt;Ricordo loro i fondamenti dell’ideologia democratica e loro dovranno rispondere se i cittadini sono i fruitori di quei diritti o se li riservano a sé stessi contro i cittadini!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 1&lt;br /&gt;L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.&lt;br /&gt;La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.&lt;br /&gt;È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.&lt;br /&gt;Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 6&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art.7&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.&lt;br /&gt;I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.[1]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 8&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.&lt;br /&gt;Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.&lt;br /&gt;I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. [2]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 9&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.&lt;br /&gt;Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 10&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.&lt;br /&gt;La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.&lt;br /&gt;Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.&lt;br /&gt;Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. [3]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 11&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 12&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 13.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La libertà personale è inviolabile.&lt;br /&gt;Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.&lt;br /&gt;In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.&lt;br /&gt;È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.&lt;br /&gt;La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 14.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il domicilio è inviolabile.&lt;br /&gt;Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.&lt;br /&gt;Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 15.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.&lt;br /&gt;La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 16.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.&lt;br /&gt;Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.&lt;br /&gt;Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 17.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.&lt;br /&gt;Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.&lt;br /&gt;Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 18.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.&lt;br /&gt;Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 19.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 20.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 21.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.&lt;br /&gt;La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.&lt;br /&gt;Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.&lt;br /&gt;In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria.&lt;br /&gt;Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.&lt;br /&gt;La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.&lt;br /&gt;Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 22.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 23.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 24.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.&lt;br /&gt;La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.&lt;br /&gt;Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.&lt;br /&gt;La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 25.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.&lt;br /&gt;Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.&lt;br /&gt;Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 26.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.&lt;br /&gt;Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. [4]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 27.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La responsabilità penale è personale.&lt;br /&gt;L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.&lt;br /&gt;Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.&lt;br /&gt;Non è ammessa la pena di morte. [5]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 28.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 29.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.&lt;br /&gt;Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 30.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.&lt;br /&gt;Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.&lt;br /&gt;La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.&lt;br /&gt;La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 31.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.&lt;br /&gt;Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 32.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.&lt;br /&gt;Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 33.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.&lt;br /&gt;La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.&lt;br /&gt;Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.&lt;br /&gt;La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.&lt;br /&gt;È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.&lt;br /&gt;Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 34.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La scuola è aperta a tutti.&lt;br /&gt;L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.&lt;br /&gt;I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.&lt;br /&gt;La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 35.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.&lt;br /&gt;Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.&lt;br /&gt;Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.&lt;br /&gt;Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 36.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.&lt;br /&gt;La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.&lt;br /&gt;Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 37.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.&lt;br /&gt;Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.&lt;br /&gt;La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.&lt;br /&gt;La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 38.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.&lt;br /&gt;I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.&lt;br /&gt;Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.&lt;br /&gt;Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.&lt;br /&gt;L'assistenza privata è libera.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 39.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'organizzazione sindacale è libera.&lt;br /&gt;Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.&lt;br /&gt;È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.&lt;br /&gt;I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 40.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. [6]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 41.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'iniziativa economica privata è libera.&lt;br /&gt;Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.&lt;br /&gt;La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 42.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.&lt;br /&gt;La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.&lt;br /&gt;La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.&lt;br /&gt;La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 43.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 44.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 45.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.&lt;br /&gt;La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.&lt;br /&gt;La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 46.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 47.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.&lt;br /&gt;Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 48.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.&lt;br /&gt;Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.&lt;br /&gt;La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.&lt;br /&gt;Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 49.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 50.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 51.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. [8]&lt;br /&gt;La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.&lt;br /&gt;Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 52.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.&lt;br /&gt;Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 53.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.&lt;br /&gt;Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 54.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.&lt;br /&gt;I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.&lt;br /&gt;---&lt;br /&gt;Quando la Costituzione della Repubblica afferma che “La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino” non ci si riferisce solo a nemici esterni, ma anche ai nemici interni. Quelli che torturano i cittadini e quelli che tentano di usare la Costituzione Della Repubblica contro i diritti dei cittadini attraverso interpretazioni faziose, criminali e terroristiche.&lt;br /&gt;.&lt;br /&gt;Entra nel circuito del &lt;a href="http://www.religionepagana.it/presentazionepaganesimo/indicepaganesimo.html"&gt;pensiero religioso, sociale, economico ed etico della Religione Pagana&lt;/a&gt;!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;31 gennaio 2012&lt;br /&gt;Claudio Simeoni&lt;br /&gt;Meccanico&lt;br /&gt;Apprendista Stregone&lt;br /&gt;Guardiano dell’Anticristo&lt;br /&gt;P.le Parmesan, 8&lt;br /&gt;30175 – Marghera Venezia&lt;br /&gt;Tel. 3277862784&lt;br /&gt;e-mail &lt;a href="mailto:claudiosimeoni@libero.it"&gt;claudiosimeoni@libero.it&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3651151241045917012-6359018680731170211?l=societcivileecostituzione.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/feeds/6359018680731170211/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/2012/01/il-governo-monti-la-costituzione-della.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3651151241045917012/posts/default/6359018680731170211'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3651151241045917012/posts/default/6359018680731170211'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/2012/01/il-governo-monti-la-costituzione-della.html' title='Il governo Monti, la Costituzione della Repubblica e i partiti politici.'/><author><name>Claudio Simeoni</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07373925047996496230</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/-TVFSg7gzBFs/Tyc2KjSlbBI/AAAAAAAACwU/MeIBfAW6PQs/s72-c/berlusconiratzinger.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3651151241045917012.post-7614835936691644360</id><published>2011-12-18T11:37:00.008+01:00</published><updated>2011-12-18T11:52:17.770+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Umberto Bossi'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Corte Costituzionale'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='vilipendio'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='sentenza 330/2011'/><title type='text'>Corte Costituzionale sentenza 333: la corte condanna il Gesù cristo Umberto Bossi a soggiacere alla legge come ogni cittadino e condanna il Parlamento</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-EqbiPWZmNMg/Tu3FMq8vkEI/AAAAAAAACrg/Mpudnu9d4Tg/s1600/bossi.jpg"&gt;&lt;span style="font-size:85%;color:#66ff99;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;img style="MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 320px; FLOAT: right; HEIGHT: 233px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5687418725916971074" border="0" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/-EqbiPWZmNMg/Tu3FMq8vkEI/AAAAAAAACrg/Mpudnu9d4Tg/s320/bossi.jpg" /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:85%;color:#66ff99;"&gt;&lt;strong&gt; Foto: tipico argomentare dei deputati nei confronti dei cittadini che sta a significare "Prendetevela in culo" come atteggiamento della politica nei confronti dei cittadini. Come il Gesù dei cristiani.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;---&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;In tutto il nord Italia esiste una convinzione diffusa come valore manifestato dal crocifisso: un individuo, che occupa una funzione pubblica o al quale vengono, per legge, riconosciute delle prerogative o delle salvaguardie per un suo retto operare, non si sente, come prevede la Costituzione, portatore del dovere di comportarsi con onore, ma ritiene la sua funzione un privilegio mediante il quale aggredire altre Istituzioni, altre persone, per garantirsi privilegi e diritti nei confronti della società e oltre le sue funzioni.&lt;br /&gt;In sostanza, chi occupa una funzione pubblica, si sente come il crocifisso, un dio padrone davanti al quale chiunque debba mettersi in ginocchio e non, come prevede la Costituzione della Repubblica nell’articolo 54 comma 2: “I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge”. Nessun onore, ma un comportamento vile che, davanti ad un’aggressione alla nazione nella sua bandiera, anziché rivendicare le sue ragioni, le sue affermazioni e i fini per i quali le ha fatte, ha preferito nascondersi dietro all’immunità parlamentare dalla quale ingiuriava ed offendeva le persone.&lt;br /&gt;Non solo un comportamento vile in quanto comportamento personale, ma un comportamento vile in quanto eletto nel Parlamento della Repubblica. Un comportamento che ha gettato disonore e discredito sul Parlamento che è stato usato per aggredire le persone della società civile e non per la sua funzione di Organo Legislativo.&lt;br /&gt;Sono questi comportamenti vigliacchi che, imitando il crocifisso e i valori morali cristiani in antitesi ai valori Costituzionali, gettano discredito sulle Istituzioni dimostrando come le stesse, al fine di assicurare un ingiusto profitto a singoli individui contro la nazione, sono pronti a mentire affermando che le ingiurie e le aggressioni alle persone rientrano nell’articolo 68 della Costituzione. La menzogna del Parlamento squalifica il Parlamento che da organo legislativo si trasforma in un’associazione a delinquere volta a salvaguardare i reati e i delitti dei propri parlamentari commessi contro i cittadini.&lt;br /&gt;Scrive la Corte Costituzionale nella sentenza n. 333 del 2011:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ffcc33;"&gt;“7.– Si deve, di conseguenza, concludere che la delibera della Camera dei deputati è stata adottata in violazione dell’art. 68, primo comma, Cost., ledendo le attribuzioni dell’autorità giudiziaria ricorrente, e deve essere, pertanto, annullata.”&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Il che significa che, al fine di assicurare impunità ad Umberto Bossi, la Camera dei Deputati ha commesso un reato.&lt;br /&gt;Umberto Bossi ha usato la sua funzione parlamentare per delinquere contro i cittadini italiani e l’Italia tutta. Esattamente come il Gesù dei cristiani ha giustificato il suo delinquere affermando di essere il figlio del padrone.&lt;br /&gt;Per questo la Corte Costituzionale condanna, di fatto, il Parlamento della Repubblica che si è opposto affinché il criminale Bossi sia condannato e risarcisca i danni commessi a chi non è parlamentare e al quale ha inferto dei danni. Il Parlamento della Repubblica, con la sua decisione, ha perso l’onore e ha commesso un reato violando, di fatto, l’articolo 54 comma 2 della Costituzione della Repubblica.&lt;br /&gt;Contro il reato commesso dal Parlamento della Repubblica, che, ricordo, ha sempre delle finalità di eversione dell’ordine democratico, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 333 del 2011 dichiara in sentenza:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;per questi motivi&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ffcc33;"&gt;LA CORTE COSTITUZIONALE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1) dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dall’onorevole Umberto Bossi, per le quali pende il procedimento civile davanti alla Corte di cassazione, terza sezione civile, di cui al ricorso indicato in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;&lt;br /&gt;2) annulla, per l’effetto, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 luglio 2008 (doc. IV-quater, n. 1).&lt;br /&gt;Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2011.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;In sostanza, la Corte Costituzionale, dice che non spettava alla Camera dei Deputati sparare nella testa e nei diritti dei cittadini garantendo l’impunità ad un criminale che andava sottomesso a giudizio per il reato o il delitto commesso.&lt;br /&gt;Questo comportamento è l’effetto dell’applicazione dei principi manifestati dal criminale in croce in antitesi ai valori della Costituzione. Mentre la Costituzione attribuisce dei doveri alle Istituzioni, il criminale in croce, il Gesù dei cristiani, in quanto figlio del dio padrone si sottrae ad ogni giudizio criminalizzando, di fatto, i magistrati che lo condannano per delitto. In base a questo meccanismo criminale i magistrati possono perseguire solo coloro che non sono in grado di criminalizzarli lasciando, di fatto, impuniti tutti coloro che, identificandosi con Gesù, il criminale in croce, si ritengono figli del dio padrone in quanto istituzione padrona delle persone nella società. In sostanza, applicando i valori del criminale in croce Gesù, si va perso la monarchia assoluta come insieme di atti che SONO eversivi rispetto all’ordinamento democratico della nostra società.&lt;br /&gt;Non è solo Umberto Bossi che va condannato per il delitto commesso, ma anche la Camera dei Deputati che si è resa complice dell’attività criminale di Umberto Bossi cercando di assicurargli l’impunità.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Entra nel circuito del &lt;a href="http://www.religionepagana.it/presentazionepaganesimo/indicepaganesimo.html"&gt;pensiero religioso, sociale, economico ed etico della Religione Pagana&lt;/a&gt;!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;18 dicembre 2011&lt;br /&gt;Claudio Simeoni&lt;br /&gt;Meccanico&lt;br /&gt;Apprendista Stregone&lt;br /&gt;Guardiano dell’Anticristo&lt;br /&gt;P.le Parmesan, 8&lt;br /&gt;30175 – Marghera Venezia&lt;br /&gt;Tel. 3277862784&lt;br /&gt;e-mail &lt;a href="mailto:claudiosimeoni@libero.it"&gt;claudiosimeoni@libero.it&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SENTENZA N. 333&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ANNO 2011&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;REPUBBLICA ITALIANA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;IN NOME DEL POPOLO ITALIANO&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LA CORTE COSTITUZIONALE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ha pronunciato la seguente&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SENTENZA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione 16 luglio 2008 (doc. IV-quater, n. 1), relativa all’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall’onorevole Umberto Bossi nei confronti della dott.ssa Paola Braggion, promosso dalla Corte di cassazione, terza sezione civile, con ricorso notificato il 18 dicembre 2009, depositato in cancelleria il 29 dicembre 2009 ed iscritto al n. 7 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2009, fase di merito.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;udito nell’udienza pubblica del 22 novembre 2011 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;udito l’avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Camera dei deputati.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ritenuto in fatto&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1.– Con provvedimento qualificato come «ordinanza interlocutoria» del 27 marzo 2009, la Corte di cassazione, terza sezione civile, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata il 16 luglio 2008 (doc. IV-quater, n. 1), con la quale è stato dichiarato che i fatti, per i quali è in corso il procedimento civile per risarcimento dei danni promosso dalla dott.ssa Paola Braggion nei confronti del deputato Umberto Bossi, riguardano opinioni espresse da quest’ultimo nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Corte ricorrente riferisce che, con citazioni notificate il 21 e 23 giugno 2003, la dott.ssa Braggion aveva convenuto in giudizio l’on. Bossi davanti al Tribunale di Brescia, proponendo nei suoi confronti domanda di condanna al risarcimento dei danni e alla riparazione pecuniaria prevista dall’art. 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A fondamento delle proprie richieste, l’attrice aveva posto i seguenti fatti. Con sentenza del 23 maggio 2001, essa dott.ssa Braggion, quale giudice del Tribunale penale di Como, sezione distaccata di Cantù, aveva dichiarato l’on. Bossi colpevole del delitto di vilipendio alla bandiera nazionale, condannandolo alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione. Nei giorni successivi, l’on. Bossi aveva reso alla stampa dichiarazioni ritenute dall’attrice lesive della propria reputazione, accusandola di strumentalizzare il proprio ufficio per incidere sulla competizione politica, di approfittare di un processo politico per ricavarne visibilità e di utilizzare «relitti giuridici», con perdita di tempo e «furto dello stipendio». Tali dichiarazioni erano apparse su vari quotidiani: in particolare, «La Repubblica», «Il Giorno», «Il Corriere di Como», «Libero», «La Provincia di Como», «Il Giornale», «La Stampa» e «La Padania».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La domanda veniva respinta dall’adito Tribunale con sentenza del 24 maggio 2004, sul rilievo che le opinioni in questione costituivano manifestazione di critica politica connessa alla funzione parlamentare, coperta dall’immunità di cui agli artt. 68, primo comma, Cost. e 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La pronuncia veniva impugnata dalla dott.ssa Braggion.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nelle more, il Parlamento europeo, con deliberazioni del 22 maggio 2004, approvava la relazione A5-0281/2004, contenente la raccomandazione a difendere l’immunità dell’on. Bossi – membro anche di quel Consesso, all’epoca dei fatti – con riferimento alle dichiarazioni pubblicate su quotidiani diversi da «La Padania»; mentre disattendeva l’analoga proposta formulata nella relazione A5-0282/2004, in rapporto alle dichiarazioni apparse sul predetto giornale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ritenendo la prima deliberazione vincolante, la Corte di appello di Brescia, con sentenza del 27 febbraio 2008, rigettava la domanda della dott.ssa Braggion per la parte corrispondente e la accoglieva, invece, in relazione alle dichiarazioni riportate da «La Padania» – che non riteneva riconducibili alle attività protette dall’art. 68, primo comma, Cost. – condannando, quindi, per esse, l’on. Bossi al risarcimento del danno cosiddetto morale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avverso la sentenza l’on. Bossi proponeva ricorso per cassazione, basato su due motivi, cui resisteva la dott.ssa Braggion, proponendo, a propria volta, ricorso incidentale, inteso a contestare, con i primi tre motivi, la statuizione di rigetto della domanda quanto alle dichiarazioni pubblicate da testate giornalistiche diverse da «La Padania» e, con il quarto, il mancato esame della domanda, riproposta in appello, relativa alla riparazione pecuniaria prevista dall’art. 12 della legge n. 47 del 1948.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nel frattempo, la Camera dei deputati adottava la delibera del 16 luglio 2008, oggetto dell’odierna impugnazione, con la quale – accogliendo la proposta adottata a maggioranza dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere – dichiarava che i fatti per i quali è in corso il giudizio concernevano opinioni espresse dall’on. Bossi nell’esercizio delle funzioni parlamentari, con conseguente loro insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ciò premesso, la Corte di cassazione osserva che la delibera di insindacabilità è intervenuta in pendenza del termine nel quale entrambe le parti potevano impugnare la sentenza di appello, nei capi per ciascuna di esse sfavorevoli, ed è stata trasmessa l’11 agosto 2008, prima che fosse stato assunto un qualsiasi provvedimento. Detta deliberazione inciderebbe, inoltre, non soltanto sul capo della sentenza di appello di accoglimento della domanda risarcitoria, impugnato con il ricorso principale dell’on. Bossi, ma anche sul quarto motivo del ricorso incidentale della dott.ssa Braggion, con il quale si lamenta che il giudice di appello non abbia pronunciato, anche in relazione alle dichiarazioni pubblicate su «La Padania», la condanna alla riparazione pecuniaria prevista dall’art. 12 della legge sulla stampa. In conseguenza di ciò, la ricorrente «non ritiene […] di poter affrontare», allo stato, l’eccezione, preliminarmente sollevata dalla dott.ssa Braggion, di inammissibilità del ricorso principale, in quanto i due motivi su cui esso si fonda non sarebbero seguiti da un quesito di diritto, in conformità a quanto previsto dall’art. 366-bis del codice di procedura civile (allora vigente).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Corte ricorrente reputa, per altro verso, che non sia chiaro se la delibera di insindacabilità impugnata attenga alle sole dichiarazioni rese dall’on. Bossi al giornale «La Padania», per essere le altre già «coperte» dall’analoga presa di posizione del Parlamento europeo, o se riguardi, invece, anche le dichiarazioni pubblicate da altri quotidiani, esse pure ancora oggetto di giudizio. Ad avviso della ricorrente, risulterebbe, peraltro, preferibile questa seconda e più ampia lettura (che impedirebbe di esaminare anche i primi tre motivi del ricorso incidentale). Dovrebbe ritenersi, infatti, dirimente – rispetto alle contrarie indicazioni pure ricavabili dalla relazione della Giunta per le autorizzazioni – la circostanza che l’Assemblea sia stata comunque chiamata, in termini generali, ad esprimersi sui «fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al Doc. IV-quater, n. 1» nei confronti dell’on. Bossi: procedimento che – a fronte del mancato passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado – investe anche le dichiarazioni riportate da quotidiani diversi da «La Padania».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Su tale presupposto, la Corte ricorrente propone, quindi, in via principale, conflitto di attribuzione nei confronti della delibera di insindacabilità, intesa come riferita a tutte le dichiarazioni oggetto del giudizio civile. In subordine, e per l’ipotesi in cui si dovesse, invece, optare per una interpretazione di segno restrittivo, solleva conflitto nei confronti della medesima deliberazione, intesa come attinente alle sole dichiarazioni riportate su «La Padania».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quanto a tali ultime dichiarazioni, la Corte rileva come il quotidiano «La Padania» del 24 maggio 2001, sotto il titolo «La sinistra ordina: Bossi in galera» – dopo aver premesso che «L’onorevole Umberto Bossi è stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione (pena sospesa) per “vilipendio alla bandiera”, in seguito alle parole pronunciate nel luglio ’97 in un comizio nel comasco» – riportasse dichiarazioni dello stesso on. Bossi del seguente tenore: «È un attacco al governo […] ed è incivile che un magistrato perda il tempo, pagato dai contribuenti, per fare un processo basato su reati di opinione e il codice Rocco […] il Paese ha voltato pagina, c’è una nuova maggioranza e un governo, la giustizia è un obiettivo disastro, eppure una certa magistratura non perde l’attitudine di occuparsi di politica in momenti “particolari”. Intanto l’84 per cento dei reati (compresi scippi, rapine, furti e omicidi) rimane impunito. C’è solo da ridere di fronte a queste notizie, per non mettersi a piangere».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In un successivo articolo, pubblicato il 25 maggio 2001 dal medesimo quotidiano, si affermava, altresì: «Il carroccio si mobilita dopo la condanna al segretario federale. Basta coi giudici del codice Rocco. La condanna a un anno e quattro mesi a Umberto Bossi per vilipendio alla bandiera è un altro esempio di giustizia politica contro la Lega. “Non è possibile che due magistrati in cerca di pubblicità (il PM Claudio Galoppi e il giudice Paola Braggion) possono ricorrere alle norme fasciste del codice Rocco per colpire deliberatamente la libertà di espressione – così reagisce ancora il segretario federale –. Intervenga il Consiglio Superiore della Magistratura e si decida a sanzionare quei magistrati che continuano ad usare norme fasciste sui reati di opinione, norme già cancellate nella coscienza democratica del popolo. È passato quasi un secolo dal codice Rocco, il regime fascista è stato sconfitto, è tornata la democrazia eppure c’è chi ancora usa questi relitti giuridici per scegliere e colpire gli avversari politici della sinistra. Uno scandalo intollerabile”».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Al riguardo, la ricorrente rileva come, in ordine all’applicabilità della guarentigia offerta dall’art. 68, primo comma, Cost. ad opinioni espresse dal membro del Parlamento extra moenia, la giurisprudenza costituzionale abbia da tempo adottato il criterio del nesso funzionale con l’attività parlamentare: criterio che postula il concorso di un legame temporale tra quest’ultima e l’attività esterna e di un elemento contenutistico, rappresentato dalla sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell’esercizio di funzioni parlamentari e le dichiarazioni esterne.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nella specie, non ricorrerebbe né l’uno né l’altro requisito.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’attività parlamentare rilevante è stata, infatti, individuata dalla relazione della Giunta per le autorizzazioni nella battaglia parlamentare per il federalismo amministrativo e fiscale, condotta dalla Lega Nord già nel corso della XIIIa legislatura, nonché nella sua opposizione al disegno di legge sull’esposizione della bandiera, poi divenuto la legge 5 febbraio 1998, n. 22 (Disposizioni generali sull’uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell’Unione europea). In sede di discussione sulla proposta di insindacabilità, si è fatto riferimento, altresì, alle reiterate critiche espresse dall’on. Bossi nei confronti della magistratura, con riferimento agli specifici fatti oggetto del giudizio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mancherebbe, tuttavia, il legame temporale, giacché le espressioni esterne risulterebbero di alcuni anni successive alle posizioni manifestate in ambito parlamentare. Ma non sussisterebbe neppure la sostanziale corrispondenza di significato tra le espressioni esterne e tali posizioni – comunque evocate senza individuare specifici atti di esercizio della funzione – essendo ravvisabile, al più, una mera comunanza di contesto politico. Il «fulcro» della reazione dell’on. Bossi alla condanna inflittagli starebbe, infatti, nell’accusa rivolta al magistrato, da un lato, di aver voluto «mettersi in mostra»; dall’altro, «d’essersi fatto strumento di una sorta di messa in discussione della vittoria elettorale conseguita anche dalla Lega, dando così dimostrazione […] di propensione a far impiego di strumenti giuridici, anche obsoleti, per fini politici».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le medesime considerazioni varrebbero, secondo la ricorrente, anche in rapporto alle dichiarazioni – di tenore complessivamente equivalente – pubblicate su altri quotidiani del 24 maggio 2001 e parimenti riprodotte nel ricorso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.– Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 332 del 2009.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3.– Si è costituita la Camera dei deputati, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In via preliminare, la Camera eccepisce l’inammissibilità del ricorso per indeterminatezza e genericità del suo oggetto. La ricorrente avrebbe, infatti, impugnato alternativamente la delibera di insindacabilità in due diversi significati – ossia come riferita a tutte le dichiarazioni dell’on. Bossi, ovvero soltanto a quelle riportate sul quotidiano «La Padania» – venendo meno, con ciò, all’onere di esatta identificazione della materia del conflitto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quanto al merito – premesso che, alla luce delle inequivoche affermazioni del relatore in Assemblea, on. Gava, la delibera impugnata riguarderebbe, in realtà, le sole dichiarazioni rilasciate al quotidiano «La Padania» – la difesa della Camera dei deputati assume che tali dichiarazioni costituirebbero legittima espressione di critica politica nei confronti della permanenza, all’interno del nostro sistema giuridico, dei reati di opinione e, in particolare, dei reati di vilipendio. Esse si iscriverebbero, in specie, nel quadro della battaglia politica condotta dalla Lega Nord – formazione della quale l’on. Bossi è sempre stato il «leader indiscusso» – per l’abolizione di detti reati, in quanto contrastanti con la libertà di pensiero e suscettibili di utilizzazioni strumentali da parte di una magistratura «politicizzata»: battaglia che ha trovato concreta eco nella legge di riforma 24 febbraio 2006, n. 85 (Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione), della quale la Lega Nord è stata la principale promotrice.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In tale cornice, le dichiarazioni in questione rientrerebbero, più specificamente, nell’ambito di operatività della garanzia accordata dall’art. 68, primo comma, Cost., in quanto avvinte da nesso funzionale con l’attività parlamentare tipica svolta dall’on. Bossi, nella quale sarebbe parimenti riscontrabile una chiara linea politica, volta, da un lato, a contestare aspramente la permanenza nell’ordinamento di reati di opinione di matrice autoritaria e, dunque, antidemocratici; dall’altro, ad accusare in modo altrettanto aspro la magistratura di aver «utilizzato» detti reati per fini meramente politici e, in particolare, per osteggiare l’azione della Lega Nord.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A tale riguardo, la difesa della Camera evoca, in particolare, l’intervento effettuato nella seduta del 2 agosto 1995, nel corso del quale l’on. Bossi aveva affermato che «il Codice Rocco, cardine di tutti i processi celebrati dal tribunale speciale per la difesa dello Stato fascista, non è evidentemente lo strumento idoneo per uno Stato democratico»: ciò, in sostanziale assonanza con le successive dichiarazioni oggi in discussione, nelle quali si evidenzia come i reati di opinione siano anacronistici rispetto alla forma democratica dello Stato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nel corso di altro intervento, effettuato nella seduta del 9 aprile 1997, l’on. Bossi – riferendosi all’allora Presidente del Consiglio, on. Prodi – aveva altresì affermato che «lo davano per uscito di mente con la sua magistratura intenta a sfogliare il codice Rocco», avendo riguardo alla propensione della magistratura ad avvalersi di figure criminose ormai obsolete per avversare l’azione politica della Lega Nord.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con ancora maggiore chiarezza, nella successiva seduta 11 aprile 1997, l’on. Bossi aveva, poi, dichiarato: «vedo la magistratura attaccare gli uomini della Lega, vedo tutte le cose che fate […] Abbiamo magistrati che ricorrono ai reati di opinione, al Codice Rocco, contro i cittadini della Padania».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nella seduta del 28 aprile 2000, l’on. Bossi aveva osservato, infine, come l’azione del Governo fosse «erede della scelta ulivista di consegnare la Lega e il cambiamento incarnato in essa nelle mani della magistratura, del Codice Rocco, del nazionalismo efferato brandito proprio mentre la globalizzazione ha messo in crisi irreversibile lo Stato nazionale».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dall’insieme delle dichiarazioni ora ricordate emergerebbe, dunque, come il rapporto tra magistratura e politica sia stato l’argomento centrale all’interno del dibattito politico svolto dall’on. Bossi: valendo esemplarmente, sul punto, l’intervento effettuato nella seduta del 22 luglio 1998, con il quale egli aveva disapprovato l’operato di quei magistrati che sembravano più interessati alle vicende politiche che non alla gestione della giustizia, in sintonia con quanto riportato anche nelle interviste a «La Padania», oggetto del conflitto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte ricorrente, sussisterebbe, quindi, una sostanziale identità di contenuti – e, talora, anche di espressioni – tra le dichiarazioni extra moenia e le opinioni manifestate dall’on. Bossi in sede parlamentare.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quanto, poi, al legame temporale, la difesa della Camera rimarca come, alla luce della giurisprudenza costituzionale, l’esistenza del suddetto requisito debba essere riscontrata non su un metro puramente «quantitativo», ma sulla base di un criterio oggettivo, ancorato alla persistente attualità del tema oggetto delle dichiarazioni. Nella specie, la distanza temporale tra l’ultimo degli atti tipici citati (l’intervento parlamentare del 28 aprile 2000) e le interviste in contestazione (rilasciate il 24 e 25 maggio 2001) non sarebbe, già di per sé, più ampio di quello che, in altri casi, la Corte ha ritenuto non ostativo alla configurabilità del «nesso funzionale». Ma, soprattutto, esso troverebbe giustificazione nella sentenza di condanna di primo grado, intervenuta il 23 maggio 2001: l’interesse divulgativo del parlamentare, volto a denunciare l’uso politico che una parte della magistratura avrebbe fatto di figure di reato ormai «obsolete», nascerebbe proprio a seguito della sentenza che ha condannato l’on. Bossi per quel tipo di reati.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Da ultimo, la difesa della Camera rileva che qualora, in contrasto con quanto da essa sostenuto, si ritenesse che la delibera impugnata attenga anche alle dichiarazioni riportate su quotidiani diversi da «La Padania», il ricorso risulterebbe infondato anche rispetto ad esse, per ragioni analoghe a quelle dianzi riassunte.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4.– La Camera dei deputati ha depositato due memorie illustrative, con le quali – oltre a ribadire e sviluppare le precedenti difese – ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto l’ulteriore profilo dell’omessa valutazione, da parte del giudice ricorrente, della reale natura offensiva delle dichiarazioni delle quali si discute: valutazione da ritenere necessaria al fine di evitare che il conflitto di attribuzioni si traduca «in una mera vindicatio potestatis del tutto astratta e priva di qualsivoglia utilità e rilevanza ai fini della decisione del processo», nonché, al tempo stesso, quale strumento per ridurre il «volume» dei conflitti sottoposti al vaglio di questa Corte.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Considerato in diritto&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1.– La Corte di cassazione, terza sezione civile, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, contestando che spettasse ad essa deliberare, nella seduta del 16 luglio 2008 (doc. IV-quater, n. 1), che i fatti, per i quali è in corso il procedimento civile per risarcimento dei danni promosso dalla dott.ssa Paola Braggion nei confronti del deputato Umberto Bossi, riguardano opinioni espresse da quest’ultimo nell’esercizio delle funzioni parlamentari, con conseguente loro insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.– Deve essere preliminarmente ribadita l’ammissibilità del conflitto, sussistendone i presupposti soggettivi e oggettivi, come già ritenuto da questa Corte con l’ordinanza n. 332 del 2009.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3.– Al riguardo, va disattesa, altresì, l’eccezione di inammissibilità del conflitto per indeterminatezza e genericità del suo oggetto, formulata dalla difesa della Camera dei deputati.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Corte ricorrente – dopo aver rilevato come la delibera impugnata si presti, per tal verso, a interpretazioni contrastanti – ha, infatti, optato – motivandola – per una sua lettura in termini di ampia comprensività, alla stregua della quale l’affermazione di insindacabilità investirebbe l’intero complesso delle dichiarazioni per le quali l’on. Bossi è stato convenuto in giudizio. Su tale premessa, la ricorrente ha quindi contestato, in via principale, la sussistenza del nesso funzionale in rapporto alla generalità delle dichiarazioni oggetto del procedimento civile in corso. In subordine, e per l’eventualità in cui questa Corte dovesse invece optare per una interpretazione di segno restrittivo, ha limitato la contestazione alle sole dichiarazioni riprodotte sul quotidiano «La Padania». Trattandosi di prospettazione subordinata, e non già alternativa, non vi è, dunque, alcuna oscurità o ambiguità nella individuazione del thema decidendum.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4.– Parimenti infondata è l’ulteriore eccezione, sollevata dalla difesa della Camera dei deputati nella seconda memoria illustrativa, di inammissibilità del ricorso per omessa verifica preventiva, da parte del giudice ricorrente, del carattere offensivo delle dichiarazioni dell’on. Bossi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’ipotizzato onere di anticipazione degli esiti del giudizio da cui il conflitto trae origine – privo di riscontri nella giurisprudenza di questa Corte in materia, come la stessa resistente riconosce – si pone, a tacer d’altro, in contrasto con l’effetto inibente che, alla luce della disciplina recata dall’art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), la delibera di insindacabilità produce sulle attività giurisdizionali. Impugnando detta delibera, il giudice mira propriamente a “riappropriarsi” del potere (pieno) di giudicare – in un senso o nell’altro – sul merito della domanda, al quale attiene la valutazione della reale lesività delle esternazioni (valutazione che potrebbe, tra l’altro, richiedere – segnatamente quando venga in rilievo il diritto di critica o di cronaca e si verta nell’ambito di giudizi di merito – opportuni approfondimenti istruttori).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5.– Nel merito, questa Corte deve prendere in esame, non la richiesta principale della ricorrente, ma quella subordinata: ciò, in quanto la delibera impugnata risulta, in realtà, riferibile alle sole interviste rilasciate al quotidiano «La Padania», come sostenuto anche dalla difesa della Camera.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A sostegno della prospettata lettura estensiva, la ricorrente adduce la circostanza che – a prescindere dalle contrastanti affermazioni contenute nella relazione della Giunta per le autorizzazioni – l’Assemblea sarebbe stata comunque chiamata, in termini generali, ad esprimersi sulla insindacabilità dei «fatti per i quali è in corso il procedimento civile di cui al Doc. IV-quater, n. 1» (la ricorrente sembra fare riferimento, con ciò, all’enunciazione dell’oggetto della deliberazione operata dal Presidente dell’Assemblea in apertura di dibattito).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tale argomento risulta, peraltro, soverchiato da un complesso di indicazioni di segno contrario, emergenti non soltanto dalla relazione della Giunta per le autorizzazioni, ma anche dall’illustrazione della proposta fatta in aula del relatore, on. Gava. Nella prima si afferma, infatti, espressamente che, a seguito della presa di posizione del Parlamento europeo, che aveva riconosciuto all’on. Bossi la garanzia dell’immunità in rapporto alle dichiarazioni a quotidiani diversi da «La Padania», tale insieme di dichiarazioni «non rientra[va] più nell’oggetto della deliberazione della Camera». In ambedue le sedi viene, d’altra parte, puntualizzato che la proposta formulata all’Assemblea riguardava le sole dichiarazioni oggetto dell’«intervenuta condanna» in sede civile (quella emessa nei confronti dell’on. Bossi dalla Corte d’appello di Brescia, attinente, per l’appunto, unicamente alle interviste a «La Padania»).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6.– Nei termini ora indicati, il ricorso è fondato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, per la configurabilità di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l’espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento – al quale è subordinata la prerogativa dell’insindacabilità, di cui all’art. 68, primo comma, Cost. – è necessario che tali dichiarazioni possano rappresentare l’espressione dell’esercizio di attività parlamentare (tra le molte, sentenze n. 98 del 2011, n. 301 del 2010, n. 420 e n. 410 del 2008).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nella specie, la relazione della Giunta per le autorizzazioni non ha indicato alcuno specifico atto parlamentare, compiuto dal medesimo deputato, al quale, per il suo contenuto, possano essere riferite le opinioni oggetto di conflitto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nell’ambito del presente giudizio, la difesa della Camera dei deputati ha invece richiamato, come atti tipici cui le dichiarazioni esterne si connetterebbero, cinque interventi effettuati dall’on. Bossi nell’ambito di dibattiti in Assemblea, negli anni tra il 1995 e il 2000.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A prescindere dallo iato temporale che separa detti interventi dalle esternazioni di cui si discute (pubblicate il 24 e 25 maggio 2001), deve ritenersi, peraltro, carente il requisito della sostanziale identità di contenuti, al di là delle formule letterali usate, tra le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni e le dichiarazioni esterne: requisito che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, condiziona la riconoscibilità del nesso funzionale, non potendo ritenersi sufficiente, a tal fine, né una mera comunanza di argomenti, né un mero «contesto politico» cui entrambe possano riferirsi (ex plurimis, sentenze n. 81 del 2011, n. 420 e n. 410 del 2008, n. 152 del 2007 e n. 258 del 2006).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gli interventi evocati dalla difesa della Camera si traducono, infatti, per la parte che interessa, in generici accenni al carattere antidemocratico del «codice Rocco» e ad un suo uso strumentale da parte della magistratura. Solo nell’intervento dell’11 aprile 1997 si rinviene un riferimento ai reati di opinione, peraltro sempre a carattere generale («vedo la magistratura attaccare gli uomini della Lega, vedo tutte le cose che fate […] Abbiamo magistrati che ricorrono ai reati di opinione, al Codice Rocco, contro i cittadini della Padania»).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nelle interviste in discussione, per converso, si formulano specifiche censure all’operato della dott.ssa Braggion, in rapporto alla condanna per vilipendio alla bandiera nazionale pronunciata nei confronti dello stesso on. Bossi. Le si rimprovera, in particolare, di essere andata «in cerca di pubblicità», perdendo il proprio tempo, pagata dai contribuenti, per celebrare un processo basato sulle «norme fasciste sui reati di opinione», mentre la gran parte dei reati rimane impunita, e di aver strumentalizzato, altresì, il proprio ufficio per finalità politiche, valendosi di «relitti giuridici» per un «attacco al governo» e per «colpire gli avversari politici della sinistra» in un momento «particolare», ossia dopo l’esito delle ultime elezioni, dalle quali essi erano usciti vincitori.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Al riguardo, questa Corte ha già avuto modo di precisare come debba escludersi la corrispondenza contenutistica – necessaria affinché possa riconoscersi alle dichiarazioni extra moenia carattere divulgativo dell’attività parlamentare – quando gli atti tipici esprimano critiche generali alla magistratura, o a una sua corrente, mentre le dichiarazioni esterne censurino l’operato di singoli magistrati in rapporto a specifici episodi (da ultimo, sentenze n. 97 e n. 81 del 2011). In simili frangenti – e, dunque, anche nel caso in esame, nel quale vengono prospettate, altresì, con le dichiarazioni esterne, particolari finalità distorsive della funzione giudicante – può ravvisarsi, al più, una semplice comunanza di tematiche o di «contesto politico», insufficiente, per quanto detto, a radicare il nesso funzionale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7.– Si deve, di conseguenza, concludere che la delibera della Camera dei deputati è stata adottata in violazione dell’art. 68, primo comma, Cost., ledendo le attribuzioni dell’autorità giudiziaria ricorrente, e deve essere, pertanto, annullata.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;per questi motivi&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LA CORTE COSTITUZIONALE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1) dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dall’onorevole Umberto Bossi, per le quali pende il procedimento civile davanti alla Corte di cassazione, terza sezione civile, di cui al ricorso indicato in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2) annulla, per l’effetto, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 luglio 2008 (doc. IV-quater, n. 1).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2011.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;F.to:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alfonso QUARANTA, Presidente&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Giuseppe FRIGO, Redattore&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gabriella MELATTI, Cancelliere&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2011.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il Direttore della Cancelleria&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;F.to: MELATTI&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tratto dal sito della Corte Costituzionale da:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Entra nel circuito del &lt;a href="http://www.religionepagana.it/presentazionepaganesimo/indicepaganesimo.html"&gt;pensiero religioso, sociale, economico ed etico della Religione Pagana&lt;/a&gt;!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;18 dicembre 2011&lt;br /&gt;Claudio Simeoni&lt;br /&gt;Meccanico&lt;br /&gt;Apprendista Stregone&lt;br /&gt;Guardiano dell’Anticristo&lt;br /&gt;P.le Parmesan, 8&lt;br /&gt;30175 – Marghera Venezia&lt;br /&gt;Tel. 3277862784&lt;br /&gt;e-mail &lt;a href="mailto:claudiosimeoni@libero.it"&gt;claudiosimeoni@libero.it&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3651151241045917012-7614835936691644360?l=societcivileecostituzione.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/feeds/7614835936691644360/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/2011/12/corte-costituzionale-sentenza-333-la.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3651151241045917012/posts/default/7614835936691644360'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3651151241045917012/posts/default/7614835936691644360'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/2011/12/corte-costituzionale-sentenza-333-la.html' title='Corte Costituzionale sentenza 333: la corte condanna il Gesù cristo Umberto Bossi a soggiacere alla legge come ogni cittadino e condanna il Parlamento'/><author><name>Claudio Simeoni</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07373925047996496230</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/-EqbiPWZmNMg/Tu3FMq8vkEI/AAAAAAAACrg/Mpudnu9d4Tg/s72-c/bossi.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3651151241045917012.post-2693188769230351266</id><published>2011-10-22T14:47:00.005+02:00</published><updated>2011-10-22T20:00:44.773+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='sentenza 277'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='incompatibilità'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='sindaci. parlamentari'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='2011'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Corte Costituzionale'/><title type='text'>Corte Costiuzionale sentenza 277: Bitonci e altri hanno rapinato gli italiani.</title><content type='html'>&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-JVmIrVT65U8/TqK853dSa3I/AAAAAAAACiM/Rm5QbFLPFXU/s1600/gheddafiberlusconi.jpg"&gt;&lt;img style="MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 253px; FLOAT: right; HEIGHT: 199px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5666298983510862706" border="0" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/-JVmIrVT65U8/TqK853dSa3I/AAAAAAAACiM/Rm5QbFLPFXU/s320/gheddafiberlusconi.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;La Corte Costituzionale, con sentenza N. 277 del 2011 dichiara l’incostituzionalità, abrogandola, della norma della legge del 15 febbraio 1953 n. 60 nelle parti in cui non prevedono l’incompatibilità fra la carica di sindaco di città superiori a 20.000 abitanti e la carica di parlamentare.&lt;br /&gt;Ancora una volta si è dovuto aspettare la Corte Costituzionale per depennare leggi e norme illegali. La criminalità dei parlamentari che, conservando il doppio incarico, hanno di fatto portato avanti un attentato di stampo terroristico alle Istituzioni: la legge non ammette l’ignoranza e loro hanno finto di applicare l’ignoranza per assicurarsi un ingiusto profitto. La non ammissione di “ignoranza”, i vigliacchi che privano i ragazzi della conoscenza delle norme di legge, la applicano ai barboni per poterli torturare, perseguitare, costringere a diventare bestiame del gregge delle parrocchie, anziché applicarla a sé stessi come prevede la Costituzione della Repubblica.&lt;br /&gt;Così, per esempio, il criminale Bitonci ha percepito due stipendi (il comune di Cittadella è un comune con oltre 20.000 abitanti e questo è l'unico dato che prendo in considerazione) e ingiuriato chiunque non avesse un reddito sufficiente per prendere la residenza a Cittadella che considerava il suo regno da dio padrone.&lt;br /&gt;Riporto:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ffcc66;"&gt;“CITTADELLA. L'ordinanza anti-panino orientale è solo l'ultima in ordine di tempo siglata da Bitonci, che negli anni ha collezionato una serie di norme destinate a regolamentare la sicurezza dello storico Comune. Una 'crociata' che l'esponente del Carroccio iniziò nel 2007 quando varò un'ordinanza, battezzata 'anti-sbandati', per vietare la residenza agli immigrati, comunitari compresi, che non avessero saputo dimostrare di avere un lavoro ed un reddito di almeno 5mila euro l'anno, una casa agibile e una fedina penale immacolata. Il provvedimento, che gli costò un avviso di garanzia, prevedeva inoltre il divieto di sosta nel territorio comunale di carovane nomadi.”&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Tratto da:&lt;br /&gt;&lt;a href="http://mattinopadova.gelocal.it/cronaca/2011/08/05/news/cittadella-tutte-le-crociate-del-sindaco-bitonci-1.1146239"&gt;http://mattinopadova.gelocal.it/cronaca/2011/08/05/news/cittadella-tutte-le-crociate-del-sindaco-bitonci-1.1146239&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mentre lui col doppio incarico derubava e saccheggiava i cittadini Italiani, metteva in atto azioni di odio sociale che vedevano come suo complice attivo il sanguinario torturatore Pietro Calogero che, di fatto, ne affiancava le finalità di eversione e di terrorismo.&lt;br /&gt;Ora vedremo come verrà attuata la norma stabilita dalla Corte Costituzionale che dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dovrebbe farli decadere dagli stipendi. Gente come Bitonci ha dimostrato di non rispettare le leggi e di agire per destabilizzare il paese seminando odio e disprezzo sociale. Agiranno per conservarsi i loro stipendi. Stipendi che hanno avuto in maniera ILLEGALE, sottraendoli ai cittadini Italiani. E poi, per far in modo che i cittadini Italiani non vedessero i loro feroci crimini, hanno lanciato campagne d’odio sociale contro gli indifesi e i più deboli: la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la “Polizia Locale” si sono prestati a fungere da braccio armato nell’esecuzione dei crimini ben sapendo (perché questo era il loro lavoro) che quei crimini servivano a coprire altri crimini.&lt;br /&gt;Ora interviene la Corte Costituzionale a chiarire ai cittadini la qualità dei loro crimini come la Corte Costituzionale è intervenuta per chiarire i crimini commessi da poliziotti e carabinieri applicando l’illegalità e le finalità criminali ed eversive del “decreto sicurezza” la cui illegalità era tale da costringere l’Unione Europea ad intervenire per ripristinare le norme democratiche.&lt;br /&gt;E domani che cosa ci aspettiamo?&lt;br /&gt;Quali altre norme criminali e illegali saranno approvate? Quali altri crimini saranno messi in atto dalla Polizia di Stato, dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza giustificati con l’obbedienza a ordini illegali?&lt;br /&gt;Quanta gente in questo momento viene torturata nei posti di polizia o nelle caserme dei carabinieri solo perché non ci sono testimoni o telecamere che osservano?&lt;br /&gt;Intanto, così ha sentenziato la Corte Costituzionale:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ffff66;"&gt;“per questi motivi&lt;br /&gt;LA CORTE COSTITUZIONALE&lt;br /&gt;dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 15 febbraio 1953, n. 60 (Incompatibilità parlamentari), nella parte in cui non prevedono l’incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;&lt;br /&gt;dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l’applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere); della legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l’elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l’elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l’introduzione della preferenza unica) e della legge della Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35 (Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale), sollevata – in riferimento agli articoli 3, 51, 67 e 97 della Costituzione – dal Tribunale civile di Catania, con l’ordinanza indicata in epigrafe.&lt;br /&gt;Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 2011.”&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;Entra nel circuito del &lt;a href="http://www.religionepagana.it/presentazionepaganesimo/indicepaganesimo.html"&gt;pensiero religioso, sociale, economico ed etico della Religione Pagana&lt;/a&gt;!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;22 ottobre 2011&lt;br /&gt;Claudio Simeoni&lt;br /&gt;Meccanico&lt;br /&gt;Apprendista Stregone&lt;br /&gt;Guardiano dell’Anticristo&lt;br /&gt;P.le Parmesan, 8&lt;br /&gt;30175 – Marghera Venezia&lt;br /&gt;Tel. 3277862784&lt;br /&gt;e-mail &lt;a href="mailto:claudiosimeoni@libero.it"&gt;claudiosimeoni@libero.it&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Riporto la sentenza per intero:&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;SENTENZA N. 277&lt;br /&gt;ANNO 2011&lt;br /&gt;REPUBBLICA ITALIANA&lt;br /&gt;IN NOME DEL POPOLO ITALIANO&lt;br /&gt;LA CORTE COSTITUZIONALE &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,&lt;br /&gt;ha pronunciato la seguente&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;SENTENZA&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 15 febbraio 1953, n. 60 (Incompatibilità parlamentari); della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l’applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere); della legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l’elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l’elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l’introduzione della preferenza unica) e della legge della Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35 (Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale), promosso dal Tribunale civile di Catania nel procedimento vertente tra Salvatore Battaglia e Raffaele Stancanelli ed altri, con ordinanza del 10 dicembre 2010, iscritta al n. 46 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2011.&lt;br /&gt;Visti l’atto di costituzione di Salvatore Battaglia nonché gli atti di intervento della Regione siciliana e del Presidente del Consiglio dei ministri;&lt;br /&gt;udito nell’udienza pubblica del 20 settembre 2011 il Giudice relatore Paolo Grossi;&lt;br /&gt;uditi gli avvocati Antonio Catalioto per Salvatore Battaglia, Paolo Chiapparrone per la Regione siciliana e l’avvocato dello Stato Maurizio Borgo per il Presidente del Consiglio dei ministri.&lt;br /&gt;&lt;a name="fatto"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;Ritenuto in fatto&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;1. – Nel corso di un giudizio – promosso da un cittadino elettore nei confronti (tra l’altro) del sindaco del Comune di Catania, per accertare in capo al convenuto la sussistenza della causa di incompatibilità tra tale carica e quella di senatore della Repubblica Italiana, e conseguentemente dichiararne la decadenza dalla prima in mancanza di esercizio del diritto di opzione – il Tribunale civile di Catania, con ordinanza emessa il 10 dicembre 2010, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 51, 67 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale: a) degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 15 febbraio 1953, n. 60 (Incompatibilità parlamentari), nella parte in cui non prevedono l’incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, in presenza delle condizioni di cui all’art. 7, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), in combinato disposto con l’art. 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica), che estende la disciplina delle ineleggibilità per la Camera dei deputati alle elezioni per il Senato della Repubblica; b) della legge Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l’applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), della legge Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l’elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l’elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l’introduzione della preferenza unica), e della legge Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35 (Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale), nella parte in cui non prevedono l’incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale e di sindaco di Comune con popolazione superiore ai ventimila abitanti e viceversa.&lt;br /&gt;Il rimettente premette, in fatto, che il resistente (eletto sindaco del Comune di Catania, che ha una popolazione superiore ai 20.000 abitanti, nelle elezioni amministrative del 15 e 16 giugno 2008, successivamente quindi alla elezione del medesimo alla carica di senatore della Repubblica Italiana, all’esito delle elezioni politiche tenutesi in data 13 e 14 aprile 2008) ricopre entrambe le cariche senza avere esercitato l’opzione, in quanto la Giunta elettorale per il Senato nella seduta del 3 novembre 2009 ha dichiarato valida l’elezione di tutti i senatori eletti in Sicilia ed il Comitato per l’esame delle cariche rivestite dai senatori ha proposto all’assemblea di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica di sindaco del Comune di Catania. Dopodiché egli dà atto della infondatezza delle eccezioni di difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere dell’azione popolare proposta dal ricorrente (che non verte in materia coperta dalla riserva di autodichia di cui all’art. 66 Cost., giacché la qualità di deputato o senatore del soggetto che cumula le due cariche resta del tutto intangibile ed estranea alla specifica pronunzia invocata e viene in rilievo unicamente alla stregua di un presupposto esterno di applicazione della normativa in materia di incompatibilità dell’amministratore dell’ente locale, ferme ed impregiudicate restando tutte le prerogative costituzionali e sovrane del Parlamento garantite dalla Costituzione) e di improcedibilità del ricorso per tardività rispetto al termine previsto dall’art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), in quanto l’azione elettorale si colloca su un piano di assoluta autonomia rispetto alla delibera consiliare di convalida dell’elezione.&lt;br /&gt;Il giudice a quo deduce, quindi, la rilevanza della questione sull’assunto che – sebbene la competenza normativa della Regione siciliana, in materia di cause di ineleggibilità e incompatibilità, costituisca espressione di una potestà normativa primaria, ai sensi degli artt. 14 e 15 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto delle Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, non potendo trovare applicazione la normativa statale relativa alle Regioni a statuto ordinario di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), né quella dettata con riferimento sempre alle Regioni a statuto ordinario dalla legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione) – tuttavia, nel caso di incompatibilità tra le predette cariche degli enti locali e la carica di parlamentare nazionale, la legislazione regionale siciliana non può operare, perché sussiste una riserva di legge statale, che l’art. 65 Cost. contempla espressamente al fine di assicurare una disciplina omogenea che rispetti e tuteli sia il principio di eguaglianza dei cittadini in tema di diritti politici che quello di unità dello Stato. Ne deriva quindi, secondo il rimettente, che le norme applicabili per la definizione della controversia in esame sono, anche nella Regione siciliana, in primo luogo quelle contenute nella legge statale censurata (che, come detto, prevede espressamente che non sono eleggibili alla carica di parlamentare nazionale i presidenti delle Province ed i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti, senza disciplinare l’ipotesi inversa di sopravvenienza della carica di sindaco rispetto a quella di membro del Parlamento) e poi quelle regionali, stante la doverosa e necessitata uniformità della previsione tassativa della cause di ineleggibilità ed incompatibilità in materia elettorale su tutto il territorio nazionale, che non consente alcuna discrezionalità in capo al legislatore regionale.&lt;br /&gt;Preso atto, poi, del “diritto vivente” consolidatosi, a partire dal 2002, sulla base della prassi (peraltro ritenuta insindacabile ex art. 66 Cost.) seguita dalle Giunte per le elezioni di Camera e Senato – le quali (pur nella consapevolezza dell’esistenza di una lacuna legislativa dovuta alla mancata disciplina, nelle norme statali, della ipotesi di incompatibilità in esame) ritengono di non poterla colmare in via interpretativa, attraverso l’applicazione analogica delle disposizioni concernenti l’ineleggibilità, ostandovi il principio di tassatività delle cause d’ineleggibilità e incompatibilità e la considerazione che l’elettorato passivo rientra tra i diritti politici fondamentali del cittadino –, il rimettente rileva tuttavia che, dalla giurisprudenza anche risalente della Corte costituzionale, emerge la costante valorizzazione del principio cosiddetto di conversione delle cause di ineleggibilità sopravvenute in cause d’incompatibilità, onde colmare le eventuali lacune legislative (come da ultimo affermato nella sentenza n. 143 del 2010 proprio in tema di incompatibilità tra cariche elettive nella Regione Sicilia).&lt;br /&gt;Pertanto, il giudice a quo deduce in primo luogo il contrasto delle disposizioni statali e regionali censurate con gli artt. 3 e 51 Cost. – espressivi della fondamentale esigenza, che non degrada la potestà legislativa regionale esclusiva a competenza concorrente, ma la limita e la impegna al rispetto del principio costituzionale che esige l’uniforme garanzia per tutti i cittadini, in ogni parte del territorio nazionale, del diritto fondamentale di elettorato attivo e passivo – giacché la mancata previsione del divieto di cumulo può comportare una disparità di trattamento tra la posizione di coloro che sono già parlamentari ed intendono candidarsi alla carica locale, sui quali non grava alcun obbligo, e coloro che, invece, sono titolari di un ufficio pubblico locale e intendono partecipare alla competizione elettorale per uno dei rami del Parlamento, sui quali grava l’obbligo di dimettersi preventivamente. Ciò, con lesione anche del principio di ragionevolezza, in quanto un soggetto non può assumere durante il proprio mandato uffici o cariche che gli avrebbero precluso l’eleggibilità rispetto a quello ricoperto per primo.&lt;br /&gt;Inoltre, il rimettente denuncia la lesione dell’art. 67 Cost., in ragione della possibile contrapposizione d’interessi tra enti locali (e segnatamente tra Comuni aventi una rilevante popolazione) ed organizzazione statuale nazionale, con conseguente vulnus del principio di libertà di mandato, per possibile conflitto di interessi tra l’impegno del deputato e quello di sindaco; nonché dell’art. 97 Cost., atteso che il cumulo degli uffici di sindaco di un Comune con rilevante popolazione e di parlamentare nazionale può ripercuotersi negativamente sull’efficienza e imparzialità delle funzioni cumulativamente esercitate.&lt;br /&gt;2. – Si è costituito il cittadino elettore, ricorrente nel giudizio a quo, che – alla stregua di argomentazioni analoghe a quelle svolte nell’ordinanza di rimessione – ha concluso per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme censurate, eventualmente da estendersi in via consequenziale alle medesime leggi nella parte in cui non prevedono l’incompatibilità anche tra la carica di parlamentare e quella di presidente della Giunta provinciale.&lt;br /&gt;3. – È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, in primo luogo, una declaratoria di inammissibilità della sollevata questione, in ragione del fatto che il rimettente richiede alla Corte una pronuncia additiva in materia coperta da riserva di legge, indicando una soluzione per nulla obbligata e comunque non scevra da implicazioni discrezionali (come dimostrato dai numerosi e differenti disegni di legge presentati in Parlamento).&lt;br /&gt;Nel merito, l’Avvocatura deduce la non fondatezza della questione medesima, in quanto – esclusa la sussistenza di un principio costituzionale di “necessario parallelismo” tra cause originarie di ineleggibilità e cause sopravvenute di incompatibilità – nella specie neppure si riscontrerebbe la lamentata lesione delle esigenze di uniformità di disciplina in materia, in quanto la censurata normativa vige su tutto il territorio dello Stato. Peraltro, la difesa erariale rileva che il rimettente non ha tenuto conto della diversità del fondamento della previsione della ineleggibilità in Parlamento dei sindaci dei Comuni con più di ventimila abitanti (che si basa sulla tutela della libertà di voto e del corretto svolgimento della competizione elettorale nella “parità delle armi” dei contendenti, con esclusione di indebiti vantaggi, in termini di metus publicae potestatis ovvero di captatio benevolentiae, che possono derivare dalla carica rivestita nell’ente locale) rispetto al caso inverso del parlamentare che concorra all’elezione a sindaco, in cui indubbiamente si attenuano i pericoli di violazione del principio di imparzialità, per insorgenza di conflitti di interessi ed inefficienze tali da imporre, a livello costituzionale, la necessità di una previsione legislativa di incompatibilità.&lt;br /&gt;4. – È intervenuta, altresì, la Regione siciliana, in persona del Presidente pro-tempore, deducendo, con specifico riguardo alle sole norme regionali impugnate, l’inammissibilità della questione: a) per difetto di pregiudizialità in punto di rilevanza, poiché i dubbi sollevati dal rimettente si riferiscono alla normativa statale che egli deve applicare; b) perché posta in modo perplesso, in quanto lo stesso rimettente dubita dell’applicabilità delle norme regionali, affermando la necessità di disciplinare la materia in maniera uniforme a livello nazionale; c) per omessa indicazione dei parametri statutari che sarebbero stati violati; d) per difetto di motivazione, in quanto le censure si riferiscono alla normativa statale e solo apoditticamente e senza specifica motivazione anche a quella regionale.&lt;br /&gt;Nel merito la Regione conclude per la non fondatezza della questione non avendo essa competenza legislativa in materia di incompatibilità fra la carica di parlamentare nazionale e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai ventimila abitanti.&lt;br /&gt;&lt;a name="diritto"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;Considerato in diritto&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;1. – Il Tribunale civile di Catania censura – in riferimento agli articoli 3, 51, 67 e 97 della Costituzione – gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 15 febbraio 1953, n. 60 (Incompatibilità parlamentari), nella parte in cui non prevedono l’incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, in presenza delle condizioni di cui all’art. 7, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), in combinato disposto con l’art. 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica), che estende la disciplina delle ineleggibilità per la Camera dei deputati alle elezioni per il Senato della Repubblica.&lt;br /&gt;Il medesimo Tribunale – stante la «doverosa e necessitata uniformità della previsione tassativa delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità in materia elettorale su tutto il territorio nazionale» – censura altresì la legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l’applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), la legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l’elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l’elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l’introduzione della preferenza unica), e la legge della Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35 (Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale), sempre nella parte in cui non prevedono l’incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e viceversa.&lt;br /&gt;2. – Con riferimento ai medesimi parametri, il rimettente impugna quindi contestualmente (nella parte in cui non prevedono l’incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti) norme della legge statale sulle incompatibilità dei parlamentari e norme di leggi regionali in materia di elezioni amministrative.&lt;br /&gt;In particolare, onde giustificare l’estensione delle censure anche a queste ultime leggi, il giudice a quo muove dall’assunto che – sebbene la competenza normativa della Regione siciliana, in materia di cause di ineleggibilità e incompatibilità, costituisca espressione di una potestà normativa primaria, ai sensi degli artt. 14 e 15 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto delle Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, non potendo trovare applicazione la normativa statale relativa alle Regioni a statuto ordinario di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), né quella dettata con riferimento sempre alle Regioni a statuto ordinario dalla legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione) – tuttavia, nel caso di incompatibilità tra le predette cariche degli enti locali e la carica di parlamentare nazionale, la legislazione regionale siciliana non può operare, perché sussiste una riserva di legge statale, che l’art. 65 Cost. contempla espressamente al fine di assicurare una disciplina omogenea che rispetti e tuteli sia il principio di eguaglianza dei cittadini in tema di diritti politici che quello di unità dello Stato. Ciò premesso, il rimettente ritiene che la questione di costituzionalità debba investire «innanzitutto» le norme della legge statale (che, come detto, prevede espressamente che non sono eleggibili alla carica di parlamentare nazionale i presidenti delle Province ed i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti, senza disciplinare l’ipotesi inversa di sopravvenienza della carica di sindaco rispetto a quella di membro del Parlamento) e poi anche quelle delle tre leggi regionali (in quanto affette dalla medesima lacuna): e queste ultime «sia laddove volesse ritenersi sussistente la competenza normativa regionale primaria, anche nella materia delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità degli amministratori degli enti locali che siano anche parlamentari nazionali», «sia in ragione della doverosa e necessitata uniformità della previsione tassativa della cause di ineleggibilità ed incompatibilità in materia elettorale su tutto il territorio nazionale».&lt;br /&gt;2.1. – La difesa della Regione siciliana ha eccepito l’inammissibilità della questione riferita alle leggi regionali, sia per difetto di pregiudizialità in punto di rilevanza, in quanto i dubbi sollevati dal rimettente si riferiscono esclusivamente alla normativa statale; sia perché posta in modo perplesso, giacché è lo stesso giudice a quo a dubitare dell’applicabilità delle norme regionali, affermando tuttavia la necessità di disciplinare la materia in maniera uniforme a livello nazionale.&lt;br /&gt;2.2. – Tali eccezioni sono fondate.&lt;br /&gt;2.3. – Come sottolineato dal rimettente, questa Corte ha ripetutamente affermato che, in materia elettorale, la potestà legislativa della Regione siciliana differisce da quella delle Regioni ordinarie, dal momento che essa, ai sensi dell’art. 3, primo comma, e dell’art. 9, terzo comma, dello statuto speciale (sostituiti ad opera dell’art. 1 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2), è titolare di potestà legislativa di tipo primario, la quale deve peraltro svolgersi in armonia con la Costituzione e i princípi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, nonché delle altre disposizioni dello statuto (da ultimo, sentenza n. 143 del 2010). Di modo che l’esercizio del potere legislativo anche da parte delle Regioni a statuto speciale in ámbiti, pur ad esse affidati in via primaria, che concernano la ineleggibilità e la incompatibilità alle cariche elettive, incontra necessariamente il limite del rispetto del principio di eguaglianza specificamente sancito in materia dall’art. 51 Cost. E che, di conseguenza (con specifico riferimento alla potestà legislativa esclusiva della Regione siciliana in tema di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri degli enti locali, di cui agli artt. 14, lettera o, e 15, terzo comma, dello statuto speciale), la disciplina regionale d’accesso alle cariche elettive deve essere conforme ai princípi della legislazione statale, a causa della esigenza di uniformità in tutto il territorio nazionale, quale che sia la Regione di appartenenza (sentenza n. 288 del 2007), giacché proprio il principio di cui all’art. 51 Cost. svolge il ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri dell’inviolabilità (ex art. 2 Cost.: sentenze n. 25 del 2008, n. 288 del 2007 e n. 539 del 1990).&lt;br /&gt;Questa Corte ha altresì affermato che – poiché l’art. 65 Cost., stabilendo che «la legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore», pone una precisa riserva di legge statale, essendo quindi precluso al legislatore regionale, anche se fornito come nel caso di specie di potestà legislativa primaria, di determinare le cause di incompatibilità (oltre che di ineleggibilità) con l’ufficio di deputato o di senatore – spetta solo allo Stato la competenza di stabilire i casi di incompatibilità con siffatte cariche (sentenze n. 456 del 2005, n. 127 del 1987 e n. 60 del 1966); ciò in quanto la statuizione di una incompatibilità presuppone logicamente la posizione di un divieto di cumulo di due uffici ed implica, di conseguenza, una incidenza anche se indiretta, sulla disciplina dell’uno e dell’altro, finendo inevitabilmente con il produrre un effetto che determina la violazione della competenza esclusiva dello Stato.&lt;br /&gt;Orbene, nei termini in cui viene argomentata, la conclusione cui perviene il rimettente in ordine alla estensione del dubbio di costituzionalità anche alle leggi regionali risulta viziata sotto il duplice profilo della formulazione perplessa dell’assunto (svolto oltretutto in termini contraddittori rispetto alla riconosciuta sussistenza della riserva di legge statale) relativo alla possibile configurabilità di una competenza normativa regionale primaria in materia anche quando vengano coinvolte le cariche parlamentari nazionali; e della carente motivazione in ordine alla concreta necessità di applicare anche la normativa regionale per la definizione del giudizio a quo (laddove, evidentemente, il mero rilievo dato alla esigenza di uniformare sul territorio nazionale, incidendo anche sulla fonte regionale, la previsione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità – oltre che nuovamente contraddire la premessa circa l’applicabilità, nella fattispecie, della sola norma statale – non è comunque argomento di per sé idoneo a sottrarre il giudice dal dovere di argomentare in ordine alla effettiva rilevanza di tale specifica questione nel giudizio a quo: sentenze n. 360, n. 294 e n. 281 del 2010).&lt;br /&gt;3. – Il thema decidendum va dunque limitato al solo scrutinio degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge n. 60 del 1953, censurati nella parte in cui non prevedono «l’incompatibilità tra la carica di Parlamentare e quella di Sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, in presenza delle condizioni di cui all’art. 7, lettera c), del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in combinato disposto con l’art. 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, che estende la disciplina delle ineleggibilità per la Camera dei Deputati alle elezioni per il Senato della Repubblica».&lt;br /&gt;3.1. – Il rimettente prende atto del “diritto vivente” consolidatosi, a partire dal 2002, sulla base della nuova prassi seguita dalle Giunte per le elezioni di Camera e Senato, le quali – pur nella consapevolezza dell’esistenza di una lacuna legislativa dovuta alla mancata disciplina, nelle norme statali, della ipotesi di incompatibilità in esame – affermano di non poterla colmare in via interpretativa (come in precedenza ritenuto da entrambe le Giunte parlamentari, con giurisprudenza costante risalente alla Prima legislatura), attraverso l’applicazione analogica delle disposizioni concernenti l’ineleggibilità, ostandovi il principio di tassatività delle cause d’ineleggibilità e incompatibilità e la considerazione che l’elettorato passivo rientra tra i diritti politici fondamentali del cittadino. Nel contempo, però, egli rileva che, dalla giurisprudenza anche risalente di questa Corte, emerge la costante valorizzazione del principio di parallelismo tra le cause di ineleggibilità sopravvenute e quelle d’incompatibilità, il quale di recente ha trovato affermazione, proprio in tema di incompatibilità tra cariche elettive nella Regione siciliana, nella sentenza n. 143 del 2010.&lt;br /&gt;Secondo il rimettente, dunque, le disposizioni della censurata legge statale contrasterebbero in parte qua: a) con gli artt. 3 e 51 Cost., per violazione del principio costituzionale che esige l’uniforme garanzia per tutti i cittadini, in ogni parte del territorio nazionale, del diritto fondamentale di elettorato attivo e passivo, giacché la mancata previsione del divieto di cumulo può comportare una disparità di trattamento tra la posizione di coloro che sono già parlamentari ed intendono candidarsi alla carica locale, sui quali non grava alcun obbligo, e coloro che, invece, sono titolari di un ufficio pubblico locale e intendono partecipare alla competizione elettorale per uno dei rami del Parlamento, sui quali grava l’obbligo di dimettersi preventivamente; nonché per violazione del principio di ragionevolezza, in quanto un soggetto non può assumere durante il proprio mandato uffici o cariche che gli avrebbero precluso l’eleggibilità rispetto a quello ricoperto per primo; b) con l’art. 67 Cost., in ragione della possibile contrapposizione d’interessi tra enti locali (e segnatamente tra Comuni aventi una rilevante popolazione) ed organizzazione statuale nazionale, con conseguente vulnus del principio di libertà di mandato, per possibile conflitto di interessi tra l’impegno del deputato e quello di sindaco; c) con l’art. 97 Cost., atteso che il cumulo degli uffici di sindaco di un Comune con rilevante popolazione e di parlamentare nazionale può ripercuotersi negativamente sull’efficienza e imparzialità delle funzioni cumulativamente esercitate.&lt;br /&gt;3.2. – L’Avvocatura dello Stato eccepisce l’inammissibilità della sollevata questione in ragione del fatto che il rimettente vorrebbe dalla Corte una pronuncia additiva in una materia coperta da riserva di legge, indicando una soluzione non obbligata e comunque non scevra da implicazioni discrezionali, come dimostrato dai numerosi disegni di legge presentati in questa legislatura in entrambi i rami del Parlamento.&lt;br /&gt;L’eccezione non è fondata.&lt;br /&gt;Invero, nel formulare la questione il rimettente si limita a richiedere l’adozione di una pronuncia additiva capace di eliminare il vulnus derivante dalla evidenziata lacuna normativa attraverso la trasposizione speculare della causa in esame (direttamente ricavata dal sistema delle ineleggibilità dei parlamentari) nell’ámbito delle altre cause di incompatibilità con tale carica elettiva indicate nei censurati articoli della legge n. 60 del 1953. Pertanto, la pronuncia richiesta a questa Corte non incide sul diverso profilo della operatività della nuova causa di incompatibilità, regolata come tutte le altre secondo le norme vigenti.&lt;br /&gt;3.3. – Sotto altro profilo, va anche rilevato che l’art. 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), prevede ora che: «fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, e successive modificazioni, le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di governo di cui all’articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. […]».&lt;br /&gt;La espressa posticipazione alla prossima legislatura della operatività della nuova previsione di incompatibilità del parlamentare successivamente eletto sindaco rende lo ius superveniens privo di incidenza, ratione temporis, sulla sollevata questione. È tuttavia del pari evidente come la novellazione legislativa indichi una palese opzione per la introduzione di una simmetrica e corrispondente operatività fra condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità, intesa a soddisfare proprio quella esigenza di “riequilibrio” atta a colmare quelle lacune legislative (segnalate anche dalle “prassi” adottate dalle Giunte per le elezioni di Camera e Senato di cui s’è fatto cenno) che il giudice a quo ha posto a fulcro delle proprie doglianze.&lt;br /&gt;3.4. – Nel merito la questione è fondata.&lt;br /&gt;L’art. 7, primo comma, lettera c), del d.P.R. n. 361 del 1957, recante il testo unico per l’elezione della Camera dei deputati, sancisce che: «Non sono eleggibili: […] c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti». A sua volta, l’art. 5 del decreto legislativo n. 533 del 1991, recante il testo unico per l’elezione del Senato della Repubblica, dispone che: «Sono eleggibili a senatori gli elettori che, al giorno delle elezioni, hanno compiuto il quarantesimo anno di età e non si trovano in alcuna delle condizioni d’ineleggibilità previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».&lt;br /&gt;Gli articoli da 1 a 4 della legge n. 60 del 1953 sulle incompatibilità parlamentari vengono censurati in quanto nulla prevedono, in termini di incompatibilità, per il caso in cui la identica causa di ineleggibilità sia sopravvenuta rispetto alla elezione a parlamentare. Ed a sostegno delle doglianze il rimettente richiama la sentenza n. 143 del 2010, nella quale questa Corte ha sottolineato (seppure in riferimento ad un differente contesto normativo e fattuale) come dalla legislazione statale in materia elettorale emerga la «previsione di un parallelismo tra le cause di incompatibilità e le cause di ineleggibilità sopravvenute, con riguardo all’esigenza, indicata dalla legge, di preservare la libertà nell’esercizio della carica» attraverso una tendenziale esclusione del co-esercizio con altra carica elettiva.&lt;br /&gt;Si tratta dunque di verificare la coerenza di un sistema in cui, alla non sindacabile scelta operata dal legislatore (che evidentemente produce in sé una indubbia incidenza sul libero esercizio del diritto di elettorato passivo) di escludere l’eleggibilità alla Camera o al Senato di chi contemporaneamente rivesta la carica di sindaco di grande Comune, non si accompagni la previsione di una causa di incompatibilità per il caso in cui la stessa carica sopravvenga rispetto alla elezione a membro del Parlamento nazionale.&lt;br /&gt;La odierna valutazione della mancata previsione della causa di incompatibilità in oggetto deve quindi muoversi non solo sul versante ontologico riferito alla individuazione della diversità di ratio e di elementi distintivi proprî, per causa ed effetti, delle cause di ineleggibilità (e della conseguente limitazione dello jus ad officium, onde evitare lo strumentale insorgere di fenomeni di captatio benevolentiae e di metus publicae potestatis) rispetto a quelle di incompatibilità – incidenti sullo jus in officio, per scongiurare l’insorgere di conflitti di interessi – (sentenze n. 288 del 2007 e n. 235 del 1988). L’analisi va viceversa condotta – in ossequio alla esigenza di ricondurre il sistema ad una razionalità intrinseca altrimenti lesa – alla stregua di un criterio più propriamente teleologico, nel cui contesto va evidenziato «il naturale carattere bilaterale dell’ineleggibilità», il quale inevitabilmente «finisce con il tutelare, attraverso il divieto a candidarsi in determinate condizioni, non solo la carica per la quale l’elezione è disposta, ma anche la carica il cui esercizio è ritenuto incompatibile con la candidatura in questione» (sentenza n. 276 del 1997).&lt;br /&gt;Tale profilo finalistico non può trovare attuazione se non attraverso l’affermazione della necessità che il menzionato parallelismo sia assicurato, allorquando il cumulo tra gli uffici elettivi sia, comunque, ritenuto suscettibile di compromettere il libero ed efficiente espletamento della carica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 51 Cost. (sentenza n. 201 del 2003). Poiché in ultima analisi le cause di ineleggibilità e di incompatibilità si pongono quali strumenti di protezione non soltanto del mandato elettivo, ma anche del pubblico ufficio che viene ritenuto causa di impedimento del corretto esercizio della funzione rappresentativa, il potere discrezionale del legislatore di introdurre (o mantenere) dei temperamenti alla esclusione di cumulo tra le due cariche «trova un limite nella necessità di assicurare il rispetto del principio di divieto del cumulo delle funzioni, con la conseguente incostituzionalità di previsioni che ne rappresentino una sostanziale elusione» (sentenza n. 143 del 2010).&lt;br /&gt;In assenza di una causa normativa (enucleabile all’interno della legge impugnata ovvero dal più ampio sistema in cui la previsione opera) idonea ad attribuirne ragionevole giustificazione, la previsione della non compatibilità di un munus pubblico rispetto ad un altro preesistente, cui non si accompagni, nell’uno e nell’altro, una disciplina reciprocamente speculare, si pone in violazione della naturale corrispondenza biunivoca della cause di ineleggibilità, che vengono ad incidere necessariamente su entrambe le cariche coinvolte dalla relativa previsione, anche a prescindere dal dato temporale dello svolgimento dell’elezione. Tanto più che la regola della esclusione “unidirezionale” viene in concreto fatta dipendere, quanto alla sua effettiva operatività, dalla circostanza – meramente casuale – connessa alla cadenza temporale delle relative tornate elettorali ed alla priorità o meno della assunzione della carica elettiva “pregiudicante” a tutto vantaggio della posizione del parlamentare; da ciò la lesione non soltanto del canone di uguaglianza e ragionevolezza ma anche della stessa libertà di elettorato attivo e passivo.&lt;br /&gt;3.5. – Pertanto, gli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge n. 60 del 1953 devono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi, nella parte in cui non prevedono l’incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.&lt;br /&gt;3.6. – Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura formulati dal rimettente.&lt;br /&gt;&lt;a name="dispositivo"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;per questi motivi&lt;br /&gt;LA CORTE COSTITUZIONALE&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 15 febbraio 1953, n. 60 (Incompatibilità parlamentari), nella parte in cui non prevedono l’incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;&lt;br /&gt;dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l’applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere); della legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l’elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l’elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l’introduzione della preferenza unica) e della legge della Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35 (Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale), sollevata – in riferimento agli articoli 3, 51, 67 e 97 della Costituzione – dal Tribunale civile di Catania, con l’ordinanza indicata in epigrafe.&lt;br /&gt;Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 2011.&lt;br /&gt;F.to:&lt;br /&gt;Alfonso QUARANTA, Presidente&lt;br /&gt;Paolo GROSSI, Redattore&lt;br /&gt;Gabriella MELATTI, Cancelliere&lt;br /&gt;Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2011.&lt;br /&gt;Il Direttore della Cancelleria&lt;br /&gt;F.to: MELATTI&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-----&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sentenza riportata da:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Entra nel circuito del &lt;a href="http://www.religionepagana.it/presentazionepaganesimo/indicepaganesimo.html"&gt;pensiero religioso, sociale, economico ed etico della Religione Pagana&lt;/a&gt;!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;22 ottobre 2011&lt;br /&gt;Claudio Simeoni&lt;br /&gt;Meccanico&lt;br /&gt;Apprendista Stregone&lt;br /&gt;Guardiano dell’Anticristo&lt;br /&gt;P.le Parmesan, 8&lt;br /&gt;30175 – Marghera Venezia&lt;br /&gt;Tel. 3277862784&lt;br /&gt;e-mail &lt;a href="mailto:claudiosimeoni@libero.it"&gt;claudiosimeoni@libero.it&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3651151241045917012-2693188769230351266?l=societcivileecostituzione.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/feeds/2693188769230351266/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/2011/10/corte-costiuzionale-sentenza-277.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3651151241045917012/posts/default/2693188769230351266'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3651151241045917012/posts/default/2693188769230351266'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/2011/10/corte-costiuzionale-sentenza-277.html' title='Corte Costiuzionale sentenza 277: Bitonci e altri hanno rapinato gli italiani.'/><author><name>Claudio Simeoni</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07373925047996496230</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/-JVmIrVT65U8/TqK853dSa3I/AAAAAAAACiM/Rm5QbFLPFXU/s72-c/gheddafiberlusconi.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3651151241045917012.post-5214962221169183441</id><published>2011-10-15T00:45:00.004+02:00</published><updated>2011-10-15T00:51:15.147+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='legge caccia'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cacciatori'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Corte Costituzionale'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='sentenza n. 263/2011'/><title type='text'>Corte Costituzionale sentenza N. 263 contro la rapina dei cacciatori avallata dalla regione Liguria a ridosso dei parchi.</title><content type='html'>&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-JEVWNETq40w/Tpi8ki-ch0I/AAAAAAAACfw/v8yagyrWsYs/s1600/cacciatore.bmp"&gt;&lt;img style="MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 186px; FLOAT: right; HEIGHT: 139px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5663483867468433218" border="0" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/-JEVWNETq40w/Tpi8ki-ch0I/AAAAAAAACfw/v8yagyrWsYs/s320/cacciatore.bmp" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ancora una volta la Corte Costituzionale difende i cittadini dall’attività di terrorismo dei cacciatori che, con l’appoggio illegale di individui che occupano le Istituzioni, pretendono di piegare il territorio e la popolazione civile ai loro desideri.&lt;br /&gt;Un terrore che, in questo caso, ha visto la Regione Liguria consegnare illegalmente ai cacciatori il territorio contiguo ai parchi per impedire ai cittadini di fruirne delle risorse.&lt;br /&gt;Un’azione illegale. Un’azione che ha il sapore del terrorismo che spara nelle Istituzioni al fine di garantire, in cambio di voti e di appoggi nelle campagne elettorali, i cacciatori nella loro attività di devastazione del territorio.&lt;br /&gt;La Regione Liguria (a giunta PD ma la legge è stata approvata col PDL) ha approvato una legge per estendere i diritti dei cacciatori al di là e al di fuori delle normative delle leggi nazionali.&lt;br /&gt;Afferma la Corte Costituzionale:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ffff66;"&gt;“4.1.― Con specifico riferimento a tale ultimo profilo, può ulteriormente chiarirsi, secondo quanto già precisato da questa Corte con la sentenza n. 315 del 2010, che le norme contenute nella legge n. 394 del 1991, già nella vigenza del testo originario del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, contenevano principi fondamentali, ai fini dell’esercizio della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di caccia.&lt;br /&gt;A seguito della riforma costituzionale del 2001, la attuale, più ampia, competenza legislativa regionale in materia di caccia, conseguente alla trasformazione di tale competenza da concorrente in residuale, non ha fatto venir meno la forza vincolante delle suddette norme statali, le quali oggi assumono la natura di standard minimi uniformi, dettati dalla legislazione statale nell’esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente. Con riguardo alla questione in oggetto, la Regione, pertanto, non può prevedere soglie di tutela inferiori a quelle dettate dallo Stato, mentre può, nell’esercizio di una sua diversa potestà legislativa, prevedere eventualmente livelli maggiori di tutela, che presuppongono logicamente il rispetto degli standard adeguati ed uniformi fissati nelle leggi statali (citata sentenza n. 315 del 2010; v. anche sentenze n. 193 del 2010 e n. 61 del 2009). “&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;In sostanza, la Corte Costituzionale afferma che si possono prevedere, da parte delle Regioni, norme maggiori a tutela dell’ambiente, ma non norme inferiori al minimo stabilito dalla legge dello Stato. In sostanza, la Regione Liguria, con la sua delibera ha fatto un atto di terrorismo nei confronti delle Istituzioni e dei cittadini Italiani sottraendo loro dei beni per consegnarli in maniera illegale ai cacciatori che, a questo punto, diventano i beneficiari di una vera e propria rapina ai danni dei cittadini.&lt;br /&gt;DELINQUENTI!&lt;br /&gt;In questo modo vanno definiti i consiglieri che hanno approvato una norma contro le leggi dello stato (la legge non ammette la loro ignoranza) e, di conseguenza illegale, commettendo un reato (al di là di come la legge identifica tale reato).&lt;br /&gt;Come possiamo osservare, la tutela dei diritti dei cittadini dall’attività di vere e proprie bande mafiose che alimentano interessi illegali, oggi come oggi avviene quasi esclusivamente ad opera di magistrati della Corte Costituzionale o di magistrati della Corte di Cassazione. Le Istituzioni elettive di questo paese hanno un disprezzo assoluto per le norme e per le leggi e finiscono per trasformare i cittadini in prede di reati legittimati da delibere e provvedimenti amministrativi criminali e illegali.&lt;br /&gt;Riporto per intero la sentenza N. 263 del 2011 dal sito della Corte Costituzionale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Entra nel circuito del &lt;a href="http://www.religionepagana.it/presentazionepaganesimo/indicepaganesimo.html"&gt;pensiero religioso, sociale, economico ed etico della Religione Pagana&lt;/a&gt;!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;15 ottobre 2011&lt;br /&gt;Claudio Simeoni&lt;br /&gt;Meccanico&lt;br /&gt;Apprendista Stregone&lt;br /&gt;Guardiano dell’Anticristo&lt;br /&gt;P.le Parmesan, 8&lt;br /&gt;30175 – Marghera Venezia&lt;br /&gt;Tel. 3277862784&lt;br /&gt;e-mail &lt;a href="mailto:claudiosimeoni@libero.it"&gt;claudiosimeoni@libero.it&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Riporto l’intera sentenza con cui la Corte Costituzionale dichiara illegittimi, e quindi atti di terrorismo eversivo, leggi sulla caccia a ridosso dei parchi promulgate dalla Regione Liguria&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;SENTENZA N. 263&lt;br /&gt;ANNO 2011&lt;br /&gt;REPUBBLICA ITALIANA&lt;br /&gt;IN NOME DEL POPOLO ITALIANO&lt;br /&gt;LA CORTE COSTITUZIONALE &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ffff66;"&gt;composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;ha pronunciato la seguente&lt;br /&gt;SENTENZA &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Liguria 7 dicembre 2010, n. 21 (Provvedimenti urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 4-9 febbraio 2011, depositato in cancelleria il successivo 14 febbraio ed iscritto al n. 7 del registro ricorsi 2011.&lt;br /&gt;Visto l’atto di costituzione della Regione Liguria;&lt;br /&gt;udito nell’udienza pubblica del 20 settembre 2011 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;&lt;br /&gt;uditi l’avvocato dello Stato Federico Basilica per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Orlando Sivieri per la Regione Liguria.&lt;br /&gt;&lt;a name="fatto"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Ritenuto in fatto&lt;br /&gt;1.― Con ricorso consegnato per la notifica in data 4 febbraio 2011, ricevuto dal destinatario il successivo 9 febbraio e depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il successivo 14 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Liguria 7 dicembre 2010, n. 21 (Provvedimenti urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali).&lt;br /&gt;Detta norma prevede:&lt;br /&gt;al comma 1: «la Giunta regionale entro il 31 luglio 2011 ridefinisce, previo parere della Commissione consiliare competente da rendersi entro venti giorni, trascorsi i quali si intende favorevole, le aree contigue esistenti dei parchi naturali regionali di cui all’articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche e integrazioni»;&lt;br /&gt;al comma 2: «le aree contigue come disciplinate dal relativo piano del parco o dal provvedimento istitutivo sono soppresse, eccetto le aree contigue speciali individuate dal piano del parco di Montemarcello Magra. La relativa perimetrazione mantiene valore per l’applicazione, quali norme di salvaguardia, dei vincoli, degli indirizzi, delle previsioni contenuti nel piano del parco, nel piano pluriennale socio-economico e negli altri documenti di programmazione del parco, ad eccezione dei limiti relativi all’attività venatoria per la quale trova applicazione la legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche e integrazioni».&lt;br /&gt;2.― Premette il ricorrente che, sebbene le Regioni abbiano potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio, la materia delle aree contigue dei parchi naturali regionali, in quanto relativa alla tutela dell’ambiente, rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.&lt;br /&gt;3.― La difesa dello Stato assume, quindi, che il contenuto precettivo del citato articolo lederebbe la suddetta previsione costituzionale, in quanto sia al comma 1, che al comma 2, contiene disposizioni non conformi alla legge statale n. 394 del 1991, la quale individua standard minimi ed uniformi di tutela ambientale validi sull’intero territorio nazionale.&lt;br /&gt;4.― In particolare, l’art. 1, comma 1, della suddetta legge regionale, violerebbe le prescrizioni dell’art. 32, comma 2, della citata legge n. 394 del 1991, nella parte in cui prevede la ridefinizione (in uno, dunque, alla soppressione, stabilita dall’art. 1, comma 2) delle esistenti aree contigue dei parchi naturali regionali, senza la preventiva intesa con l’organismo di gestione dell’area protetta e con gli enti locali interessati.&lt;br /&gt;5.― Il successivo comma 2 paleserebbe, a sua volta, un contrasto con la previsione contenuta nell’art. 32, comma 3, della legge n. 394 del 1991, consentendo l’attività venatoria nelle aree contigue anche ai soggetti non residenti nei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua.&lt;br /&gt;Il ricorrente richiama, a sostegno delle proprie argomentazioni, la sentenza di questa Corte n. 315 del 2010, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di analoga disposizione, cioè dell’art. 25, comma 18, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), nella parte in cui essa consentiva la caccia anche a soggetti non residenti nell’area naturale protetta e nell’area contigua.&lt;br /&gt;Espone, inoltre, alla luce della sentenza n. 272 del 2009 della Corte costituzionale, che non può affermarsi l’esistenza di una forma ibrida di “zona contigua”, con speciali previsioni urbanistiche adottate dall’ente parco e facoltà, anche per i non residenti, di esercitarvi l’attività di caccia, sia pure senza apposita denominazione o con un’altra formale classificazione.&lt;br /&gt;6.― Infine, il ricorrente ha chiesto la sospensione dell’esecuzione della legge censurata, ricorrendo, a suo avviso, i presupposti di cui all’art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87.&lt;br /&gt;7.― In data 14 marzo 2011 si è costituita la Regione Liguria, la quale ha chiesto che la questione di costituzionalità sia dichiarata inammissibile o non fondata.&lt;br /&gt;8.― Assume la difesa regionale, con riguardo all’impugnazione del citato comma 1, che la previsione di cui all’art. 32, comma 2, della legge n. 394 del 1991, non rientra tra i principi fondamentali ai quali la disciplina delle aree protette regionali deve adeguarsi, come individuati dall’art. 22 della stessa legge n. 394 del 1991.&lt;br /&gt;Lo strumento dell’intesa tra la Regione e l’Ente parco è, d’altronde, previsto all’art. 12, comma 4, della stessa legge n. 394 del 1991, contenente la procedura per l’approvazione del piano dei parchi nazionali.&lt;br /&gt;La Regione Liguria ha collocato l’individuazione delle aree contigue e la loro concreta disciplina all’interno del Piano del parco (sono richiamati l’art. 25 della legge n. 394 del 1991 e l’art 18 della legge della Regione Liguria 22 febbraio 1995, n. 12, che reca “Riordino delle aree protette”). Tale strumento pur essendo un “patto” con il territorio e con le istituzioni locali che lo rappresentano, è adottato formalmente dall’Ente parco ed è approvato dal Consiglio regionale, senza procedimenti d’intesa.&lt;br /&gt;9.― In riferimento all’impugnazione del suddetto comma 2, la Regione deduce che si tratta di una norma transitoria, adottata per offrire risposta urgente alle problematiche aperte dalla sentenza della Corte costituzionale n. 315 del 2010, relative al mancato prelievo degli ungulati selvatici, in ragione delle seguenti circostanze:&lt;br /&gt;– le aree contigue dei parchi liguri appartengono quasi tutte a territori di comuni montani, scarsamente popolati e con una età media elevata della popolazione, ragione per la quale è impossibile reperire un numero di cacciatori in grado di contenere efficacemente gli ungulati;&lt;br /&gt;– in assenza di un adeguato prelievo, l’entità delle popolazioni di ungulati cresce in modo esponenziale e con essa, l’entità dei danni, con il conseguente esborso di denaro pubblico per i risarcimenti e 1’impoverimento dei valori ambientali e paesaggistici del territorio;&lt;br /&gt;– sotto il profilo scientifico, il prelievo deve essere compiuto in determinate epoche, quale appunto quella autunnale e del primo inverno, per conseguire la maggiore efficacia ed il minor danno nei confronti delle altre specie faunistiche;&lt;br /&gt;– eventuali azioni di controllo faunistico, attuate in sostituzione del prelievo venatorio, comportano comunque tempi tecnici incompatibili con l’urgenza del caso.&lt;br /&gt;In questo senso, del tutto necessaria, ed avente un sostanziale valore di salvaguardia, risulta la disposizione contenuta al comma 2 dell’art. 1 della legge regionale n. 21 del 2010.&lt;br /&gt;Nelle aree contigue soppresse e per il limitato tempo necessario alla loro ridefinizione da parte della Giunta regionale, tale disposizione fa infatti salvi, al di fuori della disciplina venatoria, le norme di tutela, i vincoli, gli indirizzi, le previsioni contenuti nel piano del parco, nel piano pluriennale socio-economico e negli altri documenti di programmazione del parco.&lt;br /&gt;&lt;a name="diritto"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Considerato in diritto&lt;br /&gt;1.― Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Liguria 7 dicembre 2010, n. 21 (Provvedimenti urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali).&lt;br /&gt;Ad avviso del ricorrente, le suddette disposizioni, in quanto non conformi all’art. 32, commi 2 e 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), che individua standard minimi ed uniformi di tutela ambientale validi sull’intero territorio nazionale, lederebbero la potestà esclusiva dello Stato in materia di tutela ambientale, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.&lt;br /&gt;1.1.― In particolare, l’art. 1, comma 1, della citata legge regionale, prevede che «la Giunta regionale entro il 31 luglio 2011 ridefinisce, previo parere della Commissione consiliare competente da rendersi entro venti giorni, trascorsi i quali si intende favorevole, le aree contigue esistenti dei parchi naturali regionali di cui all’articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394».&lt;br /&gt;Tale norma violerebbe le prescrizioni dell’art. 32, comma 2, della citata legge n. 394 del 1991, in quanto stabilisce la soppressione delle aree contigue, senza la preventiva intesa con l’organismo di gestione dell’area protetta e con gli enti locali interessati.&lt;br /&gt;Il comma 2, del medesimo art. 1, prevede che «le aree contigue come disciplinate dal relativo piano del parco o dal provvedimento istitutivo sono soppresse, eccetto le aree contigue speciali individuate dal piano del parco di Montemarcello Magra. La relativa perimetrazione mantiene valore per l’applicazione, quali norme di salvaguardia, dei vincoli, degli indirizzi, delle previsioni contenuti nel piano del parco, nel piano pluriennale socio-economico e negli altri documenti di programmazione del parco, ad eccezione dei limiti relativi all’attività venatoria per la quale trova applicazione la legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche e integrazioni».&lt;br /&gt;Le suindicate disposizioni violerebbero la previsione contenuta nell’art. 32, comma 3, della legge n. 394 del 1991, consentendo l’attività venatoria anche ai soggetti non residenti nei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua.&lt;br /&gt;1.2.― Una disposizione, analoga a quella da ultimo richiamata, contenuta nell’art. 25, comma 18, della legge della Regione Liguria n. 29 del 1° luglio 1994 n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza di questa Corte n. 315 del 2010, nella parte in cui consentiva la caccia nelle aree contigue anche ai soggetti non residenti nelle aree stesse.&lt;br /&gt;2.— La questione è fondata.&lt;br /&gt;2.1.― La disciplina delle aree protette, contenuta nella legge n. 394 del 1991, rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (da ultimo, ex multis, sentenza n. 44 del 2011).&lt;br /&gt;In particolare, l’art. 32, comma 2, della citata legge prevede che «i confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle Regioni sul cui territorio si trova l’area naturale protetta, d’intesa con l’organismo di gestione dell’area protetta».&lt;br /&gt;Il comma 3 del medesimo art. 32 stabilisce, a sua volta, che «all’interno delle aree contigue le Regioni possono disciplinare l’esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge».&lt;br /&gt;Con il ricorso in esame il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta che le citate norme regionali, violando quanto previsto dall’art. 32, commi 2 e 3, della legge n. 394 del 1991, abbiano invaso ambiti di competenza legislativa esclusiva statale, con ciò ledendo la richiamata disposizione costituzionale.&lt;br /&gt;3.— Orbene, quanto al comma 1 dell’art. 1 della legge regionale oggetto di impugnazione, è da osservare che tale disposizione non prevede, ai fini della ridefinizione delle aree contigue dei parchi naturali regionali, la preventiva intesa con l’organo di gestione dell’area protetta, a differenza di quanto, invece, è stabilito dal citato art. 32, comma 2, della legge statale n. 394 del 1991.&lt;br /&gt;L’art. 1, comma 2, della stessa legge regionale, a sua volta, ammette, in modo non dissimile da quanto già stabilito dal citato comma 18 dell’art. 25 della precedente legge reg. n. 29 del 1994, oggetto della richiamata declaratoria di illegittimità costituzionale sul punto, l’esercizio venatorio anche per soggetti che non siano residenti nei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua, come stabilito invece tassativamente dall’art. 32, comma 3, della legge statale.&lt;br /&gt;4.— Il rilevato contrasto tra le norme regionali e la legislazione statale determina, quindi, l’illegittimità costituzionale delle prime, in quanto esse, come si è precisato, sono lesive della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, alla quale deve essere ricondotto, nel suo complesso, l’art. 32 della legge n. 394 del 1991.&lt;br /&gt;Assume, al riguardo, rilievo la considerazione che la disciplina statale delle aree protette – che inerisce alle finalità essenziali della tutela della natura, attraverso la sottoposizione di porzioni di territorio a speciale protezione – si estrinseca sia nella predisposizione di strumenti programmatici e gestionali per la valutazione di rispondenza delle attività, svolte nei parchi, alle esigenze di protezione della flora e della fauna (sentenze n. 44 del 2011 e n. 387 del 2008), tra i quali deve essere ricompresa anche la previsione dell’intesa in questione per la delimitazione delle aree contigue alle aree protette, sia nella fissazione di limiti all’esercizio della caccia (sentenza n. 315 del 2010), tra i quali, indubbiamente, rientrano quelli relativi alle aree contigue.&lt;br /&gt;4.1.― Con specifico riferimento a tale ultimo profilo, può ulteriormente chiarirsi, secondo quanto già precisato da questa Corte con la sentenza n. 315 del 2010, che le norme contenute nella legge n. 394 del 1991, già nella vigenza del testo originario del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, contenevano principi fondamentali, ai fini dell’esercizio della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di caccia.&lt;br /&gt;A seguito della riforma costituzionale del 2001, la attuale, più ampia, competenza legislativa regionale in materia di caccia, conseguente alla trasformazione di tale competenza da concorrente in residuale, non ha fatto venir meno la forza vincolante delle suddette norme statali, le quali oggi assumono la natura di standard minimi uniformi, dettati dalla legislazione statale nell’esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente. Con riguardo alla questione in oggetto, la Regione, pertanto, non può prevedere soglie di tutela inferiori a quelle dettate dallo Stato, mentre può, nell’esercizio di una sua diversa potestà legislativa, prevedere eventualmente livelli maggiori di tutela, che presuppongono logicamente il rispetto degli standard adeguati ed uniformi fissati nelle leggi statali (citata sentenza n. 315 del 2010; v. anche sentenze n. 193 del 2010 e n. 61 del 2009).&lt;br /&gt;A ciò va aggiunto, che già sotto la vigenza dell’art. 117 Cost., nel testo anteriore alla riforma del 2001, questa Corte, con riferimento alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni a statuto speciale, aveva precisato che il vincolo derivante dalla normativa statale prima citata «non dipende da una determinata qualificazione della norma che ne esplicita la consistenza, ma dalla stessa previsione costituzionale della tutela della natura attraverso lo strumento delle aree naturali protette» (già citata sentenza n. 315 del 2010, nonché sentenza n. 366 del 1992).&lt;br /&gt;Dopo la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, questa Corte ha riconosciuto, con giurisprudenza costante, la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di aree naturali protette (ex plurimis, sentenza n. 272 del 2009).&lt;br /&gt;4.2.— In ragione delle suddette argomentazioni, devono essere ritenute prive di rilievo le difese svolte dalla Regione Liguria.&lt;br /&gt;In primo luogo, non può essere accolta la tesi secondo cui l’art. 32 della legge n. 394 del 1991, nel prevedere l’intesa con l’organismo di gestione dell’area protetta, non riguarderebbe le aree contigue, tenuto conto che lo stesso legislatore ligure ha esplicitamente riconosciuto l’applicabilità del citato art. 32 anche alle aree naturali protette regionali, come si evince dalla disposizione contenuta nell’art. 17, comma 3, della legge della Regione Liguria 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette).&lt;br /&gt;Né assume rilievo l’argomentazione della difesa regionale, secondo cui le disposizioni contenute nell’art. 32 della legge n. 394 del 1991 non potrebbero essere qualificate come espressive di principi fondamentali della materia, i quali, soli, sarebbero vincolanti per il legislatore regionale. Al riguardo, è sufficiente osservare che la dicotomia norme di principio-norme di dettaglio viene in rilievo soltanto nell’ambito di competenze legislative concorrenti tra Stato e Regioni, mentre nella specie si tratta di una competenza esclusiva dello Stato. Ciò che qui si verifica è soltanto l’invasione di tale competenza esclusiva statale ad opera di norme regionali; invasione che si sostanzia nella violazione degli standard uniformi di tutela fissati con la citata legge n. 394 del 1991 ed, in particolare, con il suo art. 32.&lt;br /&gt;In secondo luogo, non possono essere condivise le difese regionali che giustificano la intervenuta reiterazione dell’art. 1, comma 2, citato, il cui contenuto precettivo già ha formato oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale (citata sentenza n. 315 del 2010), con il suo carattere meramente transitorio e con considerazioni di fatto che esulano dai criteri regolativi del riparto della competenza legislativa tra Stato e Regioni.&lt;br /&gt;5.— Alla luce delle considerazioni che precedono, devono ritenersi costituzionalmente illegittimi l’articolo 1, comma 1, della legge della Regione Liguria n. 21 del 2010, nella parte in cui non prevede l’intesa tra la Regione e l’organismo di gestione dell’area protetta, e il comma 2, del medesimo articolo, nella parte in cui consente la caccia nelle aree contigue anche a soggetti non residenti nei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua.&lt;br /&gt;6.― Atteso il contenuto della presente decisione, non occorre provvedere sull’istanza di sospensione formulata dal ricorrente (ex multis, sentenze n. 341, n. 254 e n. 250 del 2009).&lt;br /&gt;&lt;a name="dispositivo"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;per questi motivi&lt;br /&gt;LA CORTE COSTITUZIONALE&lt;br /&gt;dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, della legge della Regione Liguria 7 dicembre 2010, n. 21 (Provvedimenti urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali), nella parte in cui non prevede l’intesa tra la Regione e l’organismo di gestione dell’area protetta;&lt;br /&gt;dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 2, della medesima legge della Regione Liguria n. 21 del 2010, nella parte in cui consente la caccia nelle aree contigue anche a soggetti non residenti nei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua.&lt;br /&gt;Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2011.&lt;br /&gt;F.to:&lt;br /&gt;Alfonso QUARANTA, Presidente e Redattore&lt;br /&gt;Gabriella MELATTI, Cancelliere&lt;br /&gt;Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2011.&lt;br /&gt;Il Direttore della Cancelleria&lt;br /&gt;F.to: MELATTI&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sentenza riportata da:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Entra nel circuito del &lt;a href="http://www.religionepagana.it/presentazionepaganesimo/indicepaganesimo.html"&gt;pensiero religioso, sociale, economico ed etico della Religione Pagana&lt;/a&gt;!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Claudio Simeoni&lt;br /&gt;Meccanico&lt;br /&gt;Apprendista Stregone&lt;br /&gt;Guardiano dell’Anticristo&lt;br /&gt;P.le Parmesan, 8&lt;br /&gt;30175 – Marghera Venezia&lt;br /&gt;Tel. 3277862784&lt;br /&gt;e-mail &lt;a href="mailto:claudiosimeoni@libero.it"&gt;claudiosimeoni@libero.it&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3651151241045917012-5214962221169183441?l=societcivileecostituzione.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/feeds/5214962221169183441/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/2011/10/corte-costituzionale-sentenza-n-263.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3651151241045917012/posts/default/5214962221169183441'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3651151241045917012/posts/default/5214962221169183441'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/2011/10/corte-costituzionale-sentenza-n-263.html' title='Corte Costituzionale sentenza N. 263 contro la rapina dei cacciatori avallata dalla regione Liguria a ridosso dei parchi.'/><author><name>Claudio Simeoni</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07373925047996496230</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/-JEVWNETq40w/Tpi8ki-ch0I/AAAAAAAACfw/v8yagyrWsYs/s72-c/cacciatore.bmp' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3651151241045917012.post-7240274733860367407</id><published>2011-10-14T16:58:00.006+02:00</published><updated>2011-10-14T17:03:52.447+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='minori'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='libertà religiosa'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='regole sociali'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='libertà sociale'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='violenza'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Corte di Cassazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='condanna'/><title type='text'>Terrore sui figli. Violenza sessuale e coercizione emotiva. La Corte di Cassazione condanna: e la società civile?</title><content type='html'>&lt;a href="http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=627568"&gt;&lt;img style="MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 200px; FLOAT: right; HEIGHT: 308px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5663363454180895714" border="0" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/-3-U7R2ZXLCY/TphPDkhhq-I/AAAAAAAACfY/Rua6IiMw6XE/s400/copertinateologia02.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Come possiamo dedurre dalle sentenze, la Corte di Cassazione sta facendo, per quanto le è possibile, un grande lavoro di ripristino della legalità democratica là dove il terrore dell’educazione cattolica impone l’assolutismo, il dispotismo e la violenza. In particolare sui figli.&lt;br /&gt;Saranno necessari molti anni affinché la linea di libertà sociale praticata dalla Corte di Cassazione diventi patrimonio sociale in presenza delle attività eversive della chiesa cattolica.&lt;br /&gt;I figli come oggetto di possesso è uno dei valori fondanti il cristianesimo e che i cristiani lo riproducono nella società nonostante indirizzi diversi delle norme sociali: un vero e proprio atto eversivo nei confronti delle leggi dello Stato.&lt;br /&gt;Ne consegue che l’unica possibilità per affiancare l’attività di liberazione della Corte di Cassazione è la nascita di una religione che anziché mettere al centro della propria struttura dogmatica lo schiavismo e la sottomissione, come fa la religione cristiana, abbia al centro una teologia religiosa di libertà capace di calarsi come morale e dogma comportamentale nella società civile.&lt;br /&gt;Riporto due sentenze con cui la Corte di Cassazione censura dei comportamenti che, sia pur differenti nelle intenzioni e nella sostanza, hanno al centro dei reati censutati la concezione secondo cui i figli sono oggetti da possedere e non soggetti che impongono ai genitori dei doveri di assistenza per favorire la loro crescita.&lt;br /&gt;Il primo caso è il caso del “figlio bambolotto”. Una madre, mai cresciuta come donna, dipendente dal padre, ha costretto il figlio a non veicolare le proprie pulsioni nel mondo menomandone la crescita e l’autostima nell’affrontare le condizioni che la società richiede. Hanno danneggiato sia il loro figlio che la società. Il figlio non è un oggetto posseduto dalla madre e dal nonno, ma madre e nonno avrebbero dovuto mettersi al servizio del figlio per favorire la sua crescita come cittadino responsabile. Non facendolo, hanno, di fatto, sparato nella testa del loro figlio “gambizzandolo” nella sua struttura psichica.&lt;br /&gt;Riporto il fatto di cronaca:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff6666;"&gt;"E' troppo protettiva"&lt;br /&gt;Condannata la mamma&lt;br /&gt;La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di una donna ferrarese, già condannata in primo grado e in appello per aver tenuto troppo suo figlio dentro le mura domestiche&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ffff00;"&gt;A tutto c’è un limite, anche alle cure materne. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che ha condannato una mamma e un nonno per eccesso di attenzioni nei confronti del figlio (e nipote).&lt;br /&gt;La vicenda risale ai primi anni 2000. Marito e moglie sono separati, e l’affidamento del bimbo viene dato alla madre. La quale però, con l’aiuto del nonno, crea attorno al figlio un rigido cordone protettivo che di fatto impedisce al bambino qualsiasi rapporto con il mondo esterno: si tratti di amici o dello stesso papà, che infatti reagisce e si rivolge alla magistratura.&lt;br /&gt;La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Ferrara, è del 2007. Madre e nonno vengono condannati a un anno e quattro mesi di reclusione. L’impianto accusatorio è grave: i due, stabilisce infatti il tribunale, hanno impedito al bimbo di avere qualsiasi rapporto con i coetanei fino ai sei anni, quando è andato a scuola, e hanno fatto di tutto per screditare la figura del padre, descrivendolo come una persona violenta e arrivando a costringere il piccolo a utilizzare il cognome materno. Vessazioni psicologiche che hanno avuto effetti negativi anche sullo sviluppo fisico del bambino, che mostrava difficoltà evidenti a camminare.&lt;br /&gt;Nell’ottobre del 2010 il processo di Appello, a Bologna, conferma la sentenza di primo grado.&lt;br /&gt;Mamma e nonno si rivolgono così alla Cassazione, che però (la sentenza è stata depositata oggi in cancelleria) conferma a sua volta - e in via definitiva - la condanna. Per la Suprema Corte, infatti, "l'iperprotezione e l'ipercura" costituiscono a tutti gli effetti reato di maltrattamenti. Specie se, come in questo caso, il risultato è quello di un danno all’integrità fisica e psichica del minore.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Tratto da:&lt;br /&gt;&lt;a href="http://bologna.repubblica.it/cronaca/2011/10/11/news/e_troppo_iperprotettiva_condannata_la_mamma-23040380/"&gt;http://bologna.repubblica.it/cronaca/2011/10/11/news/e_troppo_iperprotettiva_condannata_la_mamma-23040380/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La madre che favorisce la violenza del padre sulle figlie ha la stessa responsabilità penale del padre per la violenza sulle figlie.&lt;br /&gt;Ricordo come nella bibbia degli ebrei e dei cristiani, fra le proibizioni dei rapporti sessuali, non c’è la proibizione al padre di far violenza sessuale a figli e figlie ritenendo tale atto LEGIITIMO.&lt;br /&gt;La pratica della pedofilia e della pederastia, favorita dalle norme dottrinali della bibbia e fissate dal cattolicesimo che chiama “padre” ogni prete cattolico, è sempre stata una piaga sociale che vede nella pretesa di Gesù di possedere le persone la sua legittimazione. Un Gesù che, per l’Imitatio Christi alla quale i preti cattolici si rifanno, viene arrestato con il bambino nudo: modello imitato da preti cattolici e dai cristiani in generale.&lt;br /&gt;Contro questa aberrazione sociale, voluta ed imposta dalla chiesa cattolica (che non ha mai condannato Gesù), si ergono le sentenze della Corte di Cassazione. Una Corte di Cassazione che non tollera nemmeno la fragilità della “madre” che consente al “padre” di violentare le proprie figlie. Non si giustifica questo tipo di reati con la fragilità e l’incapacità a reagire.&lt;br /&gt;Riporto il fatto di cronaca:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff6666;"&gt;Cassazione: Padre violenta le figlie, condannata la madre che tace&lt;br /&gt;I giudici della Suprema Corte:"Personalità fragile della donna non è un'esimente"&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ffff33;"&gt;Roma, 12 ott. (TMNews) - È ritenuta responsabile, e quindi punibile, la madre che è consapevole dei reati di violenza ai danni delle figlie da parte del marito e non lo denuncia, anche se è completamente soggiogata dal marito. La Corte di cassazione, con una sentenza del 12 ottobre 2011, riporta il sito Cassazione.net, ha rigettato i ricorsi dei coniugi accusati l'uno di relazioni incestuose nei riguardi delle figlie minorenni e l'altra di averle taciute.Un cinquantunenne è stato accusato di violenze sessuali sulle due figlie. La denuncia non è stata fatta dalla moglie e madre delle due, ma dal fratello e dai vicini di casa: secondo i racconti, gli atti avvenivano in casa, in particolare nel letto matrimoniale, tenuto libero dalla madre, che attendeva in un'altra stanza che "il marito e la figlia di turno" terminassero. Secondo la terza sezione penale la donna, che l'atto del ricorso definiva "una vittima con fragile personalità", era consapevole dei reati che si consumavano in famiglia, sia perché il marito non assumeva nessuna precauzione per rendere riservati i rapporti, sia perché essa li favoriva.In pratica, secondo gli Ermellini, anche se la donna è stata definita "priva di autonomia intellettiva, sociale ed economica", questo non giustifica la sua inattività nel tutelare l'integrità fisica e psichica delle figlie.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Tratto da:&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.tmnews.it/web/sezioni/top10/20111012_180224.shtml"&gt;http://www.tmnews.it/web/sezioni/top10/20111012_180224.shtml&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Non basta l’impegno di un organo giudiziario che spesso deve mettere ordine nelle idee preconcette di magistrati periferici che si considerano creati ad immagine e somiglianza di un dio padrone. E’ necessario costruire una nuova e diversa mentalità religiosa che abbia nel suo centro dogmatico il comportamento morale capace di impegnare le persone nella costruzione del futuro, dei propri figli e della società tutta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Entra nel circuito del &lt;a href="http://www.religionepagana.it/presentazionepaganesimo/indicepaganesimo.html"&gt;pensiero religioso, sociale, economico ed etico della Religione Pagana&lt;/a&gt;!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;14 ottobre 2011&lt;br /&gt;Claudio Simeoni&lt;br /&gt;Meccanico&lt;br /&gt;Apprendista Stregone&lt;br /&gt;Guardiano dell’Anticristo&lt;br /&gt;P.le Parmesan, 8&lt;br /&gt;30175 – Marghera Venezia&lt;br /&gt;Tel. 3277862784&lt;br /&gt;e-mail &lt;a href="mailto:claudiosimeoni@libero.it"&gt;claudiosimeoni@libero.it&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3651151241045917012-7240274733860367407?l=societcivileecostituzione.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/feeds/7240274733860367407/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/2011/10/terrore-sui-figli-violenza-sessuale-e.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3651151241045917012/posts/default/7240274733860367407'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3651151241045917012/posts/default/7240274733860367407'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/2011/10/terrore-sui-figli-violenza-sessuale-e.html' title='Terrore sui figli. Violenza sessuale e coercizione emotiva. La Corte di Cassazione condanna: e la società civile?'/><author><name>Claudio Simeoni</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07373925047996496230</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/-3-U7R2ZXLCY/TphPDkhhq-I/AAAAAAAACfY/Rua6IiMw6XE/s72-c/copertinateologia02.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3651151241045917012.post-4592804563292027110</id><published>2011-09-15T22:00:00.008+02:00</published><updated>2011-09-15T22:09:15.816+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='nordio'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='procura'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Penati'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='monza'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='tragedia'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='farsa'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='carlo'/><title type='text'>L'inchiesta della Procura di Monza su Penati appare come quella di Carlo Nordio nel 1994 contro il PCI: quando la storia si ripete. Tragedia e farsa.</title><content type='html'>&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-_SffZ6WMMXA/TnJaiRQGoHI/AAAAAAAACcU/4WuH5wN62dI/s1600/febbraio06.2011%2B028.jpg"&gt;&lt;img style="MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 320px; FLOAT: right; HEIGHT: 240px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5652680027096391794" border="0" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/-_SffZ6WMMXA/TnJaiRQGoHI/AAAAAAAACcU/4WuH5wN62dI/s320/febbraio06.2011%2B028.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;L’inchiesta di Monza su Penati, ogni giorno che passa, appare sempre più una bufala messa in piedi per fini elettorali. Quando i PM annunciano alla stampa l’avvio di indagini su ipotesi fantasiose senza un supporto probatorio, ma illazionistico, non fanno un servizio alla giustizia; alimentano la propaganda per fini elettorali di Silvio Berlusconi.&lt;br /&gt;Non è compito di un blog affermare se Penati è colpevole o innocente, ma è proprio del blog valutare gli elementi di prova che i PM hanno presentato e che fino ad oggi equivalgono a zero. Né si possono considerare elementi di prova personaggi del partito avverso che affermano di aver dato soldi senza dimostrare di averlo fatto. Non si possono considerare prove delle scritture private e personali dell’accusatore se non ci sono riscontri oggettivi come assegni, conti correnti o quant’altro. Il fatto stesso che i PM continuano a comunicare alla stampa nuovi e diversi filoni d’inchiesta, appare una confessione di intenzioni di incastrare Penati a tutti i costi e non un’indagine su delle ipotesi di reato suffragato da elementi probatori.&lt;br /&gt;L’ultima fantasia dei PM di Monza (dove Berlusconi voleva farsi processare. Ricordate P2, P3, P4 ecc. e i sospetti si legittimano) consiste nell’ipotizzare che eventuali fondi neri fossero serviti a Consorte per la scalata alla BNL. Solo che il processo alla scalata della BNL è stato fatto. Le condanne comminate e i fatti accertati (Giovanni Consorte è stato condannato a 3 anni di reclusione e a un milione di multa. Condannato anche il senatore del Pdl, Luigi Grillo a 2 anni e 8 mesi. L’ex ad di Bpi, Giampiero Fiorani è stato condannato a un anno e 8 mesi di reclusione in continuazione con i 3 anni e 3 mesi di carcere che aveva patteggiato nel marzo del 2008. Assolto invece l’ex capo della Vigilanza di Bankitalia Francesco Frasca). Le illazioni (che i PM chiamano eufemisticamente “ipotesi di reato”) sono tanto più sospette quando il GUP di Milano ordina di rinviare a giudizio Silvio Berlusconi per aver usato illegalmente un’intercettazione per “sputtanare” Pietro Fassino e assicurarsi un vantaggio alle elezioni. Tanto gli elettori del Partito Democratico sono talmente stupidi da non saper distinguere accuse con elementi di prova da accuse infondate o, peggio, architettate per distruggere i loro candidati.&lt;br /&gt;Per questo mentre il criminale Silvio Berlusconi con un’intercettazione illegale (e questa si è illegale in quanto sottratta ai magistrati stessi) si assicura un ingiusto profitto, i PM di Monza sembrano reggergli il “moccolo” diffondendo notizie su ipotesi di reato nei confronti di Penati che appaiono vere e proprie prese per i fondelli della pubblica opinione e che ricordano la truffa messa in piedi da Carlo Nordio nel 1994 che per favorire la propaganda elettorale di Silvio Berlusconi inquisì il PCI inondando di illazioni e ipotesi i giornali per screditarlo politicamente.&lt;br /&gt;L’operazione Nordio, che appartiene ad una Procura della Repubblica di torturatori a cui il Consiglio Superiore della Magistratura ha garantito l’impunità, ha alterato i risultati elettorali per favorire personaggi coinvolti nella P2 e mafiosi.&lt;br /&gt;Riporto l’articolo sulla richiesta del GUP per il rinvio a giudizio di Silvio Berlusconi (solo con questi mezzi è stato in grado di vincere le elezioni): &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;L'INCHIESTA&lt;br /&gt;"Nastro su Unipol-Bnl un regalo elettorale&lt;br /&gt;anche Berlusconi va processato"&lt;br /&gt;Il gip di Milano ordina alla procura di chiedere il rinvio a giudizio del premier per concorso in rivelazione di segreto d'ufficio. La vicenda riguarda l'intercettazione fra Giovanni Consorte e Piero Fassino ai tempi delle scalate bancarie. Chiesta l'iscrizione nel registro degli indagati per Maurizio Belpietro&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style="color:#ffcc33;"&gt;(&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ffcc33;"&gt;15 settembre 2011)&lt;br /&gt;MILANO - Il giudice per le indagini preliminari di Milano, Stefania Donadeo, ha respinto la richiesta di archiviazione della procura di Milano, sollecitando invece il pm a formulare la richiesta di rinvio a giudizio per Silvio Berlusconi, accusato di concorso in rivelazione di segreto d'ufficio per la vicenda della fuga di notizie sull'intercettazione tra Giovanni Consorte e Piero Fassino 1 ai tempi della tentata scalata di Unipol alla Bnl. I pubblici ministeri, stando a quanto si è saputo, potrebbero formulare la richiesta di processo per il presidente del Consiglio già domani.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Secondo la valutazione del gip, il nastro con la conversazione rubata fu un "regalo ricevuto" da Silvio Berlusconi "stante l'approssimarsi delle elezioni politiche". La pubblicazione dell'intercettazione su Il Giornale, infatti, scrive la Donadeo nell'ordinanza con cui ha ordinato l'imputazione coatta per il premier., "avrebbe leso, così come è stato, l'immagine di Piero Fassino".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Inoltre il gip evidenzia come la reazione di Berlusconi quando gli viene offerta l'intercettazione illegale "non è di disapprovazione, bensì di compiacimento e di riconoscenza". Infatti, si sottolinea ancora nell'ordinanza, "unico interessato alla pubblicazione della notizia riguardante un avversario politico era proprio il destinatario del regalo, Silvio Berlusconi, stante l'approssimarsi delle elezioni politiche".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il gip ha anche disposto l'iscrizione nel registro degli indagati di Maurizio Belpietro, direttore di Libero, che all'epoca della fuga di notizie sull'intercettazione tra Piero Fassino e Giovanni Consorte era direttore de Il Giornale. Nell'ambito della stessa vicenda lo stesso giudice ha già rinviato a giudizio con rito ordinario il fratello del premier 2, Paolo Berlusconi, ed ha definito con riti abbreviati e patteggiamenti la posizione di altri tre imputati. Le carte relative alla posizione del leader del Pdl tornano ora in Procura dove il magistrato dovrà formulare una richiesta di rinvio a giudizio che sarà valutata successivamente da un gup.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;Tratto da:&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.repubblica.it/politica/2011/09/15/news/unipol-bnl_gip_ordina_processo_premier-21691133/?ref=HRER1-1"&gt;http://www.repubblica.it/politica/2011/09/15/news/unipol-bnl_gip_ordina_processo_premier-21691133/?ref=HRER1-1&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Che Tabacci abbia avuto sentore di gruppi pseudo-mafiosi che si aggiravano in zona appalti al Comune di Milano, non c’è dubbio. Lo stesso accusatore di Penati, Di Caterina, non ha prodotto nessuna prova.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;Il PD e i soldi della Serravalle: sevivano per l'affare UNIPOL?&lt;br /&gt;Tangentopoli rossa. Tabacci denuncia: "Triangolazione di denaro per la scalata Bnl". Un macigno per Penati&lt;br /&gt;di Laura Marinaro&lt;br /&gt;Andrea Scaglia&lt;br /&gt;14/09/2011&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="color:#ffcc33;"&gt;Questa non è notizia di cronaca giudiziaria, e però diventa importante proprio alla luce dell’inchiesta della Procura di Monza su Penati e le mazzette e la cessione nel 2005 di azioni “Milano Serravalle” dal gruppo Gavio alla Provincia di Milano, allora guidata dallo stesso Penati. Perché lunedì sera, alla trasmissione di Gad Lerner su La7, Bruno Tabacci - attualmente assessore a Milano e deputato rutelliano - ha in sostanza ribadito una convinzione per la verità espressa anche anni fa. Quando apertamente sosteneva che «parte della plusvalenza di 179 milioni incassata da Gavio dopo aver venduto alla Provincia quelle azioni è stata utilizzata per appoggiare la scalata dell’Unipol alla Bnl». Significa oltre 40 milioni di euro (40,9, per la precisione): tanto spese Gavio per acquisire lo 0,5 per cento della Banca Nazionale del Lavoro e metterlo a disposizione della Unipol di Consorte - allora del tutto organico a quelli che si chiamavano Ds - impegnato nella conquista (fallita) dell’istituto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E dunque, a L’infedele Tabacci è tornato sull’argomento. Parlando di «sistema di potere» che andava emergendo. Collegando le due scalate bancarie di quell’estate 2005 - quella di Unipol a Bnl e l’altra della Popolare di Lodi verso Antonveneta. E sulla prima: «Quando tra la primavera e l’estate del 2005 si consolida questa operazione della “Milano Serravalle”, accade un fatto secondo me del tutto sproporzionato, perché non c’era alla base una ragione di politica industriale o di trasporto. Anzi, viene rotto un patto di sindacato fra Comune e Provincia di Milano». Un fatto del tutto sproporzionato - a cominciare dal prezzo che la Provincia pagò - che ancora attende d’essere esaurientemente spiegato.&lt;br /&gt;Com’è noto, i magistrati ora ipotizzano che l’operazione Serravalle nascondesse delle tangenti - per questo hanno indagato il manager del gruppo Gavio, Bruno Binasco. E stanno esaminando le carte sequestrate negli uffici di Tortona - bilanci, consulenze e quant’altro. Ma per eventualmente allargare le indagini alla scalata Unipol - eventualità ancora improbabile - di certo attendono la sentenza del processo relativo alla scalata, attesa per ottobre. In particolare: c’è da capire se l’acquisto da parte di Gavio delle azioni Bnl sia avvenuto dopo quel 29 luglio 2005, data dell’operazione Serravalle, e allora anche giudiziariamente potrebbe - potrebbe - essere ipotizzato un nesso. Se invece l’intervento di Gavio nella faccenda Unipol-Bnl fosse precedente, diventerebbe difficile collegare direttamente i fondi incassati dalla Provincia di Penati a quelli versati in aiuto di Consorte.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;Tratto da:&lt;br /&gt;&lt;a href="http://libero-news.it/news/821267/Il-Pd-e-i-soldi-della-Serravalle-servivano-per-l-affare-Unipol.html"&gt;http://libero-news.it/news/821267/Il-Pd-e-i-soldi-della-Serravalle-servivano-per-l-affare-Unipol.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A mio avviso si tratta del “sistema Nordio”, l’amico di Previti, come uso del ruolo in magistratura per aggredire i partiti politici. Quella pratica che Berlusconi denuncia contro di lui, ma che in realtà è lui che usa contro gli avversari politici.&lt;br /&gt;Solo tre articoli per ricordare il sistema Nordio e come furono fatti fessi gli elettori della sinistra che, bevendosi le gagate ipotizzate da Nordio sulla corruzione della sinistra, si sono assicurati 20 anni di regime berlusconiano e la distruzione della società civile.&lt;br /&gt;Non c’erano prove e le ipotesi di reato stavano solo nella testa malata di Nordio. Con le sue illazioni ha lanciato una campagna stampa di vero e proprio terrore sociale contro la sinistra.&lt;br /&gt;Riporto questi tre articoli dall’archivio de La Repubblica:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;la Repubblica - Giovedì, 3 febbraio 1994 - pagina 2g c&lt;br /&gt;MANI PULITE Inchiesta del pm NordioSEQUESTRO DI DOCUMENTI A BOTTEGHE OSCURE&lt;br /&gt;VENEZIA - &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ffcc33;"&gt;La guardia di Finanza alle Botteghe Oscure e nelle sedi delle federazioni del Pds di tutto il Veneto. L' ha mandata il pubblico ministero di Venezia Carlo Nordio, che da un anno indaga sui presunti finanziamenti illeciti alla Quercia da parte di cooperative rosse e altre imprese. Questa volta le "Fiamme Gialle" hanno esibito un decreto di sequestro di documentazione fiscale che riguarda varie associazioni culturali legate al partito. I reati ipotizzati sono la violazione delle leggi fiscali, in particolare i reati di omissione della dichiarazione dei redditi e quello di fatturazione fasulla, e la violazione delle norme sul finanziamento pubblico ai partiti. Questo nuovo filone dell' inchiesta è nato dopo le perquisizioni disposte nel luglio scorso in alcune sedi del Pds: allora i finanzieri si portarono via le carte che riguardavano tutti i rapporti del partito con società di capitale nell' ipotesi che queste ultime, come era accaduto a Rovigo per la società editrice La Nuova Rovigo, favorissero in qualche modo illecitamente la Quercia. Tra quei documenti il giudice veneziano ha scoperto che in tutte le federazioni italiane, oltre un centinaio, esisterebbero associazioni culturali che incamerano almeno 36 milioni l' anno (moltiplicati per le federazioni si arriva a 4 miliardi), soldi inviati dai due gruppi parlamentari del partito. Il denaro, secondo una direttiva interna a livello nazionale, proviene da quei 3 milioni al mese aggiuntivi che ogni deputato e ogni senatore incassano per pagare il proprio segretario, meglio noto come portaborse. Per giustificare questo flusso di denaro le associazioni ammetterebbero fatture pagate dai vari parlamentari per le loro consulenze. Gli inquirenti veneziani in un caso (a Belluno) avrebbero scoperto che in realtà nessun servizio culturale sarebbe stato fornito. Con i sequestri nelle varie sedi della Quercia il pubblico ministero Nordio vuole appurare se anche nelle federazioni delle altre città accade come a Belluno. Alle Botteghe Oscure le Fiamme Gialle si sono presentate martedì, chiedendo la consegna di tutte le fatture inviate dalle associazioni culturali, ma prima l' ex tesoriere Marcello Stefanini, quindi il suo successore, Teofilo Ruffa, hanno consigliato i finanzieri di chiedere la documentazione fiscale ai gruppi di Montecitorio e Palazzo Madama.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;E ancora:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;la Repubblica - Giovedì, 24 febbraio 1994 - pagina 12Grilli a Napolitano ' Indagine su tutti'PORTABORSE VENETI, INTERROGATI I DEPUTATI DEL PDS&lt;br /&gt;VENEZIA -&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ffcc33;"&gt;"Chiederò al presidente della Camera Giorgio Napolitano di avviare un' indagine sull' uso dei rimborsi spese nei confronti di tutti i gruppi parlamentari". Lo ha annunciato ieri il deputato pidiessino Renato Grilli dopo essere stato interrogato dal pm di Venezia Carlo Nordio come indagato nell' inchiesta sulle presunte irregolarità del Pds veneto nell' uso dei rimborsi spese per i parlamentari. Insieme a Grilli sono stati interrogati anche l' ex deputato Guido Alborghetti e gli ex segretari delle federazioni pds di Vicenza e Padova Nicola Muraro e Anna Milvia Boselli, ex deputata. Al termine del colloquio con il magistrato, tutti e quattro gli esponenti del Pds hanno riferito di aver dimostrato la regolarità del proprio operato. Secondo gli inquirenti, il gruppo parlamentare del Pds avrebbe finanziato illegalmente le federazioni provinciali tramite servizi fittizi fatturati da associazioni culturali che poi avrebbero "girato" i soldi alle federazioni stesse. Un' ipotesi che Grilli e Alborghetti hanno definito "infondata", ricordando che i rimborsi spese sono previsti da un regolamento interno della Camera nell' ambito della sua autonomia organizzativa e finanziaria e che i parlamentari del Pds hanno ottenuto servizi effettivi dalle associazioni, scelte come alternativa al cosiddetto "portaborse". Un sistema - ha detto Grilli - "invidiato da molti gruppi parlamentari".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;E ancora:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;la Repubblica - Martedì, 13 dicembre 1994 - pagina 11g c&lt;br /&gt;MANI PULITE Oggi vertice tra Nordio e Mantelli sulla posizione dell' ex segretarioCOOP ROSSE OCCHETTO FORSE INDAGATO A VENEZIA&lt;br /&gt;VENEZIA - &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="color:#ffcc33;"&gt;&lt;strong&gt;Il pm Carlo Nordio ha sequestrato i conti correnti intestati alle federazioni venete del Pds mentre la guardia di Finanza sta controllando da dove provengono i versamenti di centinaia di milioni sottoscritti da alcune società legate alla Quercia. E nel pomeriggio di oggi il magistrato veneziano s' incontrerà a Roma con il collega della capitale Gianfranco Mantelli per chiarire se Achille Occhetto sia davvero finito sul registro degli indagati per la vicenda dei contributi Coop. Nordio, infatti, desiderava interrogare l' ex segretario del partito per chieder conto della lettera inviatagli da un dirigente in cui si parlava di clima mafioso e ricattatorio all' interno dell' associazione veneta delle cooperative agricole. Inizialmente il giudice lagunare aveva tutta l' intenzione di sentire l' uomo politico in veste di testimone, ma se ora a Roma è tra gli indagati in un' inchiesta parallela e dello stesso tenore la situazione è mutata. Se così fosse Nordio non potrebbe più interrogarlo come persona informata sui fatti, bensì in qualità di indagato in un processo connesso o, altrimenti, decidere di sentirlo come indiziato anche per le questioni venete. Un incontro importante, quindi, quello romano. Appena alcuni giorni prima del vertice che si terrà probabilmente a fine settimana a Ravenna anche con i magistrati di quella città, di Milano e di Torino. Sempre oggi, però in mattinata, Nordio interrogherà negli uffici di piazza San Marco l' indiziato principale della sua indagine: Alberto Fontana, il padovano fondatore di una ventina di cooperative rosse nel Veneto poi messe in liquidazione e indagato per associazione a delinquere finalizzata alla bancarotta e alla truffa. E' probabile che la maggior parte delle domande riguardino una misteriosa società che Fontana ha fondato negli Stati Uniti, nello Stato del Delaware, con 1 miliardo e mezzo di lire nel 1993, cioè dopo la sua lunga esperienza nella Lega.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con le illazioni Berlusconi ha fatto propaganda politica. Ve lo ricordate il “caso” telecom-serbia?&lt;br /&gt;E anche oggi la sinistra è pronta a bersi ogni cagata che non sia supportata da elementi di prova pur di assicurare l’impunità a Silvio Berlusconi.&lt;br /&gt;Ricordare, perché chi dimentica ricommette gli stessi errori.&lt;br /&gt;Ha ragione Silvio Berlusconi a dire che l’Italia è un paese di merda, solo che è lui che lo ha ridotto così.&lt;br /&gt;Entra nel circuito del &lt;a href="http://www.religionepagana.it/presentazionepaganesimo/indicepaganesimo.html"&gt;pensiero religioso, sociale, economico ed etico della Religione Pagana&lt;/a&gt;!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;15 settembre 2011&lt;br /&gt;Claudio Simeoni&lt;br /&gt;Meccanico&lt;br /&gt;Apprendista Stregone&lt;br /&gt;Guardiano dell’Anticristo&lt;br /&gt;P.le Parmesan, 8&lt;br /&gt;30175 – Marghera Venezia&lt;br /&gt;Tel. 3277862784&lt;br /&gt;e-mail &lt;a href="mailto:claudiosimeoni@libero.it"&gt;claudiosimeoni@libero.it&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3651151241045917012-4592804563292027110?l=societcivileecostituzione.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/feeds/4592804563292027110/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/2011/09/linchiesta-della-procura-di-monza-su.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3651151241045917012/posts/default/4592804563292027110'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3651151241045917012/posts/default/4592804563292027110'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/2011/09/linchiesta-della-procura-di-monza-su.html' title='L&apos;inchiesta della Procura di Monza su Penati appare come quella di Carlo Nordio nel 1994 contro il PCI: quando la storia si ripete. Tragedia e farsa.'/><author><name>Claudio Simeoni</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07373925047996496230</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-_SffZ6WMMXA/TnJaiRQGoHI/AAAAAAAACcU/4WuH5wN62dI/s72-c/febbraio06.2011%2B028.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3651151241045917012.post-7730042985099373600</id><published>2011-08-04T16:06:00.003+02:00</published><updated>2011-08-04T16:12:22.452+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Penati'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='mazzette'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='inchiesta'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='corruzione'/><title type='text'>Inchiesta su Penati: appare come una grande campagna propagandistica orchestrata da magistrati legati a Silvio Berlusconi.</title><content type='html'>&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-iUfYU5UKQto/TjqouTlmiKI/AAAAAAAACak/Kfq7sOLfBD0/s1600/penati.jpg"&gt;&lt;img style="MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 224px; FLOAT: right; HEIGHT: 142px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5637003397093034146" border="0" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/-iUfYU5UKQto/TjqouTlmiKI/AAAAAAAACak/Kfq7sOLfBD0/s320/penati.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Inchiesta Penati: la grande truffa?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Permettetemi di sollevare un po’ di dubbi sull’inchiesta Penati. Conoscendo i magistrati e le loro losche organizzazioni segrete cui molti di loro fanno parte, l’inchiesta Penati, letti i vari articoli di stampa, mi appare come una grande truffa ordita da magistrati al fine di alterare gli equilibri politici.&lt;br /&gt;Tanto più i partiti di destra latrano contro i magistrati che fanno correttamente il loro lavoro e tanto più i magistrati che lavorano per destabilizzare le Istituzioni con intenti criminali nei confronti della Costituzione della Repubblica, raccolgono impunità nel discreditare le Istituzioni.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cosa c’è di concreto nell’inchiesta Penati?&lt;br /&gt;Le accuse di un oppositore politico del PDL. Abbiamo dimenticato Telecom Serbia con cui si voleva sputtanare Prodi? O le inchieste di Nordio, l’amico di Previti, con cui si voleva sputtanare l’allora PCI (o quel che era) per dare un minimo di credito alla propaganda che voleva coinvolgerlo nel sistema delle mazzette? Magistrati che si prestano a collaborare con l’attività criminale di Berlusconi ce ne sono stati tanti. Proprio per l’azione di uno di questi la Fininvest è stata chiamata a risarcire i danni alla CIR di De Benedetti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cosa c’è di oggettivo, al di là delle ipotesi, nell’inchiesta su Penati?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Basta leggere i giornali (un esempio lo riprendo da internet) e leggiamo che ci sono dichiarazioni di Piero Di Caterina alle quali non segue nessun riscontro. Appunti di Piero di Caterina senza riscontro. Dati sul computer di Di Caterina, senza riscontro. Si trova una scatola con 11mila euro in contanti a casa di Penati e si grida al ritrovamento di una mazzetta salvo tacere quando Penati dà delle spiegazioni in merito a quei soldi. Si parla di tangenti dal 1993 al 2004 in un tempo remoto senza nessuna prova di tali tangenti. Pasini e Di Caterina non sono imprenditori concussi o estorti, ma sono avversari politici di Penati legati a Silvio Berlusconi. Pasini sconfitto in un’elezione a sindaco da un esponente del PD e Pietro Di Caterina un politico di destra sempre contro Penati: che credibilità hanno senza riscontri oggettivi?&lt;br /&gt;Riporto un piccolo articolo riepilogativo delle vicende trovato in rete che, come si può notare, oltre le affermazioni di Di Caterina e Pasini, non contiene nulla di probante.&lt;br /&gt;Ricordo che nella vicenda Telecom Serbia fu condannato per diffamazione proprio l’accusatore che era al soldo dei partiti di destra per diffamare i politici che oggi avrebbero potuto far fronte in maniera coerente all’attuale crisi economica.&lt;br /&gt;La vicenda di Penati appare come una riproposizione di quel sistema di aggressione mediante l’uso dei magistrati di cui il Popolo delle Libertà oggi, prima di lui Forza Italia, erano e sono dei professionisti della diffamazione e dell’aggressione (qualcuno lo chiama “metodo Boffo”).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff6666;"&gt;“Sistema Sesto”, riepilogo inchiesta su Penati&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ffff00;"&gt;«Signori, come a voi ben noto, il sottoscritto, nel corso degli anni, a partire dal 1999, ha versato a vario titolo, attraverso dazioni di denaro, a Filippo Penati, notevoli somme di denaro».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Inizia così l’e-mail, datata aprile 2010, che i pubblici ministeri di Milano Laura Pedio e Gaetano Ruta trovano sul pc dell’imprenditore di Sesto San Giovanni, Piero Di Caterina, titolare della ditta di trasporti Caronte. La lettera è indirizzata a Filippo Penati e Bruno Binasco, amministratore della Serravalle. Nell’ufficio di Caterina vengono ritrovati anche foglietti scritti a mano e piccoli cedolini stampati dalle calcolatrici dove sono annotati nomi e cifre di quella che si presume sia una contabilità “in nero” utilizzata per pagare politici locali e regionali in cambio di appalti e favori.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I pm di Milano stanno indagando sulla bonifica dell’area, prima industriale e in seguito riconvertita a residenziale, di Montecity-Santa Giulia che si trova nella zona sud del capoluogo lombardo. La bonifica non sarebbe stata effettuata secondo i canoni previsti e in compenso sarebbero state emesse false fatture. Parte di queste fatture, circa 700 mila euro, sono state emesse proprio da Piero Di Caterina.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Di Caterina indagato decide di collaborare e racconta la sua versione ai magistrati. Sostiene di aver versato soldi nelle casse del Partito democratico nel periodo che va dal 1993 al 2004 per ottenere favori e sbloccare i pagamenti dovuti dalla pubblica amministrazione alla sua azienda di trasporti. Tangenti dunque, che potevano arrivare anche a venti o trenta mila euro mensili. Questo il sistema “Sesto”. I soldi finivano nelle mani di Giordano Vimercati, ex capo di gabinetto di Filippo Penati alla Provincia di Milano. Nel 2004 Penati vince le elezioni e diventa Presidente della Provincia, le presunte tangenti sarebbero servite a finanziare, sostiene sempre Di Caterina, la campagna elettorale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Oltre a Di Caterina, in Procura a Milano si presenta anche Giuseppe Pasini. proprietario delle aree dell’ex acciaieria Falck quando Penati era sindaco di Sesto San Giovanni. Pasini oltre che imprenditore è anch’egli un politico, candidato per il centro destra alla poltrona di sindaco di Sesto ma sconfitto nel 2007 dall’ attuale sindaco Giorgio Oldrini (Pd), anche lui indagato per concussione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Giuseppe Pasini racconta di aver versato, a persone indicate da Penati, più di 3,7 milioni di euro tra il 2000 e il 2001 per ottenere le concessioni per l’area Falck divenuta di interesse immobiliare.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il fascicolo viene trasmesso al Tribunale di Monza, di competenza territoriale per Sesto San Giovanni. I magistrati incaricati sono Walter Mapelli e Franca Macchia. I filoni dell’inchiesta diventano quattro:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1- La lottizzazione dell’ex area Flack a Sesto San Giovanni&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2-La lottizzazione dell’area Ercole Marelli&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3-Il servizio integrato dei trasporti dell’Alto Milanese&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4- Le Coop rosse.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Coop Rosse&lt;br /&gt;Giuseppe Pasini racconta ai nuovi magistrati di aver pagato due milioni e 400 mila euro per consulenze a Franceso Agnello e Gimapaolo Salami, professionisti vicinissimi alle Coop.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’ultimo documento analizzato dalla Guardia di Finanza&lt;br /&gt;Studiando i documenti sequestrati a Piero Di Caterina, la Guardia di Finanza si è imbattuta nel «foglio del miliardo di lire»&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Tratto da:&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.iljournal.it/2011/sistema-%E2%80%9Csesto%E2%80%9D-un-riepilogo-dellinchiesta-su-penati/252376"&gt;http://www.iljournal.it/2011/sistema-%E2%80%9Csesto%E2%80%9D-un-riepilogo-dellinchiesta-su-penati/252376&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Studiando le carte di Di Caterina, la Guardia di Finanza si è imbattuta in un foglio scritto da Di Caterina.&lt;br /&gt;Non mi sembra una prova oggettiva. Mi sembra piuttosto un lancio di agenzia finalizzato ad alimentare voci di propaganda per pararsi il culo dalle atrocità commesse da Silvio Berlusconi, il suo partito e i suoi giornali. O abbiamo già dimenticato la vicenda Fassino?&lt;br /&gt;Io non affermo che Penati sia innocente, ma dico che in questo momento non esiste una prova oggettiva che ne testimoni una colpevolezza. Non c’è un’intercettazione telefonica, né un movimento bancario capace di suscitare perplessità salvo quegli 11mila euro dei quali Penati ha dato spiegazioni adeguate.&lt;br /&gt;Guardatevi dai magistrati terroristi: sono tutti legati alla destra di Silvio Berlusconi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Entra nel circuito del &lt;a href="http://www.religionepagana.it/presentazionepaganesimo/indicepaganesimo.html"&gt;pensiero religioso, sociale, economico ed etico della Religione Pagana&lt;/a&gt;!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;04 agosto 2011&lt;br /&gt;Claudio Simeoni&lt;br /&gt;Meccanico&lt;br /&gt;Apprendista Stregone&lt;br /&gt;Guardiano dell’Anticristo&lt;br /&gt;P.le Parmesan, 8&lt;br /&gt;30175 – Marghera Venezia&lt;br /&gt;Tel. 3277862784&lt;br /&gt;e-mail &lt;a href="mailto:claudiosimeoni@libero.it"&gt;claudiosimeoni@libero.it&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3651151241045917012-7730042985099373600?l=societcivileecostituzione.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/feeds/7730042985099373600/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/2011/08/inchiesta-su-penati-appare-come-una.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3651151241045917012/posts/default/7730042985099373600'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3651151241045917012/posts/default/7730042985099373600'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/2011/08/inchiesta-su-penati-appare-come-una.html' title='Inchiesta su Penati: appare come una grande campagna propagandistica orchestrata da magistrati legati a Silvio Berlusconi.'/><author><name>Claudio Simeoni</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07373925047996496230</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-iUfYU5UKQto/TjqouTlmiKI/AAAAAAAACak/Kfq7sOLfBD0/s72-c/penati.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3651151241045917012.post-8737123983270267736</id><published>2011-07-28T00:47:00.007+02:00</published><updated>2011-07-28T01:20:27.662+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='sentenza 245'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='2011'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='illegittimità'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='decreto sicurezza'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Corte Costituzionale'/><title type='text'>Corte Costituzionale, sentenza n. 245 del 2011: fermato un atto di terrorismo contro i cittadini e la democrazia messo in atto dal Parlamento</title><content type='html'>&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-2Pu-KDwh1ko/TjCXp37E9JI/AAAAAAAACZs/MLhqj5M17y4/s1600/berlusconiratzinger.jpg"&gt;&lt;img style="MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 259px; FLOAT: right; HEIGHT: 194px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5634169879482659986" border="0" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/-2Pu-KDwh1ko/TjCXp37E9JI/AAAAAAAACZs/MLhqj5M17y4/s320/berlusconiratzinger.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ancora una volta la Corte Costituzionale deve intervenire contro il terrorismo messo in atto da un Parlamento della Repubblica che in disprezzo dei propri doveri impone norme illegali e criminali legittimando gli atti di violenza di una Polizia di Stato e amministratori pubblici che agiscono per fini di eversione dell’ordine democratico.&lt;br /&gt;Il tentativo di individui che agiscono nelle istituzioni per trasformare la Democrazia Italiana in in un regime fascista e nazista è una costante della quale i cittadini Italiani sono costretti a soffrirne le scelte e gli atti proprio perché chi dovrebbe tutelarne i diritti viene meno ai propri doveri d’ufficio.&lt;br /&gt;La Corte Costituzionale sembra, in questo frangente storico, rimasta l’ultima barriera contro la barbarie dell’odio sociale imposto da un Parlamento della Repubblica che anziché essere ossequioso alla Costituzione della Repubblica si mette in ginocchio davanti al crocifisso per violentare i cittadini.&lt;br /&gt;E’ intervenuta la Corte Costituzionale per garantire ai cittadini italiani il diritto di sposarsi con chi vogliono.&lt;br /&gt;Si tratta della sentenza N. 245 del 2011 con cui la Corte Costituzionale boccia un altro aspetto del decreto sulla sicurezza che dimostra, ancora una volta, di essere stato un vero e proprio atto di terrorismo contro i cittadini. Terrorismo contro i cittadini ed eversione dell’ordine democratico. La Corte Costituzionale abroga una norma che aveva lo scopo di “conservare la razza” rendendo difficoltoso il matrimonio con individui di razza diversa: un vero e proprio atto di fascismo che il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha sottoscritto senza rilevarne la gravità del delitto contro la Costituzione che tale norma implicava.&lt;br /&gt;Quando finirà il terrorismo nella società civile?&lt;br /&gt;Rileva nelle considerazioni di diritto la Corte Costituzionale:&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ffff66;"&gt;“In altri termini, è certamente vero che la «basilare differenza esistente tra il cittadino e lo straniero» – «consistente nella circostanza che, mentre il primo ha con lo Stato un rapporto di solito originario e comunque permanente, il secondo ne ha uno acquisito e generalmente temporaneo» – può «giustificare un loro diverso trattamento» nel godimento di certi diritti (sentenza n. 104 del 1969), in particolare consentendo l’assoggettamento dello straniero «a discipline legislative e amministrative» ad hoc, l’individuazione delle quali resta «collegata alla ponderazione di svariati interessi pubblici» (sentenza n. 62 del 1994), quali quelli concernenti «la sicurezza e la sanità pubblica, l’ordine pubblico, i vincoli di carattere internazionale e la politica nazionale in tema di immigrazione» (citata sentenza n. 62 del 1994). Tuttavia, resta pur sempre fermo – come questa Corte ha di recente nuovamente precisato – che i diritti inviolabili, di cui all’art. 2 Cost., spettano «ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani», di talché la «condizione giuridica dello straniero non deve essere pertanto considerata – per quanto riguarda la tutela di tali diritti – come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi» (sentenza n. 249 del 2010).”&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;L’individuo, il soggetto è portatore di diritti Costituzionali inviolabili e il fatto stesso che il Parlamento li abbia violati ha costituito un atto di terrorismo eversivo che andrebbe perseguito per legge.&lt;br /&gt;Riporto la sentenza della Corte Costituzionale:&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;SENTENZA N. 245&lt;br /&gt;ANNO 2011&lt;br /&gt;REPUBBLICA ITALIANA&lt;br /&gt;IN NOME DEL POPOLO ITALIANO&lt;br /&gt;LA CORTE COSTITUZIONALE&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;ha pronunciato la seguente&lt;br /&gt;SENTENZA&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall’art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), promosso dal Tribunale ordinario di Catania nel procedimento vertente tra P.A. e M.A. e il Ministero dell’interno, con ordinanza del 17 novembre 2009, iscritta al n. 26 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell’anno 2011.&lt;br /&gt;Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;&lt;br /&gt;udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2011 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.&lt;br /&gt;&lt;a name="fatto"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff9900;"&gt;Ritenuto in fatto&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;1.— Il Tribunale ordinario di Catania ha sollevato – in riferimento agli articoli 2, 3, 29, 31 e 117, primo comma, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall’art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».&lt;br /&gt;1.1.— In punto di fatto, il Tribunale remittente premette di essere stato adíto da una cittadina italiana e da un cittadino marocchino per la declaratoria dell’illegittimità del diniego opposto dall’ufficiale dello stato civile alla celebrazione del loro matrimonio.&lt;br /&gt;In particolare, riferisce che in data 27 luglio 2009 i ricorrenti avevano chiesto all’ufficiale dello stato civile di procedere alla pubblicazione della celebrazione del matrimonio, producendo la documentazione prevista dalla allora vigente formulazione dell’art. 116 cod. civ.&lt;br /&gt;Il successivo 28 agosto, quindi, gli stessi avevano chiesto che il matrimonio venisse celebrato.&lt;br /&gt;Il 31 agosto 2009, l’ufficiale dello stato civile aveva motivato il diniego alla celebrazione del matrimonio per la mancanza di un «documento attestante la regolarità del permesso di soggiorno del cittadino marocchino», così come previsto dall’art. 116 cod. civ., come novellato dalla legge n. 94 del 2009, entrata in vigore nelle more.&lt;br /&gt;1.2.— Tanto premesso in fatto, il giudice a quo prospetta l’illegittimità costituzionale della norma suddetta, giacché essa contrasterebbe:&lt;br /&gt;con l’art. 2 Cost., che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità;&lt;br /&gt;con l’art. 3 Cost., per violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza;&lt;br /&gt;con l’art. 29 Cost., per violazione del diritto fondamentale a contrarre liberamente matrimonio e di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi sui quali è ordinato il sistema del matrimonio nel vigente ordinamento giuridico;&lt;br /&gt;con l’art. 31 Cost., perché interpone un serio ostacolo alla realizzazione del diritto fondamentale a contrarre matrimonio;&lt;br /&gt;con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).&lt;br /&gt;In particolare, il remittente precisa che il matrimonio costituisce espressione della libertà e dell’autonomia della persona, ed il diritto di contrarre liberamente matrimonio è oggetto della tutela di cui agli artt. 2, 3 e 29 Cost., in quanto rientra nei diritti inviolabili dell’uomo, caratterizzati dall’universalità. Inoltre, l’art. 31 Cost., nel sancire che la Repubblica agevola la formazione della famiglia, «esclude la legittimità di limitazioni di qualsiasi tipo alla libertà matrimoniale».&lt;br /&gt;La libertà di contrarre matrimonio, prosegue il Tribunale di Catania, trova fondamento anche in altre fonti. A questo riguardo richiama l’art. 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, il già citato art. 12 della CEDU e l’art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e successivamente recepita dal Trattato di Lisbona, modificativo del Trattato sull’Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea, entrato in vigore il 1° dicembre 2009. In particolare, con specifico riferimento all’art. 12 della CEDU, il remittente osserva che la predetta norma «ricomprende la libertà matrimoniale tra quei diritti e libertà che devono essere assicurati senza distinzione di sorta» e che, «pur prevedendo che tale diritto debba essere esercitato nell’ambito di leggi nazionali», tuttavia, la stessa non consente «che queste ultime possano porre condizioni o restrizioni irragionevoli».&lt;br /&gt;2.― È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, non fondata.&lt;br /&gt;2.1.― L’Avvocatura dello Stato precisa, da un lato, che la modifica contenuta nella disposizione censurata «deve essere letta congiuntamente» al nuovo testo dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) che, in generale, prevede l’obbligo di esibizione della documentazione di soggiorno per gli atti di stato civile; dall’altro che il requisito della regolarità del soggiorno, richiesto ai fini della celebrazione del matrimonio, «tende a soddisfare l’esigenza del legislatore di garantire il presidio e la tutela delle frontiere ed il controllo dei flussi migratori».&lt;br /&gt;La difesa statale sottolinea che la libertà di contrarre matrimonio e di scegliere il coniuge attiene alla sfera individuale del singolo sulla quale lo Stato, in linea di massima, non potrebbe/dovrebbe interferire, salvo che non vi siano interessi prevalenti incompatibili, quali potrebbero essere la salute pubblica, la sicurezza e l’ordine pubblico. A questo riguardo, la difesa statale ritiene che il legislatore, nella propria discrezionalità, abbia considerato «lo status di “clandestino”» come «una situazione giuridica soggettiva valutabile negativamente in punto di ordine pubblico e sicurezza» e, pertanto, sufficiente a giustificare la limitazione del diritto a contrarre matrimonio.&lt;br /&gt;Sostiene l’Avvocatura che, in un giudizio di bilanciamento di interessi, le prerogative dello Stato volte a tutelare la sovranità dei confini territoriali ed a controllare i flussi migratori, anche per evitare matrimoni di comodo, siano prevalenti e legittimino la scelta legislativa di limitare il diritto a contrarre matrimonio delle persone che non risultino in regola con le norme che disciplinano l’ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale.&lt;br /&gt;2.2.— La norma censurata, sempre ad avviso della difesa dello Stato, non si porrebbe in contrasto con le Convenzioni internazionali richiamate dal giudice remittente e, in particolare, con gli artt. 8 e 12 della CEDU. Entrambe le disposizioni, infatti, attribuirebbero al legislatore nazionale il potere di limitare il diritto al matrimonio, in vista della tutela di valori «evidentemente ritenuti di rango superiore», tra i quali sono inclusi la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico. Siffatto potere di ingerenza sarebbe stato confermato, inoltre, dalla medesima Corte europea dei diritti dell’uomo.&lt;br /&gt;Da ultimo, sempre a sostegno dell’esistenza di un’ampia discrezionalità legislativa, l’Avvocatura dello Stato richiama la giurisprudenza costituzionale e, in particolare, la sentenza n. 250 del 2010. Con la predetta pronuncia, la Corte costituzionale, precisa la difesa dello Stato, nel riconoscere al legislatore la discrezionalità di definire quali condotte costituiscano o meno fatti aventi rilevanza penale sembra aver «affermato la sussistenza di una discrezionalità del legislatore nel qualificare la situazione di “clandestinità” come rilevante in punto di tutela dell’ordine pubblico».&lt;br /&gt;Pertanto, la necessità di un controllo giuridico dell’immigrazione, in vista della tutela di valori costituzionali – ordine pubblico, sovranità territoriale, rispetto di obblighi internazionali – giustifica e legittima la scelta legislativa oggetto di censura, frutto, prosegue l’Avvocatura, di un bilanciamento di valori, tutti di rango costituzionale, tale per cui la “clandestinità” è qualificata situazione ostativa al matrimonio, in ragione di esigenze di ordine pubblico, di difesa dei confini e di controllo del flusso migratorio.&lt;br /&gt;Del pari infondati sarebbero i profili di censura relativi alla violazione degli artt. 2, 3, 29 e 31 Cost., poiché la norma impugnata «non è tale da impedire in assoluto il matrimonio tra il cittadino italiano e il cittadino straniero o tra cittadini stranieri»; piuttosto essa si limiterebbe a «regolamentare la posizione giuridica del cittadino straniero che intende contrarre matrimonio in Italia, in conformità alle norme dell’ordinamento in tema di ingresso e soggiorno degli stranieri» sul territorio nazionale. Del tutto inconferente sarebbe, infine, la giurisprudenza richiamata dal Tribunale remittente, poiché essa investirebbe profili diversi rispetto alla questione sollevata nel giudizio a quo.&lt;br /&gt;&lt;a name="diritto"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff9900;"&gt;Considerato in diritto&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;1.— Il Tribunale ordinario di Catania ha sollevato – in riferimento agli articoli 2, 3, 29, 31 e 117, primo comma, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall’art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano». La novella introdotta dalla predetta legge, in altri termini, fa carico allo straniero che intenda contrarre matrimonio in Italia di produrre tale atto.&lt;br /&gt;La questione è stata sollevata nel corso di un giudizio civile, promosso da una cittadina italiana e da un cittadino marocchino, avente ad oggetto – previo accertamento della illegittimità del rifiuto opposto dall’ufficiale dello stato civile alla celebrazione del matrimonio tra gli stessi – la richiesta di pronuncia di un ordine all’ufficiale dello stato civile medesimo di celebrazione del matrimonio in questione.&lt;br /&gt;1.1.— Il remittente reputa rilevante detta questione, sul presupposto che la già intervenuta effettuazione della pubblicazione – sotto il vigore della precedente formulazione dell’art. 116 cod. civ. – non esclude l’applicazione dello ius superveniens. Conclusione, questa, che risulta conforme a quanto precisato dalla circolare del Ministero dell’interno 7 agosto 2009, n. 19, la quale – oltre a confermare che dall’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 «il matrimonio dello straniero (extracomunitario) è subordinato alla condizione che lo stesso sia regolarmente soggiornante sul territorio nazionale» – specifica che la predetta condizione «deve sussistere all’atto della pubblicazione e al momento della celebrazione del matrimonio».&lt;br /&gt;1.2.— Con riguardo, invece, al profilo della non manifesta infondatezza, il Tribunale pone in luce, in primo luogo, come il matrimonio costituisca espressione della libertà e dell’autonomia della persona, sicché il diritto a contrarlo liberamente è oggetto della tutela primaria assicurata dagli artt. 2, 3 e 29 Cost., in quanto rientra nel novero dei diritti inviolabili dell’uomo.&lt;br /&gt;Tale diritto, infatti, tende a tutelare – osserva sempre il remittente – la piena espressione della persona umana, e come tale deve essere garantito a tutti in posizione di eguaglianza, come aspetto essenziale della dignità umana, senza irragionevoli discriminazioni. Inoltre, l’art. 31 Cost., nel prevedere che la Repubblica agevola «la formazione della famiglia», esclude la legittimità di limitazioni di qualsiasi tipo alla libertà matrimoniale.&lt;br /&gt;Secondo il giudice a quo, questa Corte avrebbe ripetutamente affermato come nella sfera personale di chi si sia risolto a contrarre matrimonio non possa sfavorevolmente incidere alcunché che vi sia assolutamente estraneo, al di fuori cioè di quelle regole, anche limitative, proprie dell’istituto. Infatti, prosegue il remittente, il relativo vincolo, cui tra l’altro si riconnettono valori costituzionalmente protetti, deve rimanere frutto di una libera scelta autoresponsabile attenendo ai diritti intrinseci ed essenziali della persona umana ed alle sue fondamentali istanze, sottraendosi a ogni forma di condizionamento indiretto, ancorché eventualmente imposto dall’ordinamento (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 445 del 2002, n. 187 del 2000, n. 189 del 1991, n. 123 del 1990, n. 73 del 1987, n. 179 del 1976, n. 27 del 1969).&lt;br /&gt;Ne deriverebbe, pertanto, la necessità – conclude sul punto il Tribunale di Catania – di sottrarre la libertà matrimoniale ad inammissibili condizionamenti, diversi da quelli giustificati dall’ordine pubblico.&lt;br /&gt;1.3.— Sotto altro aspetto, inoltre, il remittente rileva che la libertà di contrarre matrimonio costituisce un diritto fondamentale della persona riconosciuto anche dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (art. 16), dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (art. 12) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 9).&lt;br /&gt;In particolare, il Tribunale deduce che la CEDU – includendo la libertà matrimoniale tra quelle che devono essere assicurate senza distinzione di sorta (di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza ad una minoranza nazionale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione) e pur prevedendo che il relativo diritto debba esser esercitato nell’ambito delle leggi nazionali – non consentirebbe che queste ultime possano porre condizioni o restrizioni irragionevoli.&lt;br /&gt;Alla stregua di tali principi, la disposizione censurata – secondo il remittente – sarebbe «limitativa della libertà matrimoniale, sia per lo straniero che per i cittadini italiani», e sembrerebbe «determinare una discriminazione nell’esercizio di un diritto fondamentale dell’uomo legata ad una mera condizione personale, che non appare ragionevole», in assenza di esigenze «di salvaguardia di altri valori costituzionalmente rilevanti di pari grado», tali da giustificare un «limite al diritto fondamentale in esame».&lt;br /&gt;2.― Tanto premesso sul contenuto dell’ordinanza di rimessione, appare opportuno procedere, in via preliminare, alla ricognizione del quadro normativo nel quale si inserisce la norma oggetto del vaglio di costituzionalità.&lt;br /&gt;2.1.― In particolare, la questione sollevata attiene alla disciplina del matrimonio dello straniero in Italia, quale prevista dall’art. 116 cod. civ.&lt;br /&gt;Prima della modifica legislativa, intervenuta con la citata legge n. 94 del 2009, ai sensi di tale norma lo straniero, intenzionato a contrarre matrimonio in Italia, doveva presentare all’ufficiale dello stato civile solo un nulla osta rilasciato dall’autorità competente del proprio Paese.&lt;br /&gt;Oltre al predetto requisito formale, sul piano sostanziale, il nubendo doveva in ogni caso (e deve tuttora) rispettare le condizioni previste dalla normativa italiana riguardanti la capacità di contrarre matrimonio (tra l’altro, libertà di stato, età minima) e l’assenza di situazioni personali ostative (ad esempio, impedimenti per parentela ed affinità). Si tratta, infatti, di norme di applicazione necessaria secondo l’ordinamento interno, che devono comunque essere osservate, anche se non sono previste dalla legge nazionale dello straniero.&lt;br /&gt;2.2.— Con la citata legge n. 94 del 2009 è stato modificato l’art. 116, primo comma, cod. civ.&lt;br /&gt;La nuova norma stabilisce che «lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all’ufficiale dello stato civile», oltre al nulla osta, di cui sopra, «un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».&lt;br /&gt;Detta norma deve essere letta anche alla luce delle modifiche introdotte dal legislatore in merito ai requisiti necessari per l’acquisto della cittadinanza a seguito di matrimonio dello straniero con il cittadino italiano, disciplinati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza).&lt;br /&gt;La legge n. 94 del 2009, al fine di ridurre il fenomeno dei cosiddetti “matrimoni di comodo”, come risulta dai suoi lavori preparatori (Senato della Repubblica, XVI legislatura, relazione al disegno di legge n. 733, che reca “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”), ha sostituito l’art. 5 della predetta legge n. 91 del 1992, prevedendo:&lt;br /&gt;al comma 1, che «il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora», al momento dell’adozione del decreto di acquisto della cittadinanza, «non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi»;&lt;br /&gt;al successivo comma 2, che i termini sono, peraltro, «ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi».&lt;br /&gt;3.— Così ricostruito il quadro complessivo in cui si inserisce la disposizione censurata, si può procedere al chiesto scrutinio di costituzionalità.&lt;br /&gt;La questione è fondata.&lt;br /&gt;3.1.— Giova ricordare come questa Corte (sentenze n. 61 del 2011, n. 187 del 2010 e n. 306 del 2008) abbia affermato che al legislatore italiano è certamente consentito dettare norme, non palesemente irragionevoli e non contrastanti con obblighi internazionali, che regolino l’ingresso e la permanenza di stranieri extracomunitari in Italia.&lt;br /&gt;Tali norme, però, devono costituire pur sempre il risultato di un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra i diversi interessi, di rango costituzionale, implicati dalle scelte legislative in materia di disciplina dell’immigrazione, specialmente quando esse siano suscettibili di incidere sul godimento di diritti fondamentali, tra i quali certamente rientra quello «di contrarre matrimonio, discendente dagli articoli 2 e 29 della Costituzione, ed espressamente enunciato nell’articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 e nell’articolo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali» (sentenza n. 445 del 2002).&lt;br /&gt;In altri termini, è certamente vero che la «basilare differenza esistente tra il cittadino e lo straniero» – «consistente nella circostanza che, mentre il primo ha con lo Stato un rapporto di solito originario e comunque permanente, il secondo ne ha uno acquisito e generalmente temporaneo» – può «giustificare un loro diverso trattamento» nel godimento di certi diritti (sentenza n. 104 del 1969), in particolare consentendo l’assoggettamento dello straniero «a discipline legislative e amministrative» ad hoc, l’individuazione delle quali resta «collegata alla ponderazione di svariati interessi pubblici» (sentenza n. 62 del 1994), quali quelli concernenti «la sicurezza e la sanità pubblica, l’ordine pubblico, i vincoli di carattere internazionale e la politica nazionale in tema di immigrazione» (citata sentenza n. 62 del 1994). Tuttavia, resta pur sempre fermo – come questa Corte ha di recente nuovamente precisato – che i diritti inviolabili, di cui all’art. 2 Cost., spettano «ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani», di talché la «condizione giuridica dello straniero non deve essere pertanto considerata – per quanto riguarda la tutela di tali diritti – come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi» (sentenza n. 249 del 2010).&lt;br /&gt;Sebbene, quindi, la ratio della disposizione censurata – proprio alla luce della ricostruzione che ne ha evidenziato il collegamento con le nuove norme sull’acquisto della cittadinanza e, dunque, la loro comune finalizzazione al contrasto dei cosiddetti “matrimoni di comodo” – possa essere effettivamente rinvenuta, come osserva l’Avvocatura dello Stato, nella necessità di «garantire il presidio e la tutela delle frontiere ed il controllo dei flussi migratori», deve osservarsi come non proporzionato a tale obiettivo si presenti il sacrificio imposto – dal novellato testo dell’art. 116, primo comma, cod. civ. – alla libertà di contrarre matrimonio non solo degli stranieri ma, in definitiva, anche dei cittadini italiani che intendano coniugarsi con i primi.&lt;br /&gt;È, infatti, evidente che la limitazione al diritto dello straniero a contrarre matrimonio nel nostro Paese si traduce anche in una compressione del corrispondente diritto del cittadino o della cittadina italiana che tale diritto intende esercitare. Ciò comporta che il bilanciamento tra i vari interessi di rilievo costituzionale coinvolti deve necessariamente tenere anche conto della posizione giuridica di chi intende, del tutto legittimamente, contrarre matrimonio con lo straniero.&lt;br /&gt;Si impone, pertanto, la conclusione secondo cui la previsione di una generale preclusione alla celebrazione delle nozze, allorché uno dei nubendi risulti uno straniero non regolarmente presente nel territorio dello Stato, rappresenta uno strumento non idoneo ad assicurare un ragionevole e proporzionato bilanciamento dei diversi interessi coinvolti nella presente ipotesi, specie ove si consideri che il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) già disciplina alcuni istituti volti a contrastare i cosiddetti “matrimoni di comodo”.&lt;br /&gt;Ed infatti, in particolare, l’art. 30, comma 1-bis, del citato d.lgs. n. 286 del 1998 prevede:&lt;br /&gt;con riguardo agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, che il permesso di soggiorno «è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l’effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole»;&lt;br /&gt;con riguardo allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall’articolo 29, del medesimo d.lgs., ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore, che la richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno «è rigettata e il permesso di soggiorno è revocato se è accertato che il matrimonio o l’adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all’interessato di soggiornare nel territorio dello Stato».&lt;br /&gt;3.2.— Del pari, è ravvisabile, nella specie, la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.&lt;br /&gt;In proposito, si deve notare che la Corte europea dei diritti dell’uomo è recentemente intervenuta sulla normativa del Regno Unito in tema di capacità matrimoniale degli stranieri (sentenza 14 dicembre 2010, O’Donoghue and Others v. The United Kingdom).&lt;br /&gt;In particolare, la Corte europea ha affermato che il margine di apprezzamento riservato agli Stati non può estendersi fino al punto di introdurre una limitazione generale, automatica e indiscriminata, ad un diritto fondamentale garantito dalla Convenzione (par. 89 della sentenza). Secondo i giudici di Strasburgo, pertanto, la previsione di un divieto generale, senza che sia prevista alcuna indagine riguardo alla genuinità del matrimonio, è lesiva del diritto di cui all’art. 12 della Convenzione.&lt;br /&gt;Detta evenienza ricorre anche nel caso previsto dalla norma ora censurata, giacché il legislatore – lungi dal rendere più agevole le condizioni per l’accertamento del carattere eventualmente “di comodo” del matrimonio di un cittadino con uno straniero – ha dato vita, appunto, ad una generale preclusione a contrarre matrimonio a carico di stranieri extracomunitari non regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.&lt;br /&gt;&lt;a name="dispositivo"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff9900;"&gt;per questi motivi&lt;br /&gt;LA CORTE COSTITUZIONALE&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall’art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».&lt;br /&gt;Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 2011.&lt;br /&gt;F.to:&lt;br /&gt;Alfonso QUARANTA, Presidente e Redattore&lt;br /&gt;Gabriella MELATTI, Cancelliere&lt;br /&gt;Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2011.&lt;br /&gt;Il Direttore della Cancelleria&lt;br /&gt;F.to: MELATTI&lt;br /&gt;----&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si spara in testa alle persone e poi le persone devono aspettare una sentenza come questa. E i danni che sono stati fatti, chi li paga? Berlusconi e Maroni? O tutto il Parlamento? O li paga il Presidente Giorgio Napolitano che non ha rilevato l’incostituzionalità della questione?&lt;br /&gt;Chi paga queste pallottole Istituzionali cacciate nella testa dei cittadini?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Entra nel circuito del &lt;a href="http://www.religionepagana.it/presentazionepaganesimo/indicepaganesimo.html"&gt;pensiero religioso, sociale, economico ed etico della Religione Pagana&lt;/a&gt;!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;28 luglio 2011&lt;br /&gt;Claudio Simeoni&lt;br /&gt;Meccanico&lt;br /&gt;Apprendista Stregone&lt;br /&gt;Guardiano dell’Anticristo&lt;br /&gt;P.le Parmesan, 8&lt;br /&gt;30175 – Marghera Venezia&lt;br /&gt;Tel. 3277862784&lt;br /&gt;e-mail &lt;a href="mailto:claudiosimeoni@libero.it"&gt;claudiosimeoni@libero.it&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3651151241045917012-8737123983270267736?l=societcivileecostituzione.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/feeds/8737123983270267736/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/2011/07/corte-costituzionale-sentenza-n-245-del.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3651151241045917012/posts/default/8737123983270267736'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3651151241045917012/posts/default/8737123983270267736'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/2011/07/corte-costituzionale-sentenza-n-245-del.html' title='Corte Costituzionale, sentenza n. 245 del 2011: fermato un atto di terrorismo contro i cittadini e la democrazia messo in atto dal Parlamento'/><author><name>Claudio Simeoni</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07373925047996496230</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/-2Pu-KDwh1ko/TjCXp37E9JI/AAAAAAAACZs/MLhqj5M17y4/s72-c/berlusconiratzinger.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3651151241045917012.post-6331064895611709855</id><published>2011-07-01T01:45:00.005+02:00</published><updated>2011-07-01T02:02:38.053+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='delirio'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sgarbi'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='articolo 68'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='sentenza 194/2011'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Corte Costituzionale'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='onnipotenza'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Colombo'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Camera Deputati'/><title type='text'>Corte Costituzionale sentenza n. 194 del 2011 contro Vittorio Sgarbi e il delirio di onnipotenza della Camera dei Deputati</title><content type='html'>&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-RM6fR6Dc69Q/Tg0Ojdrc2_I/AAAAAAAACYM/ap7QM5iZ53E/s1600/sgarbi.jpg"&gt;&lt;img style="MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 320px; FLOAT: right; HEIGHT: 234px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5624167512080702450" border="0" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/-RM6fR6Dc69Q/Tg0Ojdrc2_I/AAAAAAAACYM/ap7QM5iZ53E/s320/sgarbi.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ancora una volta deve intervenire la Corte Costituzionale per stabilire il principio che i cittadini sono uguali davanti alla legge e che un “privilegio” garantista, sancito dalla Costituzione al fine di salvaguardare l’integrità del pensiero di un deputato, non si può estendere al di fuori del lavoro di deputato facendo di quel deputato un individuo che ingiuria e diffama all’interno di un’impunibilità.&lt;br /&gt;Troppi deputati fanno più riferimento al criminale in croce che non alla Costituzione o alle leggi dello Stato. Leggi che violano in deliri di onnipotenza come se fossimo all’interno della monarchia assoluta che impone il crocifisso come modello ideologico.&lt;br /&gt;Per questo Sgarbi, deputato della Repubblica, forte dell’insindacabilità delle opinioni nell’attività di deputato che gli garantisce l’articolo 68 della Costituzione si permette di offendere e ingiuriare Gherardo Colombo e, alle rimostranze per via giudiziaria di Gherardo Colombo, la Camera dei Deputati, ingiuriando ed offendendo gli italiani in una pretesa eversiva dell’ordine democratico (nel tentativo di sostituire l’attuale democrazia con un regime clerico-fascista) affermava:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ffcc66;"&gt;“La Camera riconosce la sussistenza di un orientamento di questa Corte secondo il quale l’atto di un parlamentare non può fungere da copertura costituzionale per tutti gli altri iscritti al medesimo gruppo; tuttavia si auspica un superamento di tale orientamento, derivando da esso «talune incongruenze». Infatti, tale tesi porta alla conseguenza che, ammettendo un sindacato sulla dichiarazione “esterna,” dello stesso si risolverebbe in un sindacato su quella “interna” da parte di un altro potere, compromettendo in tal modo l’esercizio del mandato parlamentare, che la Costituzione vuole, invece, “libero” (art. 67 Cost.). Tesi, questa, che si imporrebbe anche alla luce della garanzia di cui all’art. 68 Cost., la quale mira a tutelare le istituzioni rappresentative, piuttosto che l’interesse dei singoli parlamentari. Ciò che conta, quindi, è la oggettiva correlazione tra le dichiarazioni “esterne” e quelle “interne,” la quale «verrebbe meno ove l’attivazione della garanzia costituzionale fosse collegata alla forma (e non alla sostanza) della manifestazione del pensiero»."&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Per contro la Corte di Cassazione nel censurare il comportamento di Vittorio Sgarbi, obiettava:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ffcc66;"&gt;“A sostegno di questa conclusione, la ricorrente ha invocato, in linea generale, la «tralaticia» giurisprudenza costituzionale e di legittimità secondo cui, «escluso, in premessa, che l’immunità ex art. 68 citato possa coprire qualsiasi comportamento del parlamentare», è stato affermato che il presupposto per la sua operatività debba essere, invece, «individuato nella connessione tra le opinioni espresse e l’esercizio delle attribuzioni proprie del parlamentare» e, in particolare, che «il nesso funzionale delle opinioni manifestate con l’attività parlamentare deve consistere non già in una semplice forma di collegamento di argomenti o di contesto con l’attività stessa, ma più precisamente nella identificabilità della dichiarazione quale espressione, e forma divulgativa, di tale attività»: risultando, con ciò, necessario che «nell’opinione manifestata all’esterno sia riscontrabile una corrispondenza sostanziale di contenuti con l’atto parlamentare, non essendo sufficiente, a questo riguardo, una mera comunanza di tematiche», nemmeno quando l’opinione manifestata riguardi «temi al centro di un dibattito politico»."&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Nella questione di diritto, la Corte Costituzionale rileva il delirio da onnipotenza messo in atto dalla Camera dei Deputati e le finalità di eversione dell’ordine democratico con cui ha preteso l’insindacabilità delle affermazioni dell’On. Sgarbi. Rileva in diritto la Corte Costituzionale:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ffcc66;"&gt;“La tesi della Camera non può trovare accoglimento. La relazione della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati, la cui proposta ha poi formato oggetto della deliberazione della Assemblea posta a base del conflitto, nel rievocare, infatti, analiticamente, le dichiarazioni rese dall’on. Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva “Sgarbi quotidiani”, fa espresso riferimento agli identici fatti per i quali il dott. Colombo ha promosso domanda risarcitoria nei confronti del medesimo parlamentare. Di tale problematica, d’altra parte, si è fatta puntualmente carico la stessa Corte di cassazione, la quale – chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto dal dott. Colombo, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva ritenuto insindacabili le opinioni dell’on. Sgarbi, proprio in virtù della deliberazione della Camera del 10 febbraio 2005 – ha ritenuto, come s’è già fatto cenno in parte narrativa, «non…contestabile l’applicabilità al presente giudizio della su menzionata delibera di insindacabilità, la quale, se pur formalmente resa in relazione alla causa in precedenza promossa dalla dott.ssa Boccassini, sostanzialmente ed oggettivamente si riferisce ai medesimi giudizi, di mediocrità, ed ai medesimi addebiti, di preconcetta ostilità verso il collega più meritevole, contestualmente ed identicamente rivolti dall’on.le Sgarbi sia alla dott.ssa Boccassini che al dott. Colombo; atteso che – nel ritenere dette esternazioni, del deputato conduttore della trasmissione in questione, scriminate dalla prerogativa della insindacabilità di cui all’art. 68 Cost. – la Camera di appartenenza si è limitata a recepire il parere della Giunta che quelle dichiarazioni aveva delibato considerandone destinatario proprio il Colombo». D’altra parte, ha soggiunto la Corte ricorrente, è proprio in «ragione di tale innegabile riferibilità al fatto oggetto della presente causa» che quella stessa delibera è stata invocata dallo Sgarbi anche nel corso del procedimento a quo, e, dunque, correttamente la Corte di appello di Bologna ne ha tenuto conto."&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ffcc66;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;Sgarbi non ha i privilegi da deputato quando non esercita come deputato, come il carabiniere non ha i privilegi dell’Istituzione quando non è in servizio, ma agisce da cittadino. E’ una condizione difficile per chi è stato educato come cattolico dismettere i panni del privilegio che li fa sentire tanti dio onnipotente. Solo che non si rendono conto, né Sgarbi, né la Camera dei Deputati, che ogni volta che esercitano un atteggiamento onnipotente non solo offendono la società civile, ma mettono in atto veri e propri atti di eversione dell’ordine democratico che troppi Magistrati, educati a mettersi in ginocchio davanti al crocifisso, per troppo tempo hanno tollerato se non favorito.&lt;br /&gt;La Corte Costituzionale, censurando il comportamento illegale e criminale della Camera dei Deputati, afferma:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ffcc66;"&gt;“4. – Deve conclusivamente ritenersi che non spettava alla Camera dei deputati affermare che i fatti per i quali è in corso il giudizio civile promosso dal dott. Gherardo Colombo nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi pendente davanti alla Corte di cassazione, terza sezione civile, di cui al ricorso in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.” &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ffcc66;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;Dunque, la Camera dei Deputati, organizzata in associazione eversiva, venendo meno ai limiti nei quali può agire, ha tentato di prevaricare le prerogative di un altro potere dello Stato al fine di assicurare a sé e ad altri un ingiusto profitto.&lt;br /&gt;Conclude in sentenza la Corte Costituzionale:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ffcc66;"&gt;“per questi motivi&lt;br /&gt;LA CORTE COSTITUZIONALE&lt;br /&gt;dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che i fatti per i quali è in corso il giudizio civile promosso dal dott. Gherardo Colombo nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi davanti alla Corte di cassazione, terza sezione civile, di cui al ricorso in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.”&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Ci vorrà parecchio tempo per riuscire a riportare i criminali, che pensano di commettere crimini perché protetti dall’immunità che le Istituzioni garantiscono loro, siano riportati nell’ambito della legittimità Costituzionale. L’esempio di Gesù che in quanto figlio del dio padrone pretende di essere il padrone delle persone, è duro da morire. Come è duro da morire il concetto secondo cui, il dio padrone che commette genocidio, non si può accusare senza commettere il reato di lesa maestà.&lt;br /&gt;In calce riporto l’intera sentenza della Corte Costituzionale N. 194 del 2011.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Entra nel circuito del &lt;a href="http://www.religionepagana.it/presentazionepaganesimo/indicepaganesimo.html"&gt;pensiero religioso, sociale, economico ed etico della Religione Pagana&lt;/a&gt;!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;01 luglio 2011&lt;br /&gt;Claudio Simeoni&lt;br /&gt;Meccanico&lt;br /&gt;Apprendista Stregone&lt;br /&gt;Guardiano dell’Anticristo&lt;br /&gt;P.le Parmesan, 8&lt;br /&gt;30175 – Marghera Venezia&lt;br /&gt;Tel. 3277862784&lt;br /&gt;e-mail &lt;a href="mailto:claudiosimeoni@libero.it"&gt;claudiosimeoni@libero.it&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;SENTENZA N. 194&lt;br /&gt;ANNO 2011&lt;br /&gt;REPUBBLICA ITALIANA&lt;br /&gt;IN NOME DEL POPOLO ITALIANO&lt;br /&gt;LA CORTE COSTITUZIONALE &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;composta dai signori: Presidente: Paolo MADDALENA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,&lt;br /&gt;ha pronunciato la seguente&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;SENTENZA&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 10 febbraio 2005 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall’on. Vittorio Sgarbi nei confronti del magistrato Gherardo Colombo, promosso dalla Corte di cassazione con ricorso notificato il 20 gennaio 2011, depositato in cancelleria il 25 gennaio 2011 ed iscritto al n. 9 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2010, fase di merito.&lt;br /&gt;Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;&lt;br /&gt;udito nell’udienza pubblica del 19 aprile 2011 il Giudice relatore Paolo Grossi;&lt;br /&gt;udito l’avvocato Vito Cozzoli per la Camera dei deputati.&lt;br /&gt;&lt;a name="fatto"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;Ritenuto in fatto&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;1. – Con ordinanza interlocutoria-ricorso depositato il 3 agosto 2010, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro la Camera dei deputati, in riferimento alla deliberazione con la quale l’Assemblea, approvando, il 10 febbraio 2005, il documento IV-quater, n. 48, ha dichiarato l’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del magistrato Gherardo Colombo.&lt;br /&gt;Premette in fatto la Corte ricorrente di essere stata investita dall’impugnazione proposta dal dott. Gherardo Colombo, magistrato in servizio all’epoca dei fatti, avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna depositata il 6 dicembre 2005 con la quale, in riforma della statuizione di primo grado, era stata respinta la domanda risarcitoria del danno arrecato dal lamentato contenuto ingiurioso e diffamatorio di alcune dichiarazioni rese dall’allora deputato Vittorio Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva messa in onda, il 27 marzo 1998, dalla emittente R.T.I., convenuta nel giudizio, nella serie “Sgarbi quotidiani”.&lt;br /&gt;Nelle sedi di merito, il dott. Colombo si sarebbe doluto di essere stato rappresentato, in quelle dichiarazioni, insieme alla collega Boccassini, come «magistrati mediocri che, mossi da ostilità verso altro magistrato (il dott. Mele) di gran lunga di loro più meritevole e capace, gli avevano impedito una importante progressione in carriera, rendendo all’organo di autogoverno della magistratura “dichiarazioni” tali da “bloccargli” la strada». Nel giudizio di legittimità il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione da parte della predetta pronuncia della Corte territoriale, la quale avrebbe errato sia nel ritenere rilevante la deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Sgarbi «“attinente alla diversa causa promossa dalla dott.ssa Boccassini”»; sia nel non rilevare l’illegittimità di detta deliberazione, «per assoluto difetto di motivazione sul “nesso funzionale” […] tra le dichiarazioni rese (come nella specie) dal parlamentare extra moenia e precedenti suoi atti tipici»; sia, infine, «nel non sollevare, in ragione di ciò, conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati».&lt;br /&gt;Disattendendo l’enunciato primo motivo di ricorso, la Corte ricorrente ha reputato «non contestabile» l’applicabilità, invece, anche al giudizio introdotto dal dott. Colombo della menzionata delibera di insindacabilità, in ragione della sua «innegabile riferibilità al fatto oggetto» della causa (per giudizi «contestualmente ed identicamente rivolti dall’on. Sgarbi sia alla dott.ssa Boccassini che al dott. Colombo») nonché in ragione del fatto che la Camera «si è limitata a recepire il parere della Giunta che quelle dichiarazioni aveva delibato considerandone destinatario proprio il Colombo»; la stessa Corte ha, tuttavia, considerato tale deliberazione come «effettivamente […] affetta dai vizi denunciati», rilevandone il «carattere invasivo delle attribuzioni del potere giudiziario» e, perciò, l’idoneità a generare il conflitto di cui si discute.&lt;br /&gt;A sostegno di questa conclusione, la ricorrente ha invocato, in linea generale, la «tralaticia» giurisprudenza costituzionale e di legittimità secondo cui, «escluso, in premessa, che l’immunità ex art. 68 citato possa coprire qualsiasi comportamento del parlamentare», è stato affermato che il presupposto per la sua operatività debba essere, invece, «individuato nella connessione tra le opinioni espresse e l’esercizio delle attribuzioni proprie del parlamentare» e, in particolare, che «il nesso funzionale delle opinioni manifestate con l’attività parlamentare deve consistere non già in una semplice forma di collegamento di argomenti o di contesto con l’attività stessa, ma più precisamente nella identificabilità della dichiarazione quale espressione, e forma divulgativa, di tale attività»: risultando, con ciò, necessario che «nell’opinione manifestata all’esterno sia riscontrabile una corrispondenza sostanziale di contenuti con l’atto parlamentare, non essendo sufficiente, a questo riguardo, una mera comunanza di tematiche», nemmeno quando l’opinione manifestata riguardi «temi al centro di un dibattito politico».&lt;br /&gt;Su queste basi, risulterebbe chiaro, a parere della ricorrente, che la Camera dei deputati, nel valutare le dichiarazioni del deputato Sgarbi, «ha omesso di considerarne il contesto, non riconducibile ad alcun atto tipico (interpellanza, interrogazione, mozione, ecc.) del parlamentare ed avulso da qualsiasi connotazione istituzionale, trattandosi propriamente, invece, di mera vetrina televisiva nella quale quel deputato prestava, dietro corrispettivo, la propria attività privatistica di conduttore». Si sarebbe, in altri termini, trascurato di considerare che «quello che l’on. Sgarbi ha definito il c.d. “caso Mele” […] non aveva “corrispondenza sostanziale di contenuti” con alcun atto parlamentare precedentemente posto in essere dall’on. Sgarbi, del quale le esternazioni televisive potessero avere finalità divulgativa», limitandosi a «valorizzare, ai fini della ritenuta insindacabilità, il mero contesto, genericamente politico, in cui le dichiarazioni per cui è causa si inserirebbero». Con ciò la Camera dei deputati avrebbe individuato, «ex suo ore, nella suddetta sua delibera, una ipotesi paradigmatica di esclusa configurabilità della immunità».&lt;br /&gt;La Corte ricorrente ha, infine, domandato che, previa l’ammissibilità del ricorso, venga pronunciata la dichiarazione di non spettanza alla Camera dei deputati del potere di deliberare che «le dichiarazioni del deputato Vittorio Sgarbi rese nella trasmissione “Sgarbi quotidiani” del 27 marzo 1998, oggetto della domanda risarcitoria in relazione alla quale pendono ricorsi per cassazione, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, Costituzione».&lt;br /&gt;2. – Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 4 del 2011.&lt;br /&gt;3. – La Camera dei deputati ha ritualmente depositato atto di costituzione, con il quale ha prodotto varia documentazione e chiesto dichiararsi inammissibile il conflitto o in subordine che lo stesso venga respinto, dichiarandosi che spettava alla Camera dei deputati affermare la insindacabilità, a norma dell’art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dall’on. Sgarbi, secondo quanto deliberato dalla Assemblea nella seduta del 10 febbraio 2005.&lt;br /&gt;Preliminarmente, la Camera sollecita declaratoria di inammissibilità del conflitto per assenza del relativo presupposto oggettivo, in quanto la delibera di insindacabilità impugnata non riguarderebbe il fatto oggetto del procedimento pendente davanti alla Corte di cassazione, ma le dichiarazioni rese dallo stesso deputato nei confronti di altro magistrato, la dott.ssa Boccassini, per le quali pende altro procedimento. Il tutto, sulla falsariga di una pronuncia di questa Corte – la sentenza n. 265 del 1997 – con la quale si dichiarò inammissibile un conflitto in fattispecie analoga. Si trattava, infatti, di una delibera di insindacabilità riferita ad affermazioni di un deputato nel confronti di un magistrato, che la Camera – in quella circostanza nelle vesti di ricorrente – pretendeva potesse applicarsi anche alle doglianze formulate in sede giudiziaria da altro magistrato, il quale si era sentito attinto dalle dichiarazioni rese nella stessa circostanza dal medesimo deputato. Nella specie, pertanto, difetterebbe l’interesse concreto ed attuale a ricorrere da parte della Corte di cassazione, posto che il conflitto non è volto a definire in astratto le competenze, ma a riparare un pregiudizio concreto a tali competenze, che nel caso in esame non si sarebbe mai realizzato.&lt;br /&gt;Si deduce, poi, la inammissibilità del conflitto per carenza degli elementi sufficienti a definire la materia del conflitto, giacché – in contrasto con il principio, ripetutamente affermato, della completezza ed autosufficienza del ricorso – non è stata testualmente citata alcuna «delle dichiarazioni asseritamente diffamatorie pronunciate dall’on. Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva del 27 marzo 1998», comparendo nell’atto soltanto alcuni passaggi in cui sarebbe stata riassunta, in modo estremamente sintetico, la tesi espressa nella circostanza dal parlamentare. Il che, al lume della giurisprudenza di questa Corte, non sarebbe consentito, in quanto si realizzerebbe una impropria sovrapposizione tra la oggettiva rilevanza delle opinioni espresse e la interpretazione che ne è stata data. Tale carenza descrittiva integra, dunque, secondo la Camera, un vizio in procedendo che, da un lato, impedisce alla resistente di svolgere una adeguata difesa, e, dall’altro, impedisce a questa Corte di verificare la sussistenza del nesso funzionale tra l’attività parlamentare e quella divulgativa.&lt;br /&gt;Nel merito, si prospetta la infondatezza del ricorso, in quanto si tratterebbe di affermazioni divulgative di opinioni già espresse dall’on. Sgarbi nell’esercizio delle funzioni parlamentari, non potendosi al riguardo opinare, come mostra di ipotizzare la Corte ricorrente, che quel nesso sia escluso dalla circostanza che le dichiarazioni siano state rese dal parlamentare nel corso di una trasmissione televisiva di cui lo stesso era conduttore. Sottolinea, poi, la Camera come l’accertamento del nesso funzionale non riposi su un sindacato delle motivazioni poste a base della delibera parlamentare, ma su una verifica in concreto della relativa sussistenza, mentre deve ormai ritenersi pacifico che l’attività divulgativa ben può svolgersi al di fuori degli organismi parlamentari. Pertanto, «le dichiarazioni che il parlamentare potrà fare extra moenia, se sostanzialmente corrispondenti ai contenuti della comunicazione politico-parlamentare, saranno anch’esse espressione di attività parlamentare».&lt;br /&gt;Ebbene, nella specie, le dichiarazioni dell’on. Sgarbi, quali figurano nella relazione della Giunta delle autorizzazioni destinata all’Assemblea, risultano espressione di vari atti di sindacato ispettivo – tutti antecedenti alla trasmissione del 27 marzo 1998, «presentati da colleghi di partito dell’on. Sgarbi» e relativi alla stessa vicenda riportata dal parlamentare nella trasmissione Sgarbi quotidiani del 27 marzo 1998: vale a dire, «l’asserita interferenza dei sostituti procuratori della Repubblica Boccassini e Colombo nella nomina del dott. Mele a procuratore generale della Corte di appello di Roma». Si riproduce, al riguardo, il testo integrale della interrogazione a risposta orale presentata al Senato il 17 giugno 1997 n. 3/01088 (presentatore: Pera; cofirmatari: La Loggia, Scopelliti, Schifani, Cirami); nonché il testo della interrogazione a risposta orale presentata al Senato in data 26 giugno 1997, n. 3/01136 (presentatore Pera; cofirmatario: Novi). Si riporta, inoltre, lo stralcio di una interrogazione a risposta scritta presentata al Senato l’8 luglio1997, n. 4/06857 (Presentatore : Macerationi; cofirmatari: Lisi e Valentini), nonché lo stralcio di una interpellanza presentata al Senato il 9 luglio 1997, n. 2/00360 (Presentatore: La Loggia; cofirmatari: Pera, Di Benedetto, Baldini, Novi, Schifani, Centaro, Greco, Pastore, Scopelliti, Mungari), e, da ultimo, lo stralcio di una interpellanza presentata alla Camera il 14 luglio 1997, n. 2/00606, da 38 colleghi di partito dell’on. Sgarbi.&lt;br /&gt;La Camera riconosce la sussistenza di un orientamento di questa Corte secondo il quale l’atto di un parlamentare non può fungere da copertura costituzionale per tutti gli altri iscritti al medesimo gruppo; tuttavia si auspica un superamento di tale orientamento, derivando da esso «talune incongruenze». Infatti, tale tesi porta alla conseguenza che, ammettendo un sindacato sulla dichiarazione “esterna,” dello stesso si risolverebbe in un sindacato su quella “interna” da parte di un altro potere, compromettendo in tal modo l’esercizio del mandato parlamentare, che la Costituzione vuole, invece, “libero” (art. 67 Cost.). Tesi, questa, che si imporrebbe anche alla luce della garanzia di cui all’art. 68 Cost., la quale mira a tutelare le istituzioni rappresentative, piuttosto che l’interesse dei singoli parlamentari. Ciò che conta, quindi, è la oggettiva correlazione tra le dichiarazioni “esterne” e quelle “interne,” la quale «verrebbe meno ove l’attivazione della garanzia costituzionale fosse collegata alla forma (e non alla sostanza) della manifestazione del pensiero».&lt;br /&gt;&lt;a name="diritto"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;Considerato in diritto&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;1. – La Corte di cassazione, terza sezione civile, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata dall’Assemblea il 10 febbraio 2005 (doc. IV-quater, n. 48), con la quale è stato affermato che le dichiarazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi nel corso di una trasmissione televisiva andata in onda il 27 marzo 1998 e coinvolgenti, fra gli altri, il dott. Gherardo Colombo, magistrato, all’epoca dei fatti, in servizio presso la Procura della Repubblica di Milano, concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e dovevano, pertanto, ritenersi insindacabili, a norma dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Dopo aver rievocato l’iter del procedimento e le ragioni della domanda risarcitoria formulata dal dott. Colombo nei confronti dell’allora deputato Sgarbi, la Corte ricorrente ha richiamato la ormai consolidata giurisprudenza costituzionale formatasi sul tema della garanzia costituzionale prevista per le dichiarazioni rese extra moenia dei parlamentari, sottolineando, in particolare, come il fulcro di tale garanzia debba essere ravvisato nella necessaria individuazione di un nesso funzionale tra le opinioni manifestate e l’attività parlamentare, secondo quelle caratteristiche di sostanziale corrispondenza di contenuti, tra opinioni espresse e attività parlamentare tipica, più volte poste in luce nelle pronunce di questa Corte. In tale cornice, dunque, la Camera dei deputati avrebbe – a parere della Corte ricorrente – omesso di scrutinare correttamente le opinioni manifestate dal deputato Sgarbi, stante il contesto privatistico in cui le stesse sono state espresse, e l’assenza di collegamento tra il relativo contenuto ed atti parlamentari tipici riferibili allo stesso deputato.&lt;br /&gt;2. – Deve essere preliminarmente esaminata la eccezione di inammissibilità del conflitto per asserita carenza del relativo oggetto, formulata dalla difesa della Camera dei deputati sul rilievo che la deliberazione posta a base del ricorso proposto dalla Corte di cassazione, riguarderebbe la insindacabilità delle opinioni espresse dall’allora deputato Sgarbi in riferimento al procedimento (diverso da quello a quo) all’epoca pendente davanti al Tribunale di Ferrara, promosso a seguito di citazione della dott.ssa Ilda Boccassini, anch’essa a quell’epoca – come il dott. Colombo – magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano, come sostituto procuratore. Si tratterebbe, assume la difesa della Camera, di una vicenda del tutto analoga a quella che questa Corte scrutinò nella sentenza n. 265 del 1997, con la quale il conflitto allora proposto venne dichiarato inammissibile; difetterebbe, dunque, un interesse concreto ed attuale a ricorrere da parte della Corte di cassazione, in quanto, nella specie, il conflitto non sarebbe destinato a definire in astratto le competenze costituzionali, ma si atteggerebbe alla stregua di «strumento preordinato alla riparazione del pregiudizio concretamente arrecato a tali competenze (nel caso in esame, inesistente, come detto) nonché al ripristino effettivo delle corrispondenti posizioni di vantaggio (nella fattispecie, in realtà, mai menomate)».&lt;br /&gt;La tesi della Camera non può trovare accoglimento. La relazione della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati, la cui proposta ha poi formato oggetto della deliberazione della Assemblea posta a base del conflitto, nel rievocare, infatti, analiticamente, le dichiarazioni rese dall’on. Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva “Sgarbi quotidiani”, fa espresso riferimento agli identici fatti per i quali il dott. Colombo ha promosso domanda risarcitoria nei confronti del medesimo parlamentare. Di tale problematica, d’altra parte, si è fatta puntualmente carico la stessa Corte di cassazione, la quale – chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto dal dott. Colombo, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva ritenuto insindacabili le opinioni dell’on. Sgarbi, proprio in virtù della deliberazione della Camera del 10 febbraio 2005 – ha ritenuto, come s’è già fatto cenno in parte narrativa, «non…contestabile l’applicabilità al presente giudizio della su menzionata delibera di insindacabilità, la quale, se pur formalmente resa in relazione alla causa in precedenza promossa dalla dott.ssa Boccassini, sostanzialmente ed oggettivamente si riferisce ai medesimi giudizi, di mediocrità, ed ai medesimi addebiti, di preconcetta ostilità verso il collega più meritevole, contestualmente ed identicamente rivolti dall’on.le Sgarbi sia alla dott.ssa Boccassini che al dott. Colombo; atteso che – nel ritenere dette esternazioni, del deputato conduttore della trasmissione in questione, scriminate dalla prerogativa della insindacabilità di cui all’art. 68 Cost. – la Camera di appartenenza si è limitata a recepire il parere della Giunta che quelle dichiarazioni aveva delibato considerandone destinatario proprio il Colombo». D’altra parte, ha soggiunto la Corte ricorrente, è proprio in «ragione di tale innegabile riferibilità al fatto oggetto della presente causa» che quella stessa delibera è stata invocata dallo Sgarbi anche nel corso del procedimento a quo, e, dunque, correttamente la Corte di appello di Bologna ne ha tenuto conto.&lt;br /&gt;Per altro verso, neppure può sottacersi, ad ulteriore conferma della fondatezza della tesi accolta dalla Corte confliggente, il fatto che, all’annunzio del mantenimento all’ordine del giorno della richiesta di deliberazione della insindacabilità in riferimento al «procedimento civile (corte d’appello di Bologna) iniziato nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all’epoca dei fatti (con atto di citazione del dottor Gherardo Colombo)» (Camera dei deputati, XVI legislatura, allegato A ai resoconti, seduta del 29 aprile 2008), non abbia, poi, fatto seguito alcuna iniziativa parlamentare: permettendo, quindi, di dedurre che, secondo la prospettiva della stessa Camera dei deputati, il “fatto” era ormai integralmente “assorbito” (e tutelato) alla stregua della richiamata delibera di insindacabilità.&lt;br /&gt;In linea più generale, d’altronde, sembra difficilmente contestabile il rilievo che il tema della insindacabilità di cui all’art. 68 Cost., non ha un risalto, per così dire, meramente “funzionalistico”, nel senso di essere “dipendente” dal tipo di contenzioso da cui ha tratto origine la deliberazione assembleare (posto che, ove così non fosse, si perverrebbe alla conclusione, del tutto implausibile, che una insindacabilità deliberata in occasione di una controversia civile, non “coprirebbe” lo stesso fatto trattato in sede penale e viceversa), o di essere circoscritto ai soggetti fra i quali è instaurato il contenzioso in sede giurisdizionale, giacché, altrimenti, la insindacabilità, anziché riguardare le “opinioni” del parlamentare, da considerare immuni in ogni sede, si rifletterebbe esclusivamente sul procedimento riguardante un determinato soggetto coinvolto in quelle opinioni. La insindacabilità è, quindi, una “qualità” che caratterizza, in sé e ovunque, la opinione espressa dal parlamentare, la quale, proprio per il fondamento costituzionale che la assiste, è necessariamente destinata ad operare, oggettivamente e soggettivamente, erga omnes.&lt;br /&gt;Non sembra, infine, poter fungere da “precedente,” nel senso auspicato dalla Camera, la fattispecie esaminata nella sentenza n. 265 del 1997, in quanto, nel frangente, questa Corte ebbe espressamente a ritenere che i “fatti” rispetto ai quali la Camera – allora ricorrente – pretendeva di far “trasferire” la garanzia della insindacabilità (dichiarazioni dell’on. Cafarelli coinvolgenti il dott. Antonio Baldi, e ritenute coperte dall’art. 68 Cost., rispetto alle dichiarazioni dello stesso parlamentare nei confronti del dott. Luigi Picardi, oggetto del conflitto) fossero “fatti diversi”, trattandosi di dichiarazioni che mantenevano «la loro autonomia» e risultavano «riferite per lo più a circostanze diverse» .&lt;br /&gt;In tale cornice, dunque, la eccezione sollevata dalla Camera appare essere destituita di fondamento, così come infondata deve ritenersi pure la eccezione di mancata precisazione della fattispecie, posto che il ricorso proposto dalla Corte di cassazione individua con sufficiente chiarezza i termini essenziali della controversia, ai limitati fini che pertengono al giudizio demandato a questa Corte.&lt;br /&gt;3. – Nel merito, il ricorso è fondato, in quanto, a sostegno del nesso funzionale ravvisato nella deliberazione oggetto del conflitto, non è stato dedotto alcun atto parlamentare riferibile personalmente alla attività svolta dall’on. Sgarbi quale deputato, posto che gli atti evocati a tal fine dalla Camera resistente si riferiscono ad altri parlamentari. Nell’esigere questo specifico nesso la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente costante (ex plurimis, sentenza n. 304 del 2007). E’ la stessa Camera, d’altra parte, a sollecitare una revisione della giurisprudenza costituzionale, notoriamente consolidata nell’escludere la possibilità di utilizzare, come atti di “copertura” ai fini della insindacabilità, quelli posti in essere da altri componenti della Camera di appartenenza, anche se dello stesso gruppo parlamentare. Auspicio che, peraltro, non può trovare accoglimento, dovendosi qui ribadire che la verifica del nesso funzionale tra le dichiarazioni esterne e quelle rese nell’esercizio delle funzioni parlamentari deve essere effettuata con riferimento alla stessa persona, non potendosi configurare «una sorta di insindacabilità di gruppo» assistita dalla garanzia costituzionale prevista dall’art. 68, primo comma, della Costituzione (tra le tante, sentenza n. 28 del 2008). Il nesso biunivoco che deve correlare l’attività divulgativa all’esercizio delle funzioni parlamentari, non può, infatti, che presupporre l’identità soggettiva in capo al titolare del relativo munus, altrimenti facendo assumere, ad una prerogativa riconosciuta in vista dello svolgimento di una funzione, i connotati tipici di una non consentita immunità soggettiva.&lt;br /&gt;4. – Deve conclusivamente ritenersi che non spettava alla Camera dei deputati affermare che i fatti per i quali è in corso il giudizio civile promosso dal dott. Gherardo Colombo nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi pendente davanti alla Corte di cassazione, terza sezione civile, di cui al ricorso in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.&lt;br /&gt;&lt;a name="dispositivo"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;per questi motivi&lt;br /&gt;LA CORTE COSTITUZIONALE&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che i fatti per i quali è in corso il giudizio civile promosso dal dott. Gherardo Colombo nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi davanti alla Corte di cassazione, terza sezione civile, di cui al ricorso in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.&lt;br /&gt;Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2011.&lt;br /&gt;F.to:&lt;br /&gt;Paolo MADDALENA, Presidente&lt;br /&gt;Paolo GROSSI, Redattore&lt;br /&gt;Gabriella MELATTI, Cancelliere&lt;br /&gt;Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2011.&lt;br /&gt;Il Direttore della Cancelleria&lt;br /&gt;F.to: MELATTI&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sentenza ripresa e commentata da:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Entra nel circuito del &lt;a href="http://www.religionepagana.it/presentazionepaganesimo/indicepaganesimo.html"&gt;pensiero religioso, sociale, economico ed etico della Religione Pagana&lt;/a&gt;!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;01 luglio 2011&lt;br /&gt;Claudio Simeoni&lt;br /&gt;Meccanico&lt;br /&gt;Apprendista Stregone&lt;br /&gt;Guardiano dell’Anticristo&lt;br /&gt;P.le Parmesan, 8&lt;br /&gt;30175 – Marghera Venezia&lt;br /&gt;Tel. 3277862784&lt;br /&gt;e-mail &lt;a href="mailto:claudiosimeoni@libero.it"&gt;claudiosimeoni@libero.it&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3651151241045917012-6331064895611709855?l=societcivileecostituzione.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/feeds/6331064895611709855/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/2011/07/corte-costituzionale-sentenza-n-194-del.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3651151241045917012/posts/default/6331064895611709855'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3651151241045917012/posts/default/6331064895611709855'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/2011/07/corte-costituzionale-sentenza-n-194-del.html' title='Corte Costituzionale sentenza n. 194 del 2011 contro Vittorio Sgarbi e il delirio di onnipotenza della Camera dei Deputati'/><author><name>Claudio Simeoni</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07373925047996496230</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/-RM6fR6Dc69Q/Tg0Ojdrc2_I/AAAAAAAACYM/ap7QM5iZ53E/s72-c/sgarbi.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3651151241045917012.post-2920613083311328877</id><published>2011-06-24T00:48:00.007+02:00</published><updated>2011-06-24T01:04:53.710+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='regione Lombardia'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='sentenza 190'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='regione Toscana'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='2011'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='eversione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='terrorismo'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Corte Costituzionale'/><title type='text'>La Corte Costituzionale con la sentenza 190/2011 ha fermato l'attività di terrorismo ed eversione della Regione Lombardia e Toscana</title><content type='html'>&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-SlafIEim87k/TgPF2Q51_JI/AAAAAAAACXk/Ikdz2Rf8aJs/s1600/cortecostituzionale.jpg"&gt;&lt;img style="MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 259px; FLOAT: right; HEIGHT: 194px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5621554295929699474" border="0" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/-SlafIEim87k/TgPF2Q51_JI/AAAAAAAACXk/Ikdz2Rf8aJs/s320/cortecostituzionale.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;La Corte Costituzionale ferma atti di terrorismo messi in atto dalle organizzazioni terroriste denominate “Regione Lombardia” e “Regione Toscana”. Questi terroristi criminali, al fine di assicurare a sé e ad altri ingiustificato profitto, mettevano in atto delle azioni di terrorismo eversivo nei confronti del territori, patrimonio dei cittadini, e della fauna in esso in essere. Queste organizzazioni terroristiche giustificavano le loro azioni di devastazione del territorio con dei provvedimenti legislativi regionali che violavano le norme Europee e Costituzionali.&lt;br /&gt;Tali leggi regionali solo apparentemente hanno il timbro della legalità, in realtà tendono a sottrarre il patrimonio dei cittadini dalla loro fruibilità per consegnarlo illegalmente e in maniera criminale nelle mani di gruppi di persone che lo sottraggono alla ricchezza comune. Sono atti di arbitrio che agendo sul patrimonio dei cittadini assumono il carattere di atti di terrore privando, mediante la violenza dell’imperio della legge, i cittadini della loro possibilità di progettare il loro futuro.&lt;br /&gt;Dei due atti di terrorismo eversivo messi in atto dalla Regione Lombardia e dalla Regione Toscana con delle finte leggi con cui mascherare gli atti di terrorismo come la legge della Regione Lombardia 21 settembre 2010, n. 16, recante «Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2010/2011 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura di richiami vivi)» e la n. 3 (Legge quadro sulla cattura di richiami vivi)», e dell’art. 2 e allegato A della legge della Regione Toscana 6 ottobre 2010, n. 50, recante «Disciplina dell’attività di cattura di uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili per l’anno 2010 ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell’articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)», la Corte Costituzionale rileva che sono atti illegali, al di fuori delle leggi, della Costituzione e delle norme Europee: ATTI DI TERRORISMO!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Scrive in diritto la Corte Costituzionale:&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff9966;"&gt;Il carattere eccezionale del potere in questione è stato peraltro ribadito anche dalla giurisprudenza comunitaria (in particolare, con riferimento alla previsione, peraltro avente lo stesso tenore di quella ora richiamata, contenuta nell’art. 9 della direttiva 79/409/CEE: Corte di giustizia CE, 8 giugno 2006, causa C-118/94), secondo la quale l’autorizzazione degli Stati membri a derogare al divieto generale di cacciare le specie protette è subordinata alla adozione di misure di deroga dotate di una motivazione che faccia riferimento esplicito e adeguatamente circostanziato alla sussistenza di tutte le condizioni prescritte dall’art. 9, paragrafi 1 e 2.&lt;br /&gt;Detti requisiti, infatti, perseguono il duplice scopo di limitare le deroghe allo stretto necessario e di permettere la vigilanza degli organi comunitari a ciò preposti.&lt;br /&gt;In particolare, il paragrafo 2 dell’art. 9 della citata direttiva prevede che le deroghe debbano menzionare: a) le specie che formano oggetto delle medesime; b) i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione autorizzati; c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere applicate; d) l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone; e) i controlli che saranno effettuati.&lt;br /&gt;Alla luce di tali considerazioni, dunque, il rispetto del vincolo comunitario derivante dall’art. 9 della direttiva 79/409/CEE (oggi art. 9 della direttiva 2009/147/CE) impone l’osservanza dell’obbligo della puntuale ed espressa indicazione della sussistenza di tutte le condizioni in esso specificamente indicate, e ciò a prescindere dalla natura (amministrativa ovvero legislativa) del tipo di atto in concreto utilizzato per l’introduzione della deroga al divieto di caccia e di cattura degli esemplari appartenenti alla fauna selvatica stabilito agli articoli da 5 a 8 della medesima direttiva.&lt;br /&gt;Chiarito quanto sopra, rileva questa Corte che, per ciò che concerne la legge regionale della Lombardia n. 16 del 2010, la quale riproduce in termini sostanzialmente testuali il contenuto della legge regionale n. 19 del 2009, valgono le medesime considerazioni già svolte riguardo a quest’ultima nella citata sentenza n. 266 del 2010; cioè che in essa vi è la completa omissione di qualsiasi cenno in ordine alla sussistenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla direttiva.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Quando un’Istituzione sottrae un bene alla collettività: commette un atto di terrorismo eversivo. Quando un’Istituzione impone obblighi in deroga alle norme Costituzionali: commette un atto eversivo! Un atto di terrorismo che i magistrati, a cui la legge non ammette l’ignoranza, dovrebbero perseguire per il buon vivere nella società civile. Il fatto che i magistrati evitino di procedere nei confronti delle Istituzioni che commettono atti di terrore e di eversione dell’ordine democratico, li rende automaticamente corresponsabili di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico.&lt;br /&gt;Che i cacciatori pretendano norme illegali a protezione dei loro specifici interessi non giustifica l’attività di versione delle regioni contro i cittadini al fine di assicurare ai cacciatori un patrimonio esclusivo che è fruibile da tutti i cittadini: i presidenti di queste regioni devono dimettersi perché gli atti di terrorismo che hanno commessi sono infinitamente più gravi che non l’omicidio di Aldo Moro, Walter Tobagi, o quelli commessi da Cesare Battisti che, come ha rilevato giustamente il Presidente Lula, o veniva processato per omicidio o, processandolo per terrorismo si è, di fatto, violato la norma internazionale che vede come terroristi non Cesare Battisti che può aver ammazzato il gioielliere di Milano o il macellaio di Caltana, che avrebbero dovuto essere processati per omicidio ed inquisiti dai magistrati, ma i responsabili della strage di Piazza Fontana, Piazza della Loggia e della Stazione di Bologna che, invece, si è voluto coprire (vedi arresto di Valpreda) accusando un omicida (e altri) di terrorismo. Atti di terrorismo sono quelli commessi dalla Regione Lombardia e dalla Regione Toscana che hanno sparato nella testa dei cittadini al fine di assicurare ad altri (in questo caso le associazioni dei cacciatori e i voti agli eletti in regione) un ingiusto profitto a discapito dei cittadini. Questo è terrorismo, al di là del mezzo che si usa per attuarlo, in questo caso, l’istituzione come organo attraverso il quale sparare nei diritti Costituzionali dei cittadini.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Entra nel circuito del &lt;a href="http://www.religionepagana.it/presentazionepaganesimo/indicepaganesimo.html"&gt;pensiero religioso, sociale, economico ed etico della Religione Pagana&lt;/a&gt;!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;22 giugno 2011&lt;br /&gt;Claudio Simeoni&lt;br /&gt;Meccanico&lt;br /&gt;Apprendista Stregone&lt;br /&gt;Guardiano dell’Anticristo&lt;br /&gt;P.le Parmesan, 8&lt;br /&gt;30175 – Marghera Venezia&lt;br /&gt;Tel. 3277862784&lt;br /&gt;e-mail &lt;a href="mailto:claudiosimeoni@libero.it"&gt;claudiosimeoni@libero.it&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Riporto l’intera sentenza con cui la Corte Costituzionale dichiara illegittimi, e quindi atti di terrorismo eversivo, leggi sulla caccia promulgate dalla Regione Lombardia e Regione Toscana.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;SENTENZA N. 190&lt;br /&gt;ANNO 2011&lt;br /&gt;REPUBBLICA ITALIANA&lt;br /&gt;IN NOME DEL POPOLO ITALIANO&lt;br /&gt;LA CORTE COSTITUZIONALE&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;composta dai signori: &lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;Presidente: Paolo MADDALENA; &lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;Giudici : Alfio FINOCCHIARO,&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;Alfonso QUARANTA,&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;Franco GALLO,&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;Luigi MAZZELLA, &lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;Gaetano SILVESTRI,&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;Sabino CASSESE,&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;Giuseppe TESAURO,&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;Paolo Maria NAPOLITANO, &lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;Giuseppe FRIGO, &lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;Alessandro CRISCUOLO, &lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;Paolo GROSSI, &lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;Giorgio LATTANZI,&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;ha pronunciato la seguente&lt;br /&gt;SENTENZA &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ffff00;"&gt;nei giudizi di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 21 settembre 2010, n. 16, recante «Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2010/2011 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura di richiami vivi)», e dell’art. 2 e allegato A della legge della Regione Toscana 6 ottobre 2010, n. 50, recante «Disciplina dell’attività di cattura di uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili per l’anno 2010 ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell’articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)», promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 22-25 novembre 2010 ed il 26 novembre-1° dicembre 2010, depositati in cancelleria il 30 novembre 2010 ed iscritti ai nn. 116 e 117 del registro ricorsi 2010.&lt;br /&gt;Visti gli atti di costituzione delle Regioni Lombardia e Toscana;&lt;br /&gt;udito nell’udienza pubblica del 10 maggio 2011 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;&lt;br /&gt;uditi l’avvocato dello Stato Lorenzo D’Ascia per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Marcello Cardi per la Regione Lombardia e Lucia Bora per la Regione Toscana.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;a name="fatto"&gt;&lt;/a&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ffff00;"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;Ritenuto in fatto&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;1. – Con ricorso notificato il 22 novembre 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Lombardia 21 settembre 2010, n. 16, recante «Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2010/2011 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura di richiami vivi)», per contrasto con l’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione.&lt;br /&gt;1.1. – Col primo motivo di ricorso, la legge regionale n. 16 del 2010 è censurata per aver autorizzato la gestione degli impianti per la cattura delle specie indicate nell’Allegato A della legge medesima «in assenza dei presupposti e delle condizioni poste» dall’art. 9 della direttiva 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici), riprodotta, senza alcuna modificazione sostanziale, nell’art. 9 della direttiva 2009/147/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici), ponendosi così in contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost.&lt;br /&gt;In particolare il ricorrente, dopo aver ricordato che la direttiva citata subordina la «possibilità di autorizzare in deroga la cattura di determinate specie di uccelli in piccole quantità alla comprovata assenza di altre soluzioni soddisfacenti, al rispetto di condizioni rigidamente controllate e all’impiego di modalità selettive in modo che le catture vengano effettuate solo nella misura in cui siano strettamente necessarie a soddisfare le richieste del mondo venatorio», lamenta il mancato rispetto di tali condizioni da parte della legge regionale impugnata; cosa che, sempre ad avviso del ricorrente, risulterebbe confermata «dal parere negativo dell’ISPRA formulato con note del 20/7/2010 e del 20/8/2010».&lt;br /&gt;Nel ricorso si osserva, inoltre, che la norma impugnata costituisce l’esatta riproduzione della legge della Regione Lombardia 6 agosto 2009, n. 19, recante «Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2009/2010 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi)», dichiarata incostituzionale con sentenza n. 266 del 2010 per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.&lt;br /&gt;2. – In secondo luogo, sempre ad avviso del ricorrente, la legge regionale violerebbe il principio stabilito dall’art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), in base al quale la potestà legislativa regionale in ordine alla autorizzazione del piano di cattura dei richiami vivi dovrebbe essere esercitata in presenza di un parere favorevole dell’ISPRA, nonché la legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura di richiami vivi), della quale la legge impugnata costituirebbe «attuazione».&lt;br /&gt;Pertanto, posto che la citata disposizione statale integrerebbe una «misura minima di tutela e quindi inderogabile per il legislatore regionale», il mancato rispetto di essa determinerebbe, sempre secondo il ricorrente, la violazione dell’«esigenza di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.&lt;br /&gt;3. – Il ricorrente formula, altresì, istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, ritenendo sussistenti i presupposti per accordare la tutela in via d’urgenza ai sensi degli artt. 35 e 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).&lt;br /&gt;4. – Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia chiedendo che il ricorso sia dichiarato manifestamente inammissibile o, comunque, infondato.&lt;br /&gt;4.1. – Dopo aver ricostruito il quadro normativo comunitario e statale di riferimento, la resistente premette che la legge impugnata ha approvato il piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2010/2011 in base all’art. 1 della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura di richiami vivi), che stabilisce che «la Regione, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) […], disciplina con la presente legge […] la cattura di uccelli da richiamo prevista dall’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)» (art.1). La finalità della disciplina censurata, precisa ancora la difesa regionale, è «quella di assicurare il rifornimento dei richiami vivi ai cacciatori che esercitano l’attività venatoria nella forma da appostamento fisso e temporaneo».&lt;br /&gt;4.2. – Ciò premesso, in ordine al primo motivo del ricorso, la difesa regionale deduce che l’art. 9 della direttiva 2009/147/CE ammette la possibilità di derogare al divieto di cattura dei richiami vivi, «sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti», al fine di consentire «in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità» (art. 9, paragrafo 1, lettera c).&lt;br /&gt;Il secondo comma dello stesso art. 9 della direttiva, prosegue la Regione, dispone che le predette deroghe dovranno menzionare: le specie coinvolte, i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata, le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui dette deroghe possono essere applicate, l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone, nonché, infine, i controlli che saranno effettuati.&lt;br /&gt;Orbene, la difesa regionale evidenzia che «l’ultima normativa che si è occupata della cattura dei richiami vivi è la legge regionale n. 3/2007 […] che all’art. 1, comma 2, prevede che il Consiglio regionale approvi con legge, “sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)” (ora ISPRA), entro il mese di giugno di ogni anno, il piano con cui è individuato il numero massimo di impianti da abilitare per provincia e il numero massimo dei richiami vivi da catturare per singola specie consentita e complessivamente per ogni provincia».&lt;br /&gt;La Regione Lombardia osserva, inoltre, che detto piano è stato adottato – per l’anno 2010/2011 – con la legge impugnata, in considerazione della comprovata insufficienza (desunta dai dati forniti dalle singole province) del patrimonio di richiami vivi appartenenti alle specie in essa individuate in possesso dei cacciatori lombardi rispetto all’ammontare potenzialmente consentito in base alle previsioni della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria). Cosicché, proprio per colmare tale divario, le singole province hanno richiesto l’attivazione di 66 impianti di cattura.&lt;br /&gt;La Regione Lombardia deduce, infatti, di non disporre allo stato di un sistema alternativo alla cattura, nonostante l’amministrazione regionale, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 6 dell’art. 1 della citata legge n. 3 del 2007, abbia da tempo attivato e finanziato un programma finalizzato all’incremento dell’allevamento delle specie di uccelli utilizzabili come richiami vivi (così come sarebbe stato riconosciuto anche dall’ISPRA nel parere reso in data 20 luglio 2010).&lt;br /&gt;Inoltre, per quanto attiene ai controlli, si osserva che essi vengono posti in essere da operatori esperti e in possesso dell’apposito attestato di idoneità, nel rispetto di un protocollo intercorrente tra impianto di cattura, Provincia e ISPRA.&lt;br /&gt;Quanto poi all’individuazione delle specie utilizzate quali richiami vivi, la difesa regionale sottolinea che, in quanto appartenenti a specie cacciabili, esse sarebbero soggette ad un prelievo ben più consistente attraverso l’esercizio venatorio, sicché, anche sotto tale profilo, non vi sarebbe alcun contrasto della disciplina impugnata con le esigenze di conservazione delle diverse specie coinvolte dettate dalla direttiva 2009/147/CE.&lt;br /&gt;4.3. – In riferimento al secondo motivo di ricorso, la resistente osserva che l’art. 4 della legge n. 157 del 1992 prevedrebbe, in relazione all’attività di cattura, la necessità di acquisire il parere dal competente Istituto (ISPRA), ma non anche che la potestà legislativa regionale risulti vincolata da esso. Ne deriverebbe, pertanto, secondo la difesa regionale, che, «applicando i principi generali in materia di rapporto tra provvedimento finale ed attività consultiva a carattere di obbligatorietà e non di vincolatività», il parere reso da tale organo sull’approvazione del numero dei richiami vivi possa essere disatteso dall’Amministrazione regionale.&lt;br /&gt;Pertanto, risulterebbe evidente la «non vincolatività del parere reso dall’ISPRA in data 20 luglio - 20 agosto 2010», con la conseguenza che non potrebbe rilevarsi alcuna violazione né dell’art. 4, comma 3, della legge n. 157 del 1992, né dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.&lt;br /&gt;4.4. – Con riguardo alla richiesta di sospensiva, la difesa regionale eccepisce l’assenza di entrambi i presupposti per l’applicabilità del disposto di cui agli artt. 35 e 40 della legge n. 87 del 1953.&lt;br /&gt;5. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha, altresì, impugnato, in riferimento ai medesimi parametri dianzi indicati, l’art. 2 e l’allegato A da esso richiamato della legge della Regione Toscana 6 ottobre 2010, n. 50, recante «Disciplina dell’attività di cattura di uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili per l’anno 2010 ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell’articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)».&lt;br /&gt;6. – Il ricorrente premette che la legge regionale n. 50 del 2010 ha la finalità di disciplinare la cattura di uccelli selvatici da richiamo per l’anno 2010, e che tale potestà deve essere esercitata nel rispetto del diritto comunitario, secondo quanto disposto dall’art. 117, primo comma, Cost., nonché dai principi generali previsti dalla legge n. 157 del 1992, quale disciplina «contenente gli standard minimi ed uniformi di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di competenza esclusiva statale», ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.&lt;br /&gt;6.1. – Secondo il ricorrente, l’autorizzazione alla cattura delle specie indicate nell’Allegato A dell’art. 2 della legge regionale in epigrafe non rispetterebbe i presupposti e le condizioni poste dall’art. 9 della direttiva 2009/147/CE, in violazione del vincolo comunitario, di cui all’art. 117, primo comma, Cost.&lt;br /&gt;Avendo al riguardo il rimettente ribadito le medesime argomentazioni contenute nel ricorso avverso la legge regionale della Lombardia n. 16 del 2010, rileva che, anche in questo caso, la norma impugnata costituirebbe «l’esatta riproposizione della legge regionale Toscana n. 53 del 2009», già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 266 del 2010, per violazione dell’articolo 117, primo comma, Cost.&lt;br /&gt;7. – In secondo luogo, ad avviso del ricorrente, la normativa regionale impugnata, «disponendo l’autorizzazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria in corso in contrasto con il parere sfavorevole reso dall’ISPRA», violerebbe l’art. 4, comma 3, della legge n. 157 del 1992, che richiederebbe «espressamente l’acquisizione del parere favorevole dell’ISPRA».&lt;br /&gt;Conseguentemente, considerato che il citato art. 4 rappresenterebbe «una misura minima di tutela», in quanto tale «inderogabile per il legislatore regionale», il suo mancato rispetto farebbe «venir meno quegli standard minimi e uniformi di tutela della fauna» rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.&lt;br /&gt;Infatti, secondo il ricorrente, la legge regionale censurata avrebbe disatteso il parere sfavorevole dell’ISPRA (espresso con la citata nota n. 28164 del 2010) senza fornire alcuna spiegazione delle ragioni per cui la soluzione alternativa della riproduzione in cattività prospettata dal suddetto Istituto non potesse essere soddisfacente.&lt;br /&gt;8. – Il ricorrente formula altresì istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, ritenendo sussistenti i presupposti per accordare la tutela in via d’urgenza ai sensi degli artt. 35 e 40 della legge n. 87 del 1953.&lt;br /&gt;9. – Si è costituita in giudizio la Regione Toscana, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.&lt;br /&gt;9.1. – In primo luogo, la resistente osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, la possibilità di derogare al regime limitativo della caccia prevista dall’art. 9 della direttiva n. 147/2009/CE risulterebbe ammissibile al ricorrere di tre condizioni: innanzitutto, che non risulti percorribile un’altra soluzione soddisfacente; in secondo luogo, che sussista uno dei motivi tassativamente elencati dal citato art. 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c); in terzo luogo, che la deroga sia adottata con le prescritte formalità indicate al paragrafo 2 del medesimo articolo.&lt;br /&gt;Quanto al primo requisito, prosegue la Regione Toscana, il preambolo della legge regionale n. 50 del 2010 – a differenza di quanto effettuato con la legge regionale 17 settembre 2009, n. 53, recante «Disciplina dell’attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo per l’anno 2009 ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell’articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)» – espliciterebbe dettagliatamente le ragioni della insussistenza di «altre soluzioni soddisfacenti», fra cui quella indicata dall’ISPRA concernente l’allevamento delle specie da richiamo in cattività, fornendo elementi «oggettivamente verificabili» che giustificherebbero il ricorso alla deroga.&lt;br /&gt;In particolare la difesa regionale osserva che la legge regionale impugnata prevede che «la disponibilità degli uccelli da utilizzare come richiami vivi, risulta essere ancora insufficiente rispetto al fabbisogno accertato, in rapporto al numero dei cacciatori e al quantitativo di richiami utilizzabile da ciascuno di essi», e che – nonostante (dal 1998 ad oggi) il numero degli impianti di cattura sia in continua diminuzione così come «il numero degli uccelli catturabili» –non «esiste al momento altra condizione soddisfacente a fronte delle richieste pervenute, se non quella del metodo delle catture» regolate dalla nota dell’ISPRA del 15 aprile 1998 n. 2539/T-A62, «mediante la quale vengono dettate fra l’altro le norme generali per l’attivazione e la gestione degli impianti di cattura di uccelli a fini di richiamo».&lt;br /&gt;Alla luce di tali specificazioni, ad avviso della resistente, la Regione avrebbe evidenziato gli «elementi oggettivamente» verificabili che giustificherebbero il ricorso alla deroga.&lt;br /&gt;9.2. – Quanto alla seconda condizione dettata dalla normativa comunitaria, la Regione sottolinea che l’attività di cattura dei richiami vivi è stata qualificata, in sede di accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, quale specifica fattispecie di deroga riconducibile alla lettera c) dell’art. 9 della citata direttiva e ciò in linea con quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea.&lt;br /&gt;Alla luce di tale considerazione, dunque, risulterebbe integrata anche la seconda condizione prevista dall’art. 9 della direttiva 147/2009/CE.&lt;br /&gt;9.3. – Quanto al terzo requisito, concernente il rispetto delle prescrizioni formali previste dal paragrafo 2 dell’art. 9 delle ricordata direttiva 147/2009/CE, la Regione evidenzia che l’art. 2 della legge regionale n. 50 del 2010 conterrebbe tutti gli elementi ivi prescritti, posto che esso menzionerebbe sia le specie che formano oggetto della deroga sia le autorità abilitate alla gestione degli impianti di cattura, mentre i controlli e la vigilanza sulle attività di cattura risulterebbero disciplinati dal successivo art. 3 della medesima legge regionale n. 50 del 2010.&lt;br /&gt;Alla luce di tali considerazioni, il primo motivo di ricorso dovrebbe essere respinto.&lt;br /&gt;9.4. – Con riferimento al secondo motivo di ricorso, la resistente osserva che, a seguito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, la materia della caccia rientra tra le competenze rimesse alla potestà legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost., pur riconoscendo che essa incontra i limiti derivanti, oltre che dall’ordinamento comunitario, anche dai principi stabiliti dalla normativa statale in base all’art.117, secondo comma, lettera s), Cost.&lt;br /&gt;Ciò premesso, secondo la Regione, l’art. 4 della legge n. 157 del 1992 prevedrebbe, in relazione all’attività di cattura, la necessità di acquisire il parere dal competente Istituto (ISPRA), ma non anche che la potestà legislativa regionale risulti vincolata da esso.&lt;br /&gt;Conseguentemente, la disposizione impugnata risulterebbe pienamente legittima, posto che il parere dell’ISPRA sarebbe stato richiesto, così come prescritto, e motivatamente disatteso «ritenendo del tutto insufficiente il ricorso agli allevamenti, così come illustrato al punto 1, e comunque ritenendo soddisfatti tutti i requisiti prescritti dall’art. 9 della direttiva 79/409/CEE».&lt;br /&gt;9.5. – Con riferimento, infine, all’istanza di sospensiva formulata dal ricorrente, la Regione Toscana contesta che ne ricorrano i presupposti.&lt;br /&gt;10. – In prossimità della udienza pubblica la sola difesa della Regione Lombardia ha depositato una breve memoria illustrativa in cui, insistendo sulle conclusioni già rassegnate, segnala, quanto alla pretesa violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., che, discutendosi della violazione di un parametro interposto costituito da una disposizione comunitaria, sarebbe necessario sollevare la pregiudiziale interpretativa di questa di fronte ai competenti organi di giustizia dell’Unione europea.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;a name="diritto"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;strong&gt;Considerato in diritto&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="color:#ffff00;"&gt;&lt;strong&gt;1. – Con distinti ricorsi il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento all’art. 117, commi primo e secondo, lettera s), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’intera legge (peraltro consistente in due soli articoli ed un allegato) della Regione Lombardia 21 settembre 2010, n. 16, recante «Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2010/2011, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi)», e dell’art. 2 della legge della Regione Toscana 6 ottobre 2010, n. 50, recante «Disciplina dell’attività di cattura di uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili per l’anno 2010 ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell’articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)».&lt;br /&gt;1.1. – Il ricorrente dubita sotto due profili della legittimità costituzionale delle disposizioni regionali impugnate. In particolare, quanto al primo profilo, poiché esse sarebbero state adottate in assenza dei presupposti e delle condizioni poste dall’art. 9 della direttiva 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici), riprodotta senza alcuna modificazione sostanziale nell’art. 9 della direttiva 2009/147/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici). Quanto al secondo, poiché le disposizioni censurate, le quali disciplinano entrambe la cattura di uccelli da utilizzare quali richiami vivi nell’esercizio della attività venatoria, sarebbero state adottate in mancanza del parere favorevole reso dal competente Istituto superiore per la fauna selvatica (ISPRA), come, invece, prescriverebbe l’art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).&lt;br /&gt;2. – Preliminarmente, tenuto conto delle evidenti ragioni di connessione fra i ricorsi, i due giudizi debbono essere riuniti, così da essere definiti con un’unica decisione.&lt;br /&gt;3. – Con riguardo alla violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., la questione è fondata.&lt;br /&gt;3.1. – Questa Corte, infatti, già con la recente sentenza n. 266 del 2010, è stata chiamata a scrutinare delle disposizioni normative adottate dalla Regione Lombardia e dalla Regione Toscana aventi ad oggetto la disciplina della cattura dei richiami vivi. In quella occasione è stato precisato che l’art. 9 della direttiva 2009/147/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici) prevede che gli Stati membri, «sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti», possano derogare alle misure di protezione poste dalla medesima direttiva per il conseguimento di una serie di interessi generali tassativamente indicati fra i quali, per quanto riguarda il presente giudizio, quello di «consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di uccelli in piccole quantità».&lt;br /&gt;Il carattere eccezionale del potere in questione è stato peraltro ribadito anche dalla giurisprudenza comunitaria (in particolare, con riferimento alla previsione, peraltro avente lo stesso tenore di quella ora richiamata, contenuta nell’art. 9 della direttiva 79/409/CEE: Corte di giustizia CE, 8 giugno 2006, causa C-118/94), secondo la quale l’autorizzazione degli Stati membri a derogare al divieto generale di cacciare le specie protette è subordinata alla adozione di misure di deroga dotate di una motivazione che faccia riferimento esplicito e adeguatamente circostanziato alla sussistenza di tutte le condizioni prescritte dall’art. 9, paragrafi 1 e 2.&lt;br /&gt;Detti requisiti, infatti, perseguono il duplice scopo di limitare le deroghe allo stretto necessario e di permettere la vigilanza degli organi comunitari a ciò preposti.&lt;br /&gt;In particolare, il paragrafo 2 dell’art. 9 della citata direttiva prevede che le deroghe debbano menzionare: a) le specie che formano oggetto delle medesime; b) i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione autorizzati; c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere applicate; d) l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone; e) i controlli che saranno effettuati.&lt;br /&gt;Alla luce di tali considerazioni, dunque, il rispetto del vincolo comunitario derivante dall’art. 9 della direttiva 79/409/CEE (oggi art. 9 della direttiva 2009/147/CE) impone l’osservanza dell’obbligo della puntuale ed espressa indicazione della sussistenza di tutte le condizioni in esso specificamente indicate, e ciò a prescindere dalla natura (amministrativa ovvero legislativa) del tipo di atto in concreto utilizzato per l’introduzione della deroga al divieto di caccia e di cattura degli esemplari appartenenti alla fauna selvatica stabilito agli articoli da 5 a 8 della medesima direttiva.&lt;br /&gt;Chiarito quanto sopra, rileva questa Corte che, per ciò che concerne la legge regionale della Lombardia n. 16 del 2010, la quale riproduce in termini sostanzialmente testuali il contenuto della legge regionale n. 19 del 2009, valgono le medesime considerazioni già svolte riguardo a quest’ultima nella citata sentenza n. 266 del 2010; cioè che in essa vi è la completa omissione di qualsiasi cenno in ordine alla sussistenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla direttiva.&lt;br /&gt;Quanto all’art. 2 della legge regionale della Toscana n. 50 del 2010, anche se è dato riscontrare nel suo preambolo, rispetto a quanto contenuto in quello della legge regionale n. 53 del 2009, lo sviluppo di qualche ulteriore linea argomentativa, va tuttavia evidenziato che, non diversamente che per il passato, è fondata su di una mera petizione di principio la affermazione secondo la quale «Non esiste al momento altra condizione soddisfacente a fronte delle richieste pervenute se non quella del metodo delle catture» (punto 11 del preambolo della legge regionale n. 50 del 2010), non essendo affatto chiarito perché una campagna di allevamento in cattività, tempestivamente promossa e realizzata, non sia idonea a fornire il fabbisogno necessario di richiami vivi, in tal modo costituendo, secondo le prescrizioni rese in sede consultiva dall’ISPRA, «una valida alternativa alla cattura» dei medesimi.&lt;br /&gt;L’affermazione della illegittimità costituzionale delle norme censurate per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. assorbe l’ulteriore profilo di censura sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri.&lt;br /&gt;Parimenti assorbita viene ad essere la questione della sospensione dell’efficacia delle disposizioni legislative impugnate posta nei ricorsi (sentenze n. 326 e n. 10 del 2010).&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;a name="dispositivo"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#cc0000;"&gt;per questi motivi&lt;br /&gt;LA CORTE COSTITUZIONALE&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ffff00;"&gt;riuniti i giudizi,&lt;br /&gt;dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 21 settembre 2010, n. 16, recante «Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2010/2011, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi)»;&lt;br /&gt;dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge regionale della Toscana 6 ottobre 2010, n. 50, recante «Disciplina dell’attività di cattura di uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili per l’anno 2010 ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell’articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)».&lt;br /&gt;Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2011.&lt;br /&gt;F.to:&lt;br /&gt;Paolo MADDALENA, Presidente&lt;br /&gt;Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore&lt;br /&gt;Gabriella MELATTI, Cancelliere&lt;br /&gt;Depositata in Cancelleria il 15 giugno 2011.&lt;br /&gt;Il Direttore della Cancelleria&lt;br /&gt;F.to: MELATTI&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Dalla Corte Costituzionale:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Entra nel circuito del &lt;a href="http://www.religionepagana.it/presentazionepaganesimo/indicepaganesimo.html"&gt;pensiero religioso, sociale, economico ed etico della Religione Pagana&lt;/a&gt;!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;23 giugno 2011&lt;br /&gt;Claudio Simeoni&lt;br /&gt;Meccanico&lt;br /&gt;Apprendista Stregone&lt;br /&gt;Guardiano dell’Anticristo&lt;br /&gt;P.le Parmesan, 8&lt;br /&gt;30175 – Marghera Venezia&lt;br /&gt;Tel. 3277862784&lt;br /&gt;e-mail &lt;a href="mailto:claudiosimeoni@libero.it"&gt;claudiosimeoni@libero.it&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3651151241045917012-2920613083311328877?l=societcivileecostituzione.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/feeds/2920613083311328877/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/2011/06/la-corte-costituzionale-con-la-sentenza.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3651151241045917012/posts/default/2920613083311328877'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3651151241045917012/posts/default/2920613083311328877'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/2011/06/la-corte-costituzionale-con-la-sentenza.html' title='La Corte Costituzionale con la sentenza 190/2011 ha fermato l&apos;attività di terrorismo ed eversione della Regione Lombardia e Toscana'/><author><name>Claudio Simeoni</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07373925047996496230</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-SlafIEim87k/TgPF2Q51_JI/AAAAAAAACXk/Ikdz2Rf8aJs/s72-c/cortecostituzionale.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3651151241045917012.post-208470487182154637</id><published>2011-05-12T18:34:00.000+02:00</published><updated>2011-05-13T22:40:22.106+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='2011'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='arresto'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='immediato'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Corte Costituzionale'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='sentenza 164'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='omicidio'/><title type='text'>Corte Costituzionale, sentenza N. 164/2011 - No alla galera come campo di concentramento voluto da Maroni e Silvio Berlusconi</title><content type='html'>&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-INDnvOQIFYk/TcwNhcHHOGI/AAAAAAAACS4/JESXLNIcOVs/s1600/sangiuliano4.jpg"&gt;&lt;img style="MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 320px; FLOAT: right; HEIGHT: 182px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5605870504302295138" border="0" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/-INDnvOQIFYk/TcwNhcHHOGI/AAAAAAAACS4/JESXLNIcOVs/s320/sangiuliano4.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:85%;color:#33ff33;"&gt;Quando si impone un'ideolgia come quella in foto, omicidi e violenza sessuale alle donne, sono inevitabili. Per rimuovere la violenza sessuale e gli omicidi nella società è necessario rimuovere questa ideologia, non trasformare le galere in un campo di concentramento come vorrebbe Silvio Berlusconi e Roberto Maroni, sbattendosene le pal..le delle leggi dello Stato. Leggi che violano le leggi sono degli atti di terrorismo contro i cittadini.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Lo ripeto ancora una volta assieme alla Corte Costituzionale: NON SI POSSONO COSTRUIRE IN ITALIA I CAMPI DI CONCENTRAMENTO...&lt;br /&gt;Questo va detto non solo a Maroni, che sull’ideologia dei campi di concentramento e della galera a tutti i costi ha costruito la sua ideologia di morte, ma a Silvio Berlusconi e a parlamentari che continuano ad ignorare le leggi mettendo in atto azioni delittuose e criminali come la modifica illegale del Codice di procedura Penale.&lt;br /&gt;Io capisco che la persona che riceve un torto percepisce quel torto come assoluto e a quel torto vuole immediatamente risposte assolute, ma qui si tratta di modificare la struttura sociale. Se non si rimuovono le cause sociali che portano le persone a commettere delitti, non si può costruire i campi di concentramento per ogni azione che un Parlamento, composto da individui moralmente corrotti, ritiene di sbarazzarsi come se fosse un prurito.&lt;br /&gt;Esistono leggi che il Parlamento non può violare.&lt;br /&gt;Fintanto che si imporrà ai bambini l’educazione del criminale in croce, certamente una volta adulti spesso, identificandosi con lui, faranno reati anche gravi nel tentativo di risolvere le contraddizioni che incontrano nella vita. Ma non si può imporre l’ideologia del criminale in croce ai bambini e poi fare leggi per perseguitarli perché si identificano col criminale in croce. Fintanto che Maroni, Bossi, Berlusconi, Calderoli, Tremonti, spacceranno l’ideologia del criminale in croce che dice “o fai quello che voglio io o io ti ammazzo”, non possono pretendere di ammazzare a loro volta le persone (rinchiudendole arbitrariamente in carcere come magistrati corrotti e vigliacchi fecero con me sfruttando l’impunità alla torture che loro mi avevano inflitto) per i loro pruriti.&lt;br /&gt;Così la Corte Costituzionale è stata chiamata a redimere la questione.&lt;br /&gt;Il terrorismo del Parlamento della Repubblica che sputa sulle leggi e mette in atto azioni delittuose è o non è un atto di terrorismo contro le persone che vengono sottratte alle norme della società civile?&lt;br /&gt;Con la sentenza N. 164 del 2011 la Corte Costituzionale dichiara illegittima la parificazione della carcerazione preventiva dell’omicida con quella del mafioso. Un’uguaglianza messa in atto da una mente corrotta e contorta che ha pensato bene di infischiarsene delle leggi dello Stato e sparare nella testa dei cittadini: si chiama TERRORISMO!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dice la Corte Costituzionale:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff6666;"&gt;per questi motivi&lt;br /&gt;LA CORTE COSTITUZIONALE&lt;br /&gt;riuniti i giudizi,&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 575 del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.&lt;br /&gt;Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2011.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fintanto che Silvio Berlusconi, Tremonti, Calderoli, Carfagna, Gelmini, ecc. costringono i bambini a fagocitare il Magnificat cattolico, è chiaro che vengono spinti dal governo e dallo Stato italiano a veicolare le loro pulsioni sessuali mediante ANCHE la violenza sessuale sui bambini e sulle donne. Esecrare la violenza sessuale, dopo che si sono esaltati i principi dogmatici da cui prende avvio, è un comportamento da vigliacchi. Un comportamento di cui si devono vergognare i Parlamentari che hanno votato i provvedimenti cassati dimostrando un assoluto disprezzo per le leggi e le norme della società civile.&lt;br /&gt;Riporto l’intera sentenza n. 164 del 2011.&lt;br /&gt;Ricordo che sono atti criminali le delibere di sindaci come Variati, Zanonato e altri nel Veneto contro le donne che loro chiamano “prostitute” e contro coloro che tendono la mano per una moneta: sono atti di terrorismo contro la Costituzione della Repubblica che censurando comportamenti assolutamente legittimi, di fatto tendono a portare nella società comportamenti propri delle società medioevali. Sono atti finalizzati a seminare terrorismo fra persone deboli e socialmente fragili ed è quanto di più vigliacco ed infame si possa fare nella società tenendo presente che questi sindaci truffano i cittadini, spacciando come dosi di eroina e promettendo miracoli, la Madonna di Monte Berico e il criminale, responsabile di genocidio, Antonio da Padova.&lt;br /&gt;Riporto l’intera sentenza della Corte Costituzionale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Entra nel circuito del &lt;a href="http://www.religionepagana.it/presentazionepaganesimo/indicepaganesimo.html"&gt;pensiero religioso, sociale, economico ed etico della Religione Pagana&lt;/a&gt;!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;12 maggio 2011&lt;br /&gt;Claudio Simeoni&lt;br /&gt;Meccanico&lt;br /&gt;Apprendista Stregone&lt;br /&gt;Guardiano dell’Anticristo&lt;br /&gt;P.le Parmesan, 8&lt;br /&gt;30175 – Marghera Venezia&lt;br /&gt;Tel. 3277862784&lt;br /&gt;e-mail &lt;a href="mailto:claudiosimeoni@libero.it"&gt;claudiosimeoni@libero.it&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#33ffff;"&gt;SENTENZA N. 164&lt;br /&gt;ANNO 2011&lt;br /&gt;REPUBBLICA ITALIANA&lt;br /&gt;IN NOME DEL POPOLO ITALIANO&lt;br /&gt;LA CORTE COSTITUZIONALE&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style="color:#ffcc66;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ffcc66;"&gt;composta dai signori: Presidente: Paolo MADDALENA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,&lt;br /&gt;ha pronunciato la seguente&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;strong&gt;SENTENZA&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, promossi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con ordinanza del 1° ottobre 2010 e dal Tribunale di Lecce con ordinanza del 18 novembre 2010, iscritte rispettivamente ai nn. 389 del registro ordinanze 2010 e 6 del registro ordinanze 2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell’anno 2010 e n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2011.&lt;br /&gt;Visti l’atto di costituzione di L. G. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;&lt;br /&gt;udito nell’udienza pubblica del 19 aprile 2011 e nella camera di consiglio del 20 aprile 2011 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;&lt;br /&gt;uditi l’avvocato Pantaleo Cannoletta per L. G. e l’avvocato dello Stato Massimo Bachetti per il Presidente del Consiglio dei ministri.&lt;br /&gt;&lt;a name="fatto"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff6666;"&gt;Ritenuto in fatto&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;1.1. – Con ordinanza depositata il 18 novembre 2010, il Tribunale di Lecce, sezione per il riesame, ha proposto, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 575 del codice penale (omicidio volontario), è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.&lt;br /&gt;Il giudice a quo è investito dell’appello, proposto dal difensore di una persona imputata di omicidio volontario in concorso, avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, emessa il 20 agosto 2010 dalla Corte di assise di appello di Lecce.&lt;br /&gt;Al riguardo, il rimettente riferisce che, dopo la convalida di un provvedimento di fermo, all’interessata era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 21 luglio 2008. A seguito di impugnazione del difensore, il Tribunale rimettente, con ordinanza del 19 settembre 2008 – non impugnata dal pubblico ministero – aveva, peraltro, disposto la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari.&lt;br /&gt;Entrato in vigore l’art. 2 del decreto-legge n. 11 del 2009, il pubblico ministero aveva chiesto e ottenuto il ripristino della misura carceraria, alla luce della nuova disciplina recata dalla novella. Il difensore aveva quindi presentato una nuova istanza di sostituzione alla Corte di assise di appello di Lecce (a ciò competente, essendo stata l’imputata condannata, nelle more, da detta Corte alla pena di sedici anni e due mesi di reclusione): istanza motivata tanto con l’asserita incompatibilità delle condizioni di salute dell’imputata con la custodia carceraria, quanto con la dedotta illegittimità costituzionale del nuovo testo dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. L’ordinanza di rigetto di tale istanza era stata, infine, impugnata con l’appello sul quale il giudice a quo è chiamato a pronunciarsi.&lt;br /&gt;Quanto alla rilevanza della questione, il rimettente osserva che, nel caso di specie, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è fuori discussione, essendo stata l’imputata già condannata in grado di appello.&lt;br /&gt;Per quel che concerne, poi, le esigenze cautelari, il Tribunale aveva già accertato, con la citata ordinanza del 19 settembre 2008, che le esigenze di cui all’art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. (connesse al pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede) potevano essere soddisfatte con la meno gravosa misura degli arresti domiciliari. Ciò, in quanto «la peculiarità del caso – a carattere reattivo a fronte di una lunga storia di violenze subite – e la presenza nella vicenda di un uomo di ben maggiore esperienza […], con precedenti specifici», induceva a riconoscere alla donna «un ruolo servente» nel fatto, tale da delineare una pericolosità attenuata, tanto più che la stessa non risultava «avere mai violato gli ordini dell’autorità».&lt;br /&gt;Rispetto a tale valutazione – divenuta «giudicato cautelare», stante la mancata impugnazione del provvedimento da parte del pubblico ministero – non sarebbe intervenuto alcun elemento di novità, atto a far supporre un aggravamento delle esigenze cautelari. L’unico dato nuovo – di ordine normativo – sarebbe costituito dalla preclusione introdotta dalla novella legislativa modificativa dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in forza della quale, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza per una serie di reati – tra cui quello di omicidio volontario – «è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari».&lt;br /&gt;La questione di costituzionalità risulterebbe, pertanto, dirimente ai fini della decisione da assumere nel procedimento a quo: ciò, tenuto conto anche dell’infondatezza del primo dei motivi di appello, dovendosi escludere – alla luce dell’espletata consulenza medico-legale – che le condizioni di salute dell’interessata siano realmente incompatibili con la custodia carceraria.&lt;br /&gt;Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo rileva come questa Corte, con la sentenza n. 265 del 2010, abbia già dichiarato costituzionalmente illegittima la norma censurata, per contrasto con gli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli artt. 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater cod. pen., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.&lt;br /&gt;Ad avviso del giudice a quo, le medesime considerazioni poste a base di tale pronuncia – considerazioni che il rimettente riproduce integralmente nell’ordinanza di rimessione – varrebbero anche in rapporto al delitto di omicidio. In particolare, allo stesso modo dei delitti a sfondo sessuale oggetto della sentenza n. 265 del 2010, neppure il reato di omicidio potrebbe essere assimilato, sotto il profilo che interessa, ai delitti di mafia, relativamente ai quali tanto questa Corte (con l’ordinanza n. 450 del 1995) che la Corte europea dei diritti dell’uomo (con la sentenza 6 novembre 2003, Pantano contro Italia) hanno ritenuto giustificabile la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, sancita dalla norma denunciata. I diversi fatti concreti, riferibili al paradigma punitivo di cui all’art. 575 cod. pen., risulterebbero, infatti, anch’essi marcatamente eterogenei sul piano del disvalore – come attesterebbero i casi dell’omicidio determinato da dolo d’impeto, o commesso in stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, ovvero per motivi di particolare valore morale o sociale – e, soprattutto, potrebbero far emergere esigenze cautelari suscettibili di essere soddisfatte con misure diverse e meno gravose della custodia carceraria.&lt;br /&gt;Tali circostanze farebbero sì che la presunzione censurata si ponga in contrasto sia con l’art. 3 Cost., per l’ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi al delitto in questione a quelli concernenti i delitti di mafia, nonché per l’irrazionale assoggettamento ad un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi concrete riconducibili al relativo paradigma punitivo; sia con l’art. 13, primo comma, Cost., quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale – ispirato al principio del «minimo sacrificio necessario» – cui la disposizione denunciata deroga; sia, infine, con l’art. 27, secondo comma, Cost., in quanto attribuirebbe alla coercizione processuale tratti funzionali tipici della pena, in contrasto con la presunzione di non colpevolezza dell’imputato prima della condanna definitiva.&lt;br /&gt;1.2. – È intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.&lt;br /&gt;La difesa dello Stato ricorda come questa Corte abbia affermato – in particolare, con l’ordinanza n. 450 del 1995 – che mentre l’apprezzamento delle esigenze cautelari deve essere lasciato al giudice, la scelta della misura può bene essere operata in via generale dal legislatore, nei limiti della ragionevolezza e del corretto bilanciamento dei beni coinvolti.&lt;br /&gt;L’assoluta gravità del delitto di omicidio e la pericolosità sociale della persona sottoposta alla misura – persona che, nella specie, è stata condannata tanto in primo grado che in appello – accomunerebbero, d’altro canto, il delitto in questione a quelli di tipo mafioso, rispetto ai quali la Corte, con la medesima ordinanza, ha ritenuto ragionevole l’imposizione della misura carceraria.&lt;br /&gt;1.3. – Si è costituita, altresì, L. G., imputata nel giudizio a quo, chiedendo che la questione venga accolta.&lt;br /&gt;La difesa della parte privata rileva come la norma oggetto di scrutinio debba ritenersi del tutto irragionevole nella parte in cui equipara il reato di omicidio volontario, non soltanto ai delitti previsti dall’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., ma anche a quelli di cui agli artt. 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-octies cod. pen. Nonostante la sua gravità, l’omicidio può essere, infatti, commesso con diversi gradi di dolo, compreso il dolo eventuale; può trovare giustificazioni «condivise» dalla collettività (motivi di particolare valore morale e sociale); può essere realizzato sotto l’impulso di uno stato d’ira determinato da fatto ingiusto altrui (artt. 62, numeri 2 e 3, cod. pen.): evenienze tutte difficilmente configurabili, per contro, tanto in rapporto ai delitti di mafia o di criminalità organizzata, quanto in relazione a reati a sfondo sessuale, quali l’induzione alla prostituzione minorile, la pornografia minorile o le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.&lt;br /&gt;Di ciò sarebbe puntuale riprova il caso oggetto del giudizio a quo, che, al momento dell’entrata in vigore dell’art. 2 del decreto-legge n. 11 del 2009, vedeva l’imputata agli arresti domiciliari per effetto di provvedimento emesso in sede di impugnazione cautelare e non censurato dal pubblico ministero, in quanto coinvolta in una vicenda «tanto grave quanto triste, maturata in un contesto sociale, culturale ed affettivo molto degradato». L’imputata si sarebbe, infatti, legata sentimentalmente a un pericoloso e violento pregiudicato (la vittima dell’omicidio), che per anni l’avrebbe costretta a prostituirsi, lucrando sui proventi di tale attività. Avendo quindi conosciuto il coimputato, avrebbe cercato invano di «emanciparsi» dal precedente compagno, il quale, anziché rassegnarsi alla nuova relazione, avrebbe compiuto gravi atti di intimidazione, diretta e indiretta, contro l’imputata e il rivale.&lt;br /&gt;In tale prospettiva, le medesime ragioni che hanno indotto la Corte a dichiarare costituzionalmente illegittimo l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento ai delitti di cui agli artt. 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater cod. pen. giustificherebbero, e a più forte ragione, analoga declaratoria di illegittimità costituzionale in rapporto all’omicidio.&lt;br /&gt;1.4. – L’Avvocatura dello Stato ha depositato memoria illustrativa, con la quale ha eccepito l’inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, assumendo che il giudice a quo avrebbe omesso di verificare la concreta sussistenza, nel caso di specie, delle esigenze cautelari, la cui presenza comunque condiziona, ai sensi della norma denunciata, l’applicazione della misura carceraria nei confronti della persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza per il reato di omicidio.&lt;br /&gt;Nel merito, la difesa dello Stato ribadisce l’insussistenza della denunciata violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, tenuto conto della gravità del reato di cui si discute, lesivo del supremo bene della vita.&lt;br /&gt;Parimenti infondata sarebbe la censura di violazione dell’art. 13 Cost., giacché la norma denunciata rispetta tanto la riserva di legge, quanto la riserva di giurisdizione in esso previste. Inconferente risulterebbe, infine, il riferimento alla presunzione di non colpevolezza (art. 27, secondo comma, Cost.), trattandosi di parametro estraneo – in base alle indicazioni della giurisprudenza costituzionale – all’assetto delle misure cautelari restrittive della libertà personale, che operano su un piano distinto da quello della condanna e della pena.&lt;br /&gt;2.1. – Identica questione di legittimità costituzionale è sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con ordinanza del 1° ottobre 2010.&lt;br /&gt;Il giudice a quo è chiamato a pronunciarsi sull’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, presentata il 28 settembre 2010 dal difensore dell’imputato, condannato in primo grado a dieci anni di reclusione per concorso in omicidio volontario: istanza motivata con la sensibile attenuazione delle esigenze cautelari, in considerazione della decisiva collaborazione prestata dall’imputato all’autorità inquirente e della sua «sicura resipiscenza».&lt;br /&gt;Ad avviso del rimettente – conformemente al parere espresso dal pubblico ministero – le esigenze cautelari dovrebbero ritenersi effettivamente attenuate, anche se non completamente cessate, così da poter essere soddisfatte con la misura meno costrittiva richiesta dalla difesa. All’accoglimento dell’istanza osterebbe, tuttavia, la presunzione iuris et de iure di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere sancita dal vigente testo dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Andrebbe, infatti, esclusa la praticabilità – prospettata dalla difesa – di un’estensione in via analogica all’omicidio volontario della norma risultante dalla sentenza di questa Corte n. 265 del 2010, riferita esclusivamente ai delitti di cui agli artt. 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater cod. pen.: donde la rilevanza della questione.&lt;br /&gt;Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo svolge argomentazioni del tutto analoghe a quelle del Tribunale di Lecce. In particolare, assume che neppure in rapporto all’omicidio volontario sarebbe ravvisabile la ratio ritenuta idonea a giustificare la censurata presunzione assoluta con riguardo ai delitti di mafia. Per quanto gravi, i fatti che integrano il delitto punito dall’art. 575 cod. pen. presenterebbero disvalori ampiamente differenziabili e, soprattutto, potrebbero manifestare esigenze cautelari affrontabili con misure diverse dalla custodia carceraria. Ben diversa può essere, infatti, l’intensità del dolo dell’omicida – da quello eventuale o alternativo a quello premeditato – così come marcatamente dissimili possono risultare le stesse condotte costitutive del reato, trattandosi di fattispecie a forma libera; laddove, al contrario, già sotto il profilo strutturale il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso è a dolo specifico e a condotta vincolata.&lt;br /&gt;2.2. – È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.&lt;br /&gt;Richiamando l’ordinanza n. 450 del 1995 di questa Corte, la difesa dello Stato assume che, nel caso di specie, la scelta legislativa di imporre, in presenza di esigenze cautelari, la misura carceraria non può essere considerata irragionevole, ove si consideri che il delitto di omicidio offende il bene fondamentale, di rilevanza costituzionale, della vita.&lt;br /&gt;La norma censurata non lederebbe neppure l’art. 13, primo comma, Cost., essendo stato rispettato il principio della riserva di legge in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale. Né, da ultimo, si comprenderebbe come detta norma possa essere ritenuta incompatibile con la presunzione di non colpevolezza dell’imputato, sancita dall’art. 27 Cost.&lt;br /&gt;&lt;a name="diritto"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff6666;"&gt;Considerato in diritto&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;1. – Il Tribunale di Lecce e il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano dubitano della legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 575 del codice penale (omicidio volontario), è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.&lt;br /&gt;I rimettenti reputano estensibili ai procedimenti relativi al delitto di omicidio le ragioni che hanno indotto questa Corte, con la sentenza n. 265 del 2010, a dichiarare costituzionalmente illegittima la norma censurata, nei termini dianzi indicati, con riferimento a taluni delitti a sfondo sessuale (artt. 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater cod. pen.).&lt;br /&gt;Al pari di tali delitti, neanche il reato di omicidio potrebbe essere infatti assimilato, sotto il profilo in esame, ai delitti di mafia, relativamente ai quali tanto questa Corte che la Corte europea dei diritti dell’uomo hanno ritenuto giustificabile la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, sancita dalla norma censurata. Per quanto gravi, i fatti che integrano il delitto punito dall’art. 575 cod. pen. presenterebbero disvalori ampiamente differenziabili, sia sul piano della condotta (trattandosi di reato a forma libera) che su quello dell’elemento psicologico – come attesterebbero i casi dell’omicidio commesso con dolo eventuale o d’impeto, o per reazione all’altrui provocazione, ovvero, ancora, per motivi di particolare valore morale o sociale – e, soprattutto, potrebbero bene proporre esigenze cautelari affrontabili con misure diverse dalla custodia carceraria.&lt;br /&gt;La presunzione censurata verrebbe, di conseguenza, a porsi in contrasto – conformemente a quando deciso dalla citata sentenza n. 265 del 2010 – con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di inviolabilità della libertà personale (art. 13, primo comma, Cost.), nonché con la presunzione di non colpevolezza (art. 27, secondo comma, Cost.).&lt;br /&gt;2. – Le ordinanze di rimessione propongono questioni identiche, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione.&lt;br /&gt;3. – L’eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza, formulata dall’Avvocatura dello Stato in rapporto alla questione proposta dal Tribunale di Lecce, non è fondata.&lt;br /&gt;A prescindere da ogni altra considerazione – connessa al fatto che, in base alla norma denunciata, la sussistenza delle esigenze cautelari è oggetto di presunzione relativa, e che, con l’appello cautelare di cui il rimettente è investito (soggetto all’ordinario principio devolutivo: art. 597 cod. proc. pen.), il difensore non risulta aver mosso contestazioni sul punto – è dirimente il rilievo che, contrariamente a quanto assume la difesa dello Stato, il giudice a quo ha comunque motivato in ordine alla configurabilità, nel caso di specie, del periculum libertatis. Il rimettente ha, infatti, richiamato la propria ordinanza del 19 settembre 2008 (emessa in accoglimento di precedente impugnazione della difesa), con la quale aveva ritenuto che le esigenze cautelari – pure ravvisabili – di cui all’art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. potevano essere soddisfatte con gli arresti domiciliari, precisando che tale valutazione resta tuttora valida, non essendo sopravvenuti nuovi elementi di ordine fattuale.&lt;br /&gt;4. – Nel merito, la questione è fondata.&lt;br /&gt;5. – Con la sentenza n. 265 del 2010, questa Corte ha già dichiarato costituzionalmente illegittima la norma censurata, nella parte in cui sancisce una presunzione assoluta – anziché soltanto relativa – di adeguatezza della sola custodia in carcere a soddisfare le esigenze cautelari nei confronti della persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza per taluni delitti a sfondo sessuale: in particolare, per i reati di induzione o sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale e atti sessuali con minorenne (artt. 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater cod. pen.).&lt;br /&gt;5.1. – Nell’occasione, la Corte ha rilevato come i limiti di legittimità delle misure cautelari – nell’ambito della cui disciplina si colloca la disposizione scrutinata – risultino espressi, a fronte del principio di inviolabilità della libertà personale (art. 13, primo comma, Cost.) – oltre che dalle riserve di legge e di giurisdizione (art. 13, secondo e quarto comma, Cost.) – anche e soprattutto dalla presunzione di non colpevolezza (art. 27, secondo comma, Cost.), a fronte della quale le restrizioni della libertà personale dell’indagato o dell’imputato nel corso del procedimento debbono assumere connotazioni nitidamente differenziate da quelle della pena, irrogabile solo dopo l’accertamento definitivo della responsabilità.&lt;br /&gt;Ulteriore indefettibile corollario dei principi costituzionali di riferimento è che la disciplina della materia debba essere ispirata al criterio del «minore sacrificio necessario» (sentenza n. 295 del 2005): la compressione della libertà personale dell’indagato o dell’imputato va contenuta, cioè, entro i limiti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari riconoscibili nel caso concreto. Ciò impegna il legislatore, da una parte, a strutturare il sistema cautelare secondo il modello della “pluralità graduata”, predisponendo una gamma alternativa di misure, connotate da differenti gradi di incidenza sulla libertà personale; dall’altra, a prefigurare meccanismi “individualizzanti” di selezione del trattamento cautelare, coerenti e adeguati alle esigenze configurabili nelle singole fattispecie concrete.&lt;br /&gt;Questo insieme di indicazioni costituzionali trova puntuale espressione nella disciplina generale dettata dal codice di procedura penale. A fronte della tipizzazione di un “ventaglio” di misure, di gravità crescente (artt. 281-285), il criterio di «adeguatezza» (art. 275, comma 1) – dando corpo al principio del «minore sacrificio necessario» – impone, difatti, al giudice di scegliere la misura meno afflittiva tra quelle astrattamente idonee a tutelare le esigenze cautelari ravvisabili nel caso concreto.&lt;br /&gt;Da tali coordinate si discosta vistosamente la disciplina dettata dal secondo e dal terzo periodo del comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen. – inserita tramite una serie di interventi novellistici – la quale stabilisce, rispetto ai soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per taluni delitti, una duplice presunzione: relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari; assoluta, quanto alla scelta della misura, reputando il legislatore adeguata, ove la presunzione relativa non risulti vinta, unicamente la custodia cautelare in carcere, senza alcuna possibile alternativa.&lt;br /&gt;Proprio per i marcati profili di scostamento rispetto al regime ordinario, la disciplina derogatoria – riferita, ai suoi esordi, ad un ampio ed eterogeneo parco di figure criminose – era stata circoscritta, a partire dal 1995 e in una prospettiva di recupero delle garanzie, ai soli procedimenti per delitti di mafia in senso stretto (art. 5, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 332, recante «Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa»). In tali limiti, essa aveva superato il vaglio tanto di questa Corte (ordinanza n. 450 del 1995), che della Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza 6 novembre 2003, Pantano contro Italia). Entrambe le Corti avevano, infatti, in vario modo valorizzato la specificità dei predetti delitti, la cui connotazione strutturale astratta (come reati associativi entro un contesto di criminalità organizzata di tipo mafioso, o come reati a questo comunque collegati) valeva a rendere «ragionevoli» le presunzioni in questione, e segnatamente quella di adeguatezza della sola custodia carceraria: trattandosi, in sostanza, della misura più idonea a neutralizzare il periculum libertatis connesso al verosimile protrarsi dei contatti tra imputato ed associazione.&lt;br /&gt;Con l’intervento novellistico del 2009 (art. 2, comma 1, lettere a e a-bis, del decreto-legge n. 11 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2009), il legislatore ha compiuto «un “salto di qualità” a ritroso», riespandendo l’ambito di applicazione della disciplina eccezionale a numerose altre fattispecie penali, in larga misura eterogenee fra loro quanto a oggettività giuridica (fatta eccezione per i delitti “a sfondo sessuale”), struttura e trattamento sanzionatorio.&lt;br /&gt;5.2. – Ciò premesso, questa Corte ha ribadito, nella citata sentenza n. 265 del 2010, che «le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit. In particolare, l’irragionevolezza della presunzione assoluta si coglie tutte le volte in cui sia “agevole” formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa (sentenza n. 139 del 2010)».&lt;br /&gt;Sotto tale profitto, ai delitti a sfondo sessuale allora in discussione non poteva estendersi la ratio giustificativa del regime derogatorio già ravvisata in rapporto ai delitti di mafia: ossia che dalla struttura stessa della fattispecie e dalle sue connotazioni criminologiche – legate alla circostanza che l’appartenenza ad associazioni di tipo mafioso implica un’adesione permanente ad un sodalizio criminoso di norma fortemente radicato nel territorio, caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali e dotato di particolare forza intimidatrice – deriva, nella generalità dei casi e secondo una regola di esperienza sufficientemente condivisa, una esigenza cautelare alla cui soddisfazione sarebbe adeguata solo la custodia in carcere (non essendo le misure “minori” sufficienti a troncare i rapporti tra l’indiziato e l’ambito delinquenziale di appartenenza, neutralizzandone la pericolosità).&lt;br /&gt;Per quanto odiosi e riprovevoli, i delitti in discorso – oltre a presentare disvalori nettamente differenziabili – possono essere, e spesso sono, meramente individuali e tali, per le loro connotazioni, da non postulare esigenze cautelari affrontabili solo con la massima misura. Sovente, inoltre, essi si manifestano all’interno di specifici contesti (ad esempio, quello familiare o scolastico o di particolari comunità), così che le esigenze cautelari possono trovare risposta in misure, diverse da quella carceraria e già previste allo scopo, che comportino l’esclusione coatta dal contesto: arresti domiciliari in luogo diverso dall’abitazione (art. 284 cod. proc. pen.), eventualmente accompagnati da particolari strumenti di controllo (quale il cosiddetto braccialetto elettronico: art. 275-bis); obbligo o divieto di dimora o anche solo di accesso in determinati luoghi (art. 283); allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis).&lt;br /&gt;Questa Corte ha formulato, altresì, due ulteriori precisazioni, di tutto rilievo anche ai presenti fini.&lt;br /&gt;In primo luogo, cioè, ha sottolineato che la ragionevolezza della soluzione normativa scrutinata non può essere rinvenuta neppure nella gravità astratta del reato, desunta dalla misura della pena o dall’elevato rango dell’interesse protetto: parametri, questi, significativi in sede di giudizio di colpevolezza, ma inidonei, di per sé, a fungere da elementi preclusivi ai fini della verifica della sussistenza di esigenze cautelari e del loro grado, che condiziona l’identificazione delle misure idonee a soddisfarle.&lt;br /&gt;In secondo luogo, si è rilevato che tanto meno la presunzione in esame potrebbe rimanere legittimata dall’esigenza di contrastare situazioni di allarme sociale, legate all’asserita crescita numerica di taluni delitti (convinzione che viceversa traspare dai lavori parlamentari relativi alla novella del 2009, almeno in rapporto ai reati sessuali). L’eliminazione o la riduzione dell’allarme sociale causato dal reato del quale l’imputato è accusato non può essere, infatti, annoverata tra le finalità della custodia cautelare, costituendo una funzione istituzionale della pena, perché presuppone la certezza circa il responsabile del delitto che ha provocato l’allarme.&lt;br /&gt;5.3. – Alla luce di tali rilievi, questa Corte ha quindi concluso che la norma impugnata violava, in parte qua, sia l’art. 3 Cost., per l’ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi ai delitti considerati a quelli concernenti i delitti di mafia, nonché per l’irrazionale assoggettamento ad un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi concrete riconducibili ai relativi paradigmi punitivi; sia l’art. 13, primo comma, Cost., quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale; sia, infine, l’art. 27, secondo comma, Cost., in quanto attribuiva alla coercizione processuale tratti funzionali tipici della pena.&lt;br /&gt;Al fine di ricondurre il sistema a sintonia con i valori costituzionali, non era peraltro necessario rimuovere integralmente la presunzione de qua, ma solo il suo carattere assoluto, che implicava una indiscriminata e totale negazione di rilievo al principio del “minore sacrificio necessario”. La previsione di una presunzione solo relativa di adeguatezza della custodia carceraria – atta a realizzare una semplificazione del procedimento probatorio suggerita da aspetti ricorrenti del fenomeno criminoso considerato, ma comunque superabile da elementi di segno contrario – non eccede, per contro, i limiti di compatibilità costituzionale, rimanendo per tale verso non censurabile l’apprezzamento legislativo circa la ordinaria configurabilità di esigenze cautelari nel grado più intenso.&lt;br /&gt;6. – Conformemente a quanto sostenuto dai giudici rimettenti, le considerazioni dianzi ricordate valgono, con gli opportuni adattamenti, anche in rapporto al delitto di omicidio volontario.&lt;br /&gt;Nonostante l’indiscutibile gravità del fatto – la quale peserà opportunamente nella determinazione della pena inflitta all’autore, quando ne sia riconosciuta in via definitiva la colpevolezza – anche nel caso dell’omicidio, la presunzione assoluta di cui si discute non può considerarsi, in effetti, rispondente a un dato di esperienza generalizzato, ricollegabile alla «struttura stessa» e alle «connotazioni criminologiche» della figura criminosa.&lt;br /&gt;Non si è, difatti, al cospetto di un reato che implichi o presupponga necessariamente un vincolo di appartenenza permanente a un sodalizio criminoso con accentuate caratteristiche di pericolosità – per radicamento nel territorio, intensità dei collegamenti personali e forza intimidatrice – vincolo che solo la misura più severa risulterebbe, nella generalità dei casi, in grado di interrompere. Al contrario, l’omicidio può bene essere, e sovente è, un fatto meramente individuale, che trova la sua matrice in pulsioni occasionali o passionali. I fattori emotivi che si collocano alla radice dell’episodio criminoso possono risultare, in effetti, correlati a speciali contingenze – come, ad esempio, per i fatti commessi in risposta a specifici comportamenti lato sensu provocatori della vittima – ovvero a tensioni maturate, in tempi più o meno lunghi, nell’ambito di particolari contesti, da quello familiare a quello dei rapporti socio-economici. Evenienze, queste, che – stando alla ricostruzione operata dal giudice a quo – ricorrerebbero puntualmente nella vicenda sulla quale è chiamato a pronunciarsi il Tribunale di Lecce, in cui il fatto delittuoso oggetto di contestazione si connoterebbe come episodio «a carattere reattivo a fronte di una lunga storia di violenze subite» dall’imputata, nell’ambito di una relazione affettiva in dissoluzione.&lt;br /&gt;Di conseguenza, in un numero tutt’altro che marginale di casi, le esigenze cautelari – pur non potendo essere completamente escluse – sarebbero suscettibili di trovare idonea risposta anche in misure diverse da quella carceraria, che valgano a neutralizzare il “fattore scatenante” o ad impedirne la riproposizione: e così, anzitutto, quanto ai fatti legati a particolari contesti, tramite misure che valgano comunque ad operare una forzosa separazione da questi dell’imputato o dell’indagato, nei termini già evidenziati dalla sentenza n. 265 del 2010. Donde, in conclusione, la carenza di una adeguata “base statistica” della presunzione assoluta in questione, pure incidente sul valore primario della libertà personale.&lt;br /&gt;Per il resto, non può che ribadirsi che – contrariamente a quanto sostenuto dall’Avvocatura dello Stato – né il primario rilievo dell’interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice, né esigenze di contenimento di eventuali situazioni di allarme sociale possono per altro verso valere, di per sé, come base di legittimazione della predetta presunzione assoluta. Di qui, dunque, l’esigenza costituzionale di trasformarla in presunzione solo relativa.&lt;br /&gt;7. – L’art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, cod. proc. pen. va dichiarato, pertanto, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 575 cod. pen., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.&lt;br /&gt;&lt;a name="dispositivo"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff6666;"&gt;per questi motivi&lt;br /&gt;LA CORTE COSTITUZIONALE&lt;br /&gt;riuniti i giudizi,&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 575 del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.&lt;br /&gt;Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2011.&lt;br /&gt;F.to:&lt;br /&gt;Paolo MADDALENA, Presidente&lt;br /&gt;Giuseppe FRIGO, Redattore&lt;br /&gt;Gabriella MELATTI, Cancelliere&lt;br /&gt;Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2011.&lt;br /&gt;Il Direttore della Cancelleria&lt;br /&gt;F.to: MELATTI&lt;br /&gt;----&lt;br /&gt;messo in blog da:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Entra nel circuito del &lt;a href="http://www.religionepagana.it/presentazionepaganesimo/indicepaganesimo.html"&gt;pensiero religioso, sociale, economico ed etico della Religione Pagana&lt;/a&gt;!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;12 maggio 2011&lt;br /&gt;Claudio Simeoni&lt;br /&gt;Meccanico&lt;br /&gt;Apprendista Stregone&lt;br /&gt;Guardiano dell’Anticristo&lt;br /&gt;P.le Parmesan, 8&lt;br /&gt;30175 – Marghera Venezia&lt;br /&gt;Tel. 3277862784&lt;br /&gt;e-mail &lt;a href="mailto:claudiosimeoni@libero.it"&gt;claudiosimeoni@libero.it&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3651151241045917012-208470487182154637?l=societcivileecostituzione.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/feeds/208470487182154637/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/2011/05/corte-costituzionale-sentenza-n-1642011.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3651151241045917012/posts/default/208470487182154637'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3651151241045917012/posts/default/208470487182154637'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/2011/05/corte-costituzionale-sentenza-n-1642011.html' title='Corte Costituzionale, sentenza N. 164/2011 - No alla galera come campo di concentramento voluto da Maroni e Silvio Berlusconi'/><author><name>Claudio Simeoni</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07373925047996496230</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/-INDnvOQIFYk/TcwNhcHHOGI/AAAAAAAACS4/JESXLNIcOVs/s72-c/sangiuliano4.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3651151241045917012.post-6021200008694074160</id><published>2011-05-05T18:00:00.004+02:00</published><updated>2011-05-05T18:07:04.207+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Silvio'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='mussolini'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Morante'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Berlusconi. Elsa'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='benito'/><title type='text'>Benito Mussolini e Silvio Berlusconi: immagini sovrapposte nelle parole di Elsa Morante</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;Ho ricevuto questa di Elsa Morante che mette in risalto la perfetta uguaglianza fra il terrorismo di Benito Mussolini e il terrorismo di Silvio Berlusconi nelle azioni e nelle relazioni fra sé e la società civile.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#000000;"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;Allora il terrorista Benito Mussolini impose agli italiani una guerra che fece 40milioni di morti, oggi Silvio Berlusconi impone agli Italiani di rinunciare all'uguaglianza Costituzionale per considerarlo al di fuori della legge e dei doveri che la legge gli impone. Ha costruito i campi di concentramento che chiama Centri di identificazione e di espulsione e ha trasformato le prigioni italiane che dovrebbero riabilitare i detenuti, in verie propri campi di concetramento aggravandole le condizioni e istigando, di fatto, allo sterminio per suicidio dei detenuti.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ffcc66;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ffcc66;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ffcc66;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ffcc66;"&gt;"Il capo del Governo si macchiò ripetutamente durante la sua carriera di delitti che, al cospetto di un popolo onesto, gli avrebbero meritato la condanna, la vergogna e la privazione di ogni autorità di governo.Perché il popolo tollerò e addirittura applaudì questi crimini?Una parte per insensibilità morale, una parte per astuzia, una parte per interesse e tornaconto personale.La maggioranza si rendeva naturalmente conto delle sue attività criminali, ma preferiva dare il suo voto al forte piuttosto che al giusto.Purtroppo il popolo italiano, se deve scegliere tra il dovere e il tornaconto, pur conoscendo quale sarebbe il suo dovere, sceglie sempre il tornaconto.Così un uomo mediocre, grossolano, di eloquenza volgare ma di facile effetto, è un perfetto esemplare dei suoi contemporanei.Presso un popolo onesto, sarebbe stato tutt'al più il leader di un partito di modesto seguito, un personaggio un po' ridicolo per le sue maniere, i suoi atteggiamenti, le sue manie di grandezza, offensivo per il buon senso della gente e causa del suo stile enfatico e impudico.In Italia è diventato il capo del governo. Ed è difficile trovare un più completo esempio italiano.Ammiratore della forza, venale, corruttibile e corrotto, cattolico senza credere in Dio, presuntuoso, vanitoso, fintamente bonario, buon padre di famiglia ma con numerose amanti, si serve di coloro che disprezza, si circonda di disonesti, di bugiardi, di inetti, di profittatori; mimo abile, e tale da fare effetto su un pubblico volgare, ma, come ogni mimo, senza un proprio carattere, si immagina sempre di essere il personaggio che vuole rappresentare." Elsa Morante&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3651151241045917012-6021200008694074160?l=societcivileecostituzione.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/feeds/6021200008694074160/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/2011/05/benito-mussolini-e-silvio-berlusconi.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3651151241045917012/posts/default/6021200008694074160'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3651151241045917012/posts/default/6021200008694074160'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/2011/05/benito-mussolini-e-silvio-berlusconi.html' title='Benito Mussolini e Silvio Berlusconi: immagini sovrapposte nelle parole di Elsa Morante'/><author><name>Claudio Simeoni</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07373925047996496230</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3651151241045917012.post-8967083013158849799</id><published>2011-04-30T14:26:00.006+02:00</published><updated>2011-04-30T14:42:14.606+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='truffa'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='danneggiamento società'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='broker'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Madoff parioli'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='terrorismo'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='crimini'/><title type='text'>Rendere illegale e punire come reato di terrorismo il brokeraggio bancario e finanziario</title><content type='html'>&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-zsqBjXhnCok/TbwBlnAnjTI/AAAAAAAACO4/_tRQlI639wo/s1600/borsa.jpg"&gt;&lt;img style="MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 160px; FLOAT: right; HEIGHT: 120px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5601353782180416818" border="0" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/-zsqBjXhnCok/TbwBlnAnjTI/AAAAAAAACO4/_tRQlI639wo/s320/borsa.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;I casi di broker legati alle banche e alle finanziarie che rapinano i loro clienti dei loro risparmi continuano ad assurgere agli onori della cronaca. Si tratta di atti di terrorismo che vengono messi in atto mediante l’appoggio delle banche e che hanno il solo fine di distruggere, mediante azioni illegali, il capitale accumulato dai cittadini qualunque sia il loro ceto sociale o la loro collocazione nel mondo del lavoro. Un’aggressione indiscriminata che come l’atto del bombarolo terrorista colpisce indiscriminatamente le sue vittime suscitando terrore e paura, così il broker finanziario colpisce indiscriminatamente quei cittadini che si trovano nella sua sfera di influenza suscitando panico e disperazione. Il fatto che la magistratura non abbia mai considerato questi crimini come atti di terrorismo finanziario e non li abbia mai perseguiti con l’aggravante di terrorismo considerando impunibile il criminale in croce che pretende di identificarsi col dio padrone, e pertanto in diritto di delinquere, non ha fatto altro che diffondere questo tipo di reato che gode di una condanna talmente irrisoria da risultare conveniente nell’assicurare a sé e ad altri ingiusto profitto. Le truffe dei broker sono talmente tante da diventare una vera e propria emergenza sociale. Parmalat, Alitalia, Cirio, sono solo casi eclatanti, ma decine di broker hanno dissipato capitali e risparmi in un vero e proprio assolto terroristico ai risparmi della società civile. Atti di terrorismo che colpiscono indiscriminatamente chi, per caso, si trova nella loro sfera d’azione criminale. Possiamo parlare del disastro messo in atto da questi terroristi mediante la diffusione dei titoli spazzatura che le banche, ancora oggi, tentano di piazzare rifilandoli a ignari risparmiatori senza che ci sia un adeguato intervento delle banche centrali: tutti agiscono in un medesimo disegno criminoso mirante a rapinare e distruggere la società civile. Al centro di queste operazioni ci sono i terroristi per eccellenza, lo IOR del Vaticano, che ha fatto della rapina sistematica ai cittadini italiani un vero e proprio sport di caccia al fesso di turno. Se lo Stato Italiano non finanziasse il Vaticano, sarebbe in pareggio. Un’attività volta al delinquere che non viene perseguita o punita se non dopo molti anni e con pene irrisorie tali da favorire un ulteriore delinquere. E’ uno dei casi in cui l’attività del terrorista è premiante nell’equilibrio fra delitto, danno sociale e pena “eventualmente” inflitta.&lt;br /&gt;Questo è uno dei casi in Veneto:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#cc0000;"&gt;Treviso. Truffa ai risparmiatori per oltre2 milioni: arrestato promotore finanziario&lt;br /&gt;Busso in carcere in Svizzera: si era inventato una banca e sipresentava con falsa laurea. I clienti rischiano sanzioni fiscali&lt;br /&gt;Giovedì 10 Febbraio 2011&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ffcc66;"&gt;TREVISO - Un numero ancora imprecisato di risparmiatori delle province di Treviso e Venezia sarebbero stati raggirati, negli ultimi mesi, da un promotore finanziario che avrebbe loro proposto investimenti con una rendita superiore al 10 per cento ma che, in realtà, avrebbe trattenuto le somme ricevute. L'indagine, per la quale risulta indagato Vitaliano Busso, 53 anni, residente a Mogliano Veneto (Treviso), è stata avviata grazie alla segnalazione di una famiglia di Vittorio Veneto a favore della quale l'uomo era già stato incaricato di gestire dei depositi loro intestati in una banca di Lugano (Svizzera). In particolare, i trevigiani avrebbero chiesto delucidazioni su una somma vicina ai 250 mila euro, affidata di recente al consulente. I coniugi parlarono con un dirigente di una banca locale, il cui logo era stato affiancato a quello di una banca svizzera inesistente nella carta intestata utilizzata da Busso per la documentazione delle transazioni. La segnalazione di presunte irregolarità all'istituto (vero) svizzero avrebbe determinato l'arresto immediato dell'uomo da parte delle autorità elvetiche. La polizia municipale di Treviso, a cui si devono le prime indagini, ha perquisito su richiesta del pubblico ministero Valeria Sanzari l'abitazione e l'ufficio di Treviso di Busso (il cui diploma di laurea è risultato falso), recuperando, secondo quanto si apprende, una contabilità regolare di operazioni lecite ed una seconda, parallela, di transazioni fantasma di cui sarebbero vittime i risparmiatori. La somma del denaro ricevuto in modo truffaldino sarebbe vicina ai 2,3 milioni di euro. Nei prossimi giorni gli investigatori cercheranno di raccogliere ulteriori segnalazioni di risparmiatori ad oggi ancora ignari del raggiro e, in particolare, di verificare se questi fossero o meno consapevoli dell'impiego del loro denaro in conti correnti di un paese estero, circostanza che potrebbe portare la magistratura a muovere anche nei loro confronti contestazioni almeno di natura fiscale.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Tratto da:&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;a href="http://www.ilgazzettino.it/articolo.php?ctc=0&amp;amp;id=138130&amp;amp;sez=NORDEST"&gt;http://www.ilgazzettino.it/articolo.php?ctc=0&amp;amp;id=138130&amp;amp;sez=NORDEST&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Sono i delinquenti terroristi che piacciono tanto ad Alemanno e Gentilini che per costruire disagio sociale massacra i ROM e i poveri rendendoli invisibili mediante la distruzione sistematica dei loro ricoveri e nello stesso tempo favorisce la rapina sistematica dei cittadini mediante un terrorismo distruttivo delle banche e delle finanziarie: le avete mai viste le ruspe entrare nella Banca d’Italia o nelle banche che rapinano i cittadini? Però Alemanno e Gentilini, per favorire gli atti di terrorismo dei broker e delle banche, distruggono i ricoveri dei rom e dei poveri: loro rubano un portafoglio, i broker milioni di euro:&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;"Negò i soldi anche ai malati gravi"&lt;br /&gt;il broker "pentito" accusa Lande&lt;br /&gt;"Il Madoff dei Parioli è un neofascista di Ordine Nuovo"&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;di FEDERICA ANGELI e FRANCESCO VIVIANO&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ffff00;"&gt;(30 aprile 2011) &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ffff00;"&gt;ROMA - Investitori "raccomandati" e clienti di serie B che, seppur malati, in pericolo di vita e bisognosi di soldi per potersi curare, non hanno riavuto indietro i loro risparmi. È quanto emerge dall'interrogatorio di Carlo Faberi, l'ultimo indagato nell'inchiesta sulla truffa dei Parioli, il quale rivela anche che Gianfranco Lande appartiene all'organizzazione neofascista "Ordine Nuovo" e che, minacciato dai Piromalli, nascose i figli all'estero perché gli esponenti del clan 'ndranghetista minacciarono di ucciderli. Sono le ultime novità dell'indagine sulla colossale stangata da 170 milioni di euro a vip, calciatori e politici della Roma bene. Un trattamento differente, dunque, quello che il Madoff dei Parioli riservava ai suoi truffati, a seconda della posizione sociale e del peso dell'investimento. A rivelarla è il broker della società Egp, Faberi, responsabile, secondo il pm Luca Tescaroli, di aver seguito le operazioni di scudo fiscale dei clienti di Lande &amp;amp; co. «C'erano persone che avevano veramente bisogno di denaro, io mi sono anche prodigato per farglielo riavere - ha spiegato l'operatore finanziario durante l'interrogatorio - ce n'era uno in particolare che aveva una cirrosi e aveva necessità di soldi per la dialisi. Ha ricevuto solo 5.000 euro», a fronte di un investimento di 60mila. C'è stato invece chi, non appena ne ha fatto richiesta, è stato risarcito seduta stante. Si tratta di un ingegnere «che aveva una grossa influenza su Lande ed è stato l'unico a riavere i soldi quando li ha chiesti». E c'è anche una cliente che «ha ricevuto un'attenzione maggiore rispetto ad altri» e che, guarda caso, aveva consegnato a Lande &amp;amp; co., un milione e mezzo di euro. Spunta poi un altro dettaglio sulla mente della truffa. Quando il pm chiede all'indagato se Lande, come risulta da alcune intercettazioni, appartenesse a qualche massoneria, Faberi così ha risposto. «Non so, ma non mi meraviglierei. Una volta, d'estate, lo vidi senza cravatta e sotto aveva il simbolo dell'ascia bipenne di "Ordine Nuovo". Sono sicuro che si trattasse di un'ascia a bipenne, perché conosco tale simbolo». Sul fronte delle indagini la procura ha chiesto ausilio alla polizia postale e delle comunicazioni per verificare comunicazioni telematiche e telefoniche tra Lande e i fratelli Piromalli, oltre a verifiche sui rapporti tra la gang dei Parioli e destinatari presenti alle Bahamas, in Lussemburgo, Svizzera, Libano, Malta e Regno Unito. Sui rapporti con la 'ndrangheta, è ancora Faberi a svelare un particolare. Dopo l'estorsione, i Piromalli armati di pistole, si presentarono da Lande con le foto dei figli. «So che nei giorni successivi i figli di Raffaella e Andrea Raspi e di Gianfranco Lande sono stati portati in altro luogo». &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Tratto da: &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;a href="http://www.repubblica.it/cronaca/2011/04/30/news/madoff_parioli-15555711/"&gt;http://www.repubblica.it/cronaca/2011/04/30/news/madoff_parioli-15555711/&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Se anziché essere stato un terrorista di Ordine Nuovo, con tutte le complicità Istituzionali che tale organizzazione ha avuto, fosse stato, non so, un Renato Curcio delle Brigate Rosse, tutta questa gente avrebbe dato i loro risparmi affinché li investisse? E’ una questione di collocazione mentale nella società in cui viviamo che fa si che colui che si dedica ad arraffare denaro o pone la sua azione al sevizio dell’aggressione ai più deboli (ad imitazione del dio dei cristiani e del criminale in croce) dia più garanzie ai ricchi e ai benestanti che non chi mette gratuitamente la propria azione al servizio di una società civile aggredita da Istituzioni di rapina. In un regime, come quello attuale in Italia retto dalla Costituzione della Repubblica, se da un lato la Costituzione promuove quei cittadini che “Ogni cittadino ha il dovere secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società...” dall’altro lato, la chiesa cattolica costringe a sottomettere i cittadini, fin dalla primissima infanzia, all’idea che “l’autorità deriva da dio...”. Questa educazione priva i cittadini della possibilità di soggettivare, far proprio, fagocitare, i principi Costituzionali costringendoli a pensare al padrone e a colui che aggredisce i cittadini poveri e fragili come a colui che compie un atto di “giustizia divina”. All’interno della contrapposizione fra l’indicazione morale della Costituzione e la coercizione morale della chiesa cattolica, l’individuo della società italiana trova più assonanze psichiche col terrorista di Ordine Nuovo che non col Curcio delle Brigate Rosse. In questa contrapposizione fra caratteri psichici il cittadino italiano non si accorge che chi fa guerra ai poveri o a coloro che chiedono giustizia, fa guerra pure a lui. Lui è la preda da rapinare; il povero di spirito da trasformare in povero economico. E’ in quest’ottica psichica-educazionale quei cittadini non avrebbero mai dato i loro soldi a Renato Curcio da investire ma li hanno dati al Madoff dei Parioli. Il Madoff dei Parioli li rassicurava in quanto, quando loro lo “annusavano” riconoscevano lo stesso odore dell’educazione assolutista e delirante che loro stessi avevano subito. Non si immaginavano che il Mardoff dei Parioli pensava a loro come a dei Rom i cui campi (rappresentati dai loro risparmi e dai loro soldi) andavano distrutti con una bella ruspa economica. Questo meccanismo di terrorismo, poco riconosciuto dai magistrati in quanto molti di essi sono invischiati in investimenti economici, è estremamente diffuso e agisce, quando non promosso, in sintonia con le banche che, attraverso finanziarie e prestanome, spesso praticano l’usura finalizzata ad impadronirsi di aziende di illusi falliti che si pensavano nelle grazie del dio onnipotente.&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Come nel recente caso del promotore finanziario di Bergamo:&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;Promotore finanziario sparito«Azione di tutela collettiva»&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;13 aprile 2011&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;a href="http://www.ecodibergamo.it/publisher/Cronaca/section/"&gt;&lt;/a&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ffcc66;"&gt;Scende in campo il Movimento consumatori di Bergamo a tutela dei risparmiatori coinvolti nella vicenda di Luigi Fontanella, il promotore finanziario di Banca Mediolanum che sarebbe sparito con i risparmi dei suoi clienti, per un ammontare di alcuni milioni di euro. L'associazione con sede in città ha deciso di avviare un'azione di tutela collettiva, dopo che ai suoi sportelli si sono rivolte alcune persone che nel corso degli anni avevano affidato i propri risparmi all'operatore finanziario, ora irreperibile. In particolare, il Movimento consumatori si farà carico di rappresentare i risparmiatori nei confronti di Banca Mediolanum, per tutelarne gli interessi e i diritti. Il servizio comprende la consulenza legale gratuita. Dall'associazione sottolineano che «l'azione legale rimane l'ultima ratio – spiega Enea Guarinoni –. Preferiamo ove possibile agire per via stragiudiziale, con azioni di tutela dei nostri rappresentati nei confronti della controparte, in questo caso Mediolanum». La prima mossa sarà dunque quella di inviare alla banca una lettera chiedendo un incontro. Chi fosse interessato può rivolgersi direttamente al Movimento consumatori, in via Quarenghi 34, a Bergamo, anche telefonicamente (035.239565) o via mail (bergamo@movimentoconsumatori.it). Lo sportello è aperto dalle 8,30 alle 12 e dalle 15,30 alle 19. Se possibile, è bene presentarsi portando i rendiconti degli investimenti o i dossier dei titoli. L'intento, spiega Guarinoni, è anche di prendere contatti («per unire le forze») con un'altra associazione, Adusbef Lombardia, specializzata nella difesa degli utenti dei servizi bancari e finanziari, che a sua volta si è già attivata per aiutare i risparmiatori coinvolti nella vicenda.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Tatto da:&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;a href="http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/412398/"&gt;http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/412398/&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Quello che commettono i broker è un reato di terrorismo.&lt;br /&gt;Far capire ai magistrati che non si spara solo con una pistola e che si gambizza anche sottraendo in modo fraudolento i risparmi è un processo di comprensione sociale piuttosto complicato che trova il maggior ostacolo nell’educazione cattolica subita dal magistrato e fissata mediante l’imposizione del crocifisso nelle aule di giustizia.&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Io stesso ebbi modo di constatare come il Pubblico Ministero, cattolico integralista, Ferrari simpatizzava, sia pur a livello di simpatia personale, col brigatista rosso che aveva assassinato tre persone e sequestrata una di esse perché era un cattolico che ha frequentato la stessa scuola, mentre era feroce con chi si era opposto a tali reati perché offuscava il suo piacere nel suo delirio patologico. La sentenza della Tyssen di Torino ha modificato l’idea della magistratura nei confronti di almeno una tipologia di incidenti sul lavoro, ma non dobbiamo dimenticare che questo è avvenuto dopo oltre 50 anni da questa Costituzione: e tutte le decine di migliaia di casi simili precedenti ignorati dai magistrati? E’ possibile auspicare un diverso atteggiamento della magistratura nei confronti degli ammazzati sui posti di lavoro? O ci sarà ancora un Carlo Mastelloni, una Ugolini Rita, un Michele Dalla Costa, un Pietro Calogero, un Palombarini, un Ferrari o un Felice Casson, che si riterranno in diritto di torturare chi vedendo la propria Costituzione in pericolo pretende il rispetto sui luoghi di lavoro? Se viene decisa la condanna alla galera per l’extracomunitario che non lascia il paese dopo l’ordine di espulsione, la galera ha ben poco effetto deterrente. In fondo, spesso, che cos’ha realmente da perdere quell’extracomunitario? Ma se decidi una condanna a trent’anni di reclusione per il terrorista che come promoter finanziario ha sparato nei risparmi dei cittadini o del direttore di banca che ha applicato tassi d’usura, l’effetto deterrente è assicurato. Si tratta di sapere se in questo paese le leggi sono regolate dalla Costituzione della Repubblica o se, al contrario, sono regolate dal delirio di onnipotenza del dio padrone dei cristiani in un’ottica di monarchia assoluta che vede i cittadini solo come schiavi obbedienti.&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Il discorso relativo ai commercialisti, lo farò un’altra volta. Sono decine e decine i commercialisti che in un modo o o nell’altro truffano i loro clienti e le Istituzioni....&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;30 aprile 2011&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Claudio Simeoni&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Meccanico&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Apprendista Stregone&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Guardiano dell’Anticristo&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;P.le Parmesan, 8&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;30175 – Marghera Venezia&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Tel. 3277862784&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;e-mail &lt;a href="mailto:claudiosimeoni@libero.it"&gt;claudiosimeoni@libero.it&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3651151241045917012-8967083013158849799?l=societcivileecostituzione.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/feeds/8967083013158849799/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/2011/04/rendere-illegale-e-punire-come-reato-di.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3651151241045917012/posts/default/8967083013158849799'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3651151241045917012/posts/default/8967083013158849799'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/2011/04/rendere-illegale-e-punire-come-reato-di.html' title='Rendere illegale e punire come reato di terrorismo il brokeraggio bancario e finanziario'/><author><name>Claudio Simeoni</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07373925047996496230</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-zsqBjXhnCok/TbwBlnAnjTI/AAAAAAAACO4/_tRQlI639wo/s72-c/borsa.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3651151241045917012.post-5831057418168541012</id><published>2011-04-07T00:53:00.003+02:00</published><updated>2011-04-07T00:58:32.542+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='liste'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='evasore'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='sentenza n. 13494/2011'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='fiscale'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Corte di Cassazione'/><title type='text'>Corte di Cassazione, sentenza n. 13494. Legittimo pubblicare liste di presunti evasori fiscali.</title><content type='html'>&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-2CT3eAsyzcM/TZzwCpye4ZI/AAAAAAAACLQ/DOZ6UrfMDvA/s1600/antonio%2Bdi%2Bpietro.jpg"&gt;&lt;img style="MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 178px; FLOAT: right; HEIGHT: 89px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5592608765655310738" border="0" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/-2CT3eAsyzcM/TZzwCpye4ZI/AAAAAAAACLQ/DOZ6UrfMDvA/s320/antonio%2Bdi%2Bpietro.jpg" /&gt;&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Mi sa che fra un po’ Toto Reina farà causa ai giornalisti per aver pubblicato il suo nome in merito alla mafia. Le denunce, per chi ha soldi, non costano nulla e c’è sempre qualche PM più “REALISTA del RE” che si ritaglia le leggi a propria immagine e somiglianza. Un conto è interpretare la legge e un altro conto è la volontà di persecuzione che salta norme giuridiche o fa rientrare in norme giuridiche azioni coerenti con la Costituzione nella società civile. Quasi che evadere le tasse fosse un diritto Costituzionale e pubblicarne i nomi sia un atto di “lesa maestà”. Se da un lato non esiste una “minaccia legale” nel senso di ricorrere alla magistratura nel caso che si pensi di aver subito un torto, d’altro canto chi ha soldi può fare mille denunce senza essere tenuto a pagare per i problemi che la sua denuncia procura al denunciato qualora il PM, complice e contiguo per interessi o per moralità o semplicemente per contiguità intellettuale, decide di procedere dando seguito alla denuncia. Di questi casi ce ne sono a migliaia in giro per l’Italia e io stesso ne sono testimone. Alla fine la Cassazione ha dato ragione alla giornalista, ma, intanto, chi paga l’avvocato che ha difeso la giornalista se il denunciante non si è costituito parte civile? Riporto l’informazione relativa alla sentenza n. 13494 della Corte di Cassazione: &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff6666;"&gt;Cassazione: pubblicabili i nomi degli evasori 06/04/2011 &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ffcc66;"&gt;Roma. Non commette il reato di «pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale» il giornalista che rende noti i nomi di presunti evasori fiscali contenuti in una lista messa a punto dall’Agenzia delle Entrate. Lo sottolinea la Cassazione - nella sentenza 13494 depositata oggi - spiegando che «i documenti di origine extraprocessuale acquisiti ad un procedimento, non compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, non sono coperti da segreto; per essi non vige dunque il divieto di pubblicazione». Con questa motivazione, la Suprema Corte ha annullato l’ammenda di 100 euro comminata dal Tribunale di Roma, nel gennaio 2010, a Nicoletta Tamberlich, giornalista dell’agenzia Ansa. La redattrice era stata condannata per aver «inserito nel sito internet della citata agenzia giornalistica, il 27 e 28 marzo 2008, i nomi, le qualità, le possidenze di cittadini italiani presso la banca Lgt del Liechtenstein». Si trattava di una lista di presunti evasori fiscali che avevano occultato all’estero, fino al 2002, circa un miliardo e 340 milioni di euro e sui quali si aprirono indagini da parte di diverse procure. Evidenziando che la giornalista «non ha commesso il reato a lei addebitato», la Cassazione rileva che «la lista resa pubblica è stata sì acquisita al procedimento, ma non costituisce in sè atto o documento compiuto dal pm o dalla pg; è pacifico, invero, che l’organo amministrativo Agenzia delle Entrate non riveste qualifica di polizia giudiziaria». La lista in questione, inoltre, «contenente nomi e qualifiche, nonchè disponibilità su conti esteri, in sè neppure integra notizia di reato in senso proprio, rappresentando solo un, sia pur corposo, spunto investigativo per reati tutti da verificare». &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Tratto da: &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;a href="http://www.ilgiornaledivicenza.it/stories/Home/241717_cassazione_pubblicabili_i_nomi_degli_evasori/"&gt;http://www.ilgiornaledivicenza.it/stories/Home/241717_cassazione_pubblicabili_i_nomi_degli_evasori/&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;C’è indubbiamente la necessità di riformare la magistratura, ma non certo come vuole Berlusconi. La sinistra dovrebbe prendere atto che la magistratura necessita di correttivi specialmente quando si tratta di cittadini senza denaro o, comunque, non i miliardari alla Berlusconi. Fintanto che la sinistra non prenderà atto di questa esigenza sociale Silvio Berlusconi avrà sempre il vantaggio di parlare della magistratura come ne parlano gli italiani che si vedono derisi ed ingiuriati dai magistrati. E’ uno dei motivi per i quali l’Italia dei Valori non ha futuro. Nega i bisogni degli italiani pensando che i cittadini, torturati dai magistrati, non hanno diritto di rivendicare giustizia e finisce per deridere i cittadini e i loro bisogni. Alle elezioni non vota solo Silvio Berlusconi, ma decine di migliaia di italiani che vivono la magistratura come un nemico davanti alla quale sono disarmati perché qualcuno preferisce costringerli in ginocchio a supplicare un padrone recitando un “padre nostro” piuttosto che rendere i cittadini edotti sul codice penale, il codice di procedura penale, il codice civile, il codice di procedura civile, ecc. &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Entra nel circuito del &lt;a href="http://www.religionepagana.it/presentazionepaganesimo/indicepaganesimo.html"&gt;pensiero religioso, sociale, economico ed etico della Religione Pagana&lt;/a&gt;! &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;07 aprile 2011 &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Claudio Simeoni &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Meccanico &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Apprendista Stregone &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Guardiano dell’Anticristo &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;P.le Parmesan, 8 &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;30175 – Marghera Venezia &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Tel. 3277862784 &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;e-mail &lt;a href="mailto:claudiosimeoni@libero.it"&gt;claudiosimeoni@libero.it&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3651151241045917012-5831057418168541012?l=societcivileecostituzione.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/feeds/5831057418168541012/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/2011/04/corte-di-cassazione-sentenza-n-13494.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3651151241045917012/posts/default/5831057418168541012'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3651151241045917012/posts/default/5831057418168541012'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/2011/04/corte-di-cassazione-sentenza-n-13494.html' title='Corte di Cassazione, sentenza n. 13494. Legittimo pubblicare liste di presunti evasori fiscali.'/><author><name>Claudio Simeoni</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07373925047996496230</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/-2CT3eAsyzcM/TZzwCpye4ZI/AAAAAAAACLQ/DOZ6UrfMDvA/s72-c/antonio%2Bdi%2Bpietro.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3651151241045917012.post-2696598814756850165</id><published>2011-03-05T16:46:00.003+01:00</published><updated>2011-03-05T16:54:25.586+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='autovelox'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='sentenza 680/2011'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='legittimità'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='rapina'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Corte di Cassazione'/><title type='text'>Corte di Cassazione sentenza n. 680/2011: le amministrazioni non posono rapinare i cittadini!</title><content type='html'>&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-zfPCB5KFhLU/TXJcqhL0ReI/AAAAAAAACI4/sQBy-y4tjkI/s1600/autovelox.jpg"&gt;&lt;img style="MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 281px; FLOAT: right; HEIGHT: 179px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5580624773797660130" border="0" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/-zfPCB5KFhLU/TXJcqhL0ReI/AAAAAAAACI4/sQBy-y4tjkI/s320/autovelox.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;E’ possibile che debba intervenire la Corte di Cassazione per imporre alle amministrazioni comunali, provinciali e regionali dei comportamenti legali?&lt;br /&gt;Perché regioni, provincie e comuni continuano a violare le leggi?&lt;br /&gt;Perché comuni, provincie e regioni continuano a mettere in atto azioni il cui fine è la rapina dei cittadini?&lt;br /&gt;Non hanno soldi?&lt;br /&gt;Li debbono pretendere dallo Stato, dall’amministrazione centrale. la messa in atto di azioni delittuose da parte di comuni, provincie e regioni per spillare soldi ai cittadini sono veri e propri atti di terrorismo e come tali andrebbero puniti.&lt;br /&gt;Con la sentenza n. 680 del 13 gennaio 2011 la Corte di cassazione assolve un cittadino che immettendosi in una strada provinciale non poteva vedere il cartello che segnalava la presenza di un’apparecchiatura elettronica autovelox in quanto l’autovelox non era adeguatamente segnalato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 680/2011:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ffff33;"&gt;“Manifestamente fondate sono invece le censure contenute nei successivi due motivi, considerato che l'opponente nel ricorso introduttivo aveva espressamente dedotto e, non solo ipotizzato (come opina il giudice di appello), di essersi immesso sulla strada statale da una provinciale (la "(----)") e di non aver incontrato alcun cartello segnalante la successiva presenza dell'autovelox. In siffatto contesto non sarebbe stato, dunque, sufficiente accertare l'esistenza di un unico e qualsiasi cartello premonitore sulla strada statale, essendo necessario invece verificarne, in coerenza alle finalità perseguite dalla disposizione di cui all'art. 4 cit. D.L., perché l'avvertimento potesse ritenersi effettivo (come poi confermato dal D.M. 15 agosto 2007, art. 2), la presenza specifica ed a congrua distanza in, la suddetta intersezione e la successiva postazione fissa di rilevazione della velocità, il relativo onere probatorio, in mancanza di attestazione fidefacente al riguardo contenuta nel verbale, incombeva sull'amministrazione opposta, trattandosi di una condizione di legittimità della pretesa sanzionatoria.”&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Non sono io cittadino che devo dimostrare la mia innocenza, ma è l’amministrazione comunale, provinciale o regionale che devono dimostrare la loro legittimità nell’esecuzione del quel provvedimento.&lt;br /&gt;La trasparenza degli atti amministrativi prevede che l’amministratore non metta in atto delle azioni criminali giocando sulla sua conoscenza delle norme contro dei cittadini che, per un motivo o per un altro, non sono a conoscenza di tali norme.&lt;br /&gt;Amministrazioni comunali, occupate da individui pavidi e spesso servili, anziché pretendere dallo Stato quanto serve per una corretta amministrazione, preferiscono sciacallare con sanzioni i cittadini con vere e proprie azioni di rapina.&lt;br /&gt;Gli autovelox stanno spuntando come funghi ad ogni angolo di strada e i cittadini che sono costretti a viaggiare sono le vittime inconsapevoli di questi atti di rapina. Perché non si impone ai costruttori di automobili il divieto di costruire automobili che superino certi limiti di velocità? Perché se lo Stato lo facesse limiterebbe le possibilità dei cittadini di cadere in quelle trappole che permette allo Stato di giustificare la sua attività di rapina: come per le lotterie e i giochi d’azzardo. Per i liquori e le droghe: lo stato perseguita il singolo individuo, ma favorisce massicciamente la diffusione dell’alcool e delle droghe. Persegue penalmente delitti di cui egli favorisce la commissione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E’ il sintomo di una società malata in cui la Corte di Cassazione tenta di mettere ordine definendo i comportamenti e riportandoli nell’ambito della legalità Costituzionale.&lt;br /&gt;Dopo il ventennio fascista l’Italia ha vissuto la ferocia del ventennio democristiano e craxiano e ora vive il ventennio berlusconiano e piduista. Tutti e tre i ventenni furono caratterizzati dalla violenza istituzionale contro la Costituzione nata come reazione al ventennio fascista e violentata da democristiani e dai piduisti di Silvio Berlusconi.&lt;br /&gt;Sarà necessaria un’altro Piazzale Loreto per ripristinare la legalità Costituzionale?&lt;br /&gt;Puoddarsi, intanto, comunque, la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale, fra mille difficoltà e mille contraddizioni, stanno tentando di definire un ordine sociale più coerente rispetto ai dettami Costituzionali e questa dell’autovelox è un’altra scelta coraggiosa.&lt;br /&gt;Riporto in calce per intero la sentenza.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Entra nel circuito del &lt;a href="http://www.religionepagana.it/presentazionepaganesimo/indicepaganesimo.html"&gt;pensiero religioso, sociale, economico ed etico della Religione Pagana&lt;/a&gt;!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;05 marzo 2011&lt;br /&gt;Claudio Simeoni&lt;br /&gt;Meccanico&lt;br /&gt;Apprendista Stregone&lt;br /&gt;Guardiano dell’Anticristo&lt;br /&gt;P.le Parmesan, 8&lt;br /&gt;30175 – Marghera Venezia&lt;br /&gt;Tel. 3277862784&lt;br /&gt;e-mail &lt;a href="mailto:claudiosimeoni@libero.it"&gt;claudiosimeoni@libero.it&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff6666;"&gt;SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE&lt;br /&gt;SEZIONE VI CIVILE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ordinanza 13 gennaio 2011, n. 680&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Svolgimento del processo - Motivi della decisione&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il consigliere designato per l'esame preliminare depositava la relazione, in data 9.6.10, ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si trascrive.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PREMESSO:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;che l'impugnazione ha per oggetto una sentenza che, in riforma di quella di primo grado emessa dal locale Giudice di Pace, in accoglimento del gravame proposto dal sopraindicato Comune, ha rigettato l'opposizione ex art. 204 bis C.d.S. in rel. L. n. 689 del 1981, art. 22, avverso un verbale di contestazione dell'illecito amministrativo di cui all'art. 142 cit. cod., comma 8 accertato mediante apparecchiatura elettronica autovelox, tra l'altro e segnatamente ritenendo che la mancata indicazione nel verbale della presenza del cartello di preventiva informazione della presenza dell'apparecchio (che sarebbe stata accertata mediante sopralluogo dal primo giudice) non incidesse sulla validità della contestazione e che, peraltro, nel caso di specie, l'opponente non avesse indicato, ancor prima di "provare il suo percorso", il "tracciato" di provenienza, in funzione della dedotta assenza del cartello informativo sul tratto di strada concretamente impegnato;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;OSSERVA:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;il ricorso si palesa infondato in ordine al primo motivo, fondato quanto al secondo e terzo, alla stregua delle seguenti rispettive considerazioni:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1A mot. viol. e falsa appl. D.L. n. 121, art. 4, conv. in L. n. 168 del 2002 e L. n. 241 del 1990, art. 3). La giurisprudenza citata dal ricorrente (Cass. 12833/07, cui va aggiunta la successiva e conforme Cass. 7419/09), pur affermando la necessità ai fini della validità del verbale di contestazione della presenza della segnaletica di preventiva informazione degli automobilisti in transito, non esige tuttavia che tale circostanza sia anche, sotto comminatoria di nullità, indicata nel processo verbale; in mancanza, pertanto, di una espressa disposizione in tal senso ed in considerazione del principio della tassatività delle nullità degli atti, non è censurabile l'affermazione di principio oggetto del mezzo d'impugnazione che non ha posto in discussione l'obbligatorietà dell'informazione in questione; sicchè quando la relativa ottemperanza sia stata comunque accertata o ammessa la mancanza di una espressa menzione dell'esistenza dei cartelli premonitori nel verbale di contestazione non ne inficia la validità, nè può invocarsi in contrario il principio della "trasparenza" degli atti amministrativi, tenuto conto dell'agevole verificabilità al riguardo della condizione in questione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2A e 3A motivo (viol. o falsa appl. art. 115 c.p.c., art. 2697 c.c. e D.L. n. 117, art. 3, comma 1 lett. conv. in L. n. 160 del 2007, insufficiente motivazione).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Manifestamente fondate sono invece le censure contenute nei successivi due motivi, considerato che l'opponente nel ricorso introduttivo aveva espressamente dedotto e, non solo ipotizzato (come opina il giudice di appello), di essersi immesso sulla strada statale da una provinciale (la "(****)") e di non aver incontrato alcun cartello segnalante la successiva presenza dell'autovelox. In siffatto contesto non sarebbe stato, dunque, sufficiente accertare l'esistenza di un unico e qualsiasi cartello premonitore sulla strada statale, essendo necessario invece verificarne, in coerenza alle finalità perseguite dalla disposizione di cui all'art. 4 cit. D.L., perché l'avvertimento potesse ritenersi effettivo (come poi confermato dal D.M. 15 agosto 2007, art. 2), la presenza specifica ed a congrua distanza in, la suddetta intersezione e la successiva postazione fissa di rilevazione della velocità, il relativo onere probatorio, in mancanza di attestazione fidefacente al riguardo contenuta nel verbale, incombeva sull'amministrazione opposta, trattandosi di una condizione di legittimità della pretesa sanzionatoria.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I rimanenti motivi, formulati solo in via subordinata dal ricorrente, rimangono assorbiti. Si propone, conclusivamente, il rigetto del primo motivo, l'accoglimento del secondo e terzo l'assorbimento dei rimanenti e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tanto premesso, non essendo state depositate memorie di parte, nè formulate osservazioni in udienza, condividendo il collegio integralmente le ragioni della proposta del relatore, provvede in conformità, demandando al giudice di rinvio il regolamento delle spese de presente giudizio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;P.Q.M.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LA CORTE rigetta il primo motivo di ricorso,accoglie il secondo ed il terzo cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Acqui Terme in persona di diverso magistrato&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3651151241045917012-2696598814756850165?l=societcivileecostituzione.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/feeds/2696598814756850165/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/2011/03/corte-di-cassazione-sentenza-n-6802011.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3651151241045917012/posts/default/2696598814756850165'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3651151241045917012/posts/default/2696598814756850165'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/2011/03/corte-di-cassazione-sentenza-n-6802011.html' title='Corte di Cassazione sentenza n. 680/2011: le amministrazioni non posono rapinare i cittadini!'/><author><name>Claudio Simeoni</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07373925047996496230</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/-zfPCB5KFhLU/TXJcqhL0ReI/AAAAAAAACI4/sQBy-y4tjkI/s72-c/autovelox.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3651151241045917012.post-2196191760865437632</id><published>2011-03-01T17:33:00.003+01:00</published><updated>2011-03-01T17:37:13.212+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='diritti'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='sentenza 7073/2011'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='assolutismo'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='dio padrone'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Corte di Cassazione'/><title type='text'>Sentenza 7073/2011. La Corte di Cassazione contro l'ideologia del dio padrone dei cristiani</title><content type='html'>&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-0WUeYBxjzgI/TW0gnXeqbyI/AAAAAAAACH4/NXqjxs4c6dk/s1600/costituzione.jpg"&gt;&lt;img style="MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 197px; FLOAT: left; HEIGHT: 320px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5579151374071525154" border="0" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/-0WUeYBxjzgI/TW0gnXeqbyI/AAAAAAAACH4/NXqjxs4c6dk/s320/costituzione.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ancora una volta la Corte di Cassazione sentenzia contro il delirio di onnipotenza del dio padrone cristiano legittimando il diritto all’indignazione dei cittadini per le ingiustizie o i torti, veri o presunti, subiti. E’ possibile che sia necessario l’intervento SEMPRE della Corte Costituzionale?&lt;br /&gt;I cittadini si indignano e qualche magistrato li condanna per l’indignazione: si tratta sempre di un atto di terrorismo messo in atto da quel magistrato. Le leggi vanno rispettate, non solo quelle che fanno comodo.&lt;br /&gt;Così nella sentenza n. 7073 del 23 febbraio 2011 la Corte di Cassazione dichiarando non punibile un lavoratore, già condannato dal giudice di Pace, dichiarano che il Giudice di Pace&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ffcc66;"&gt;"avrebbe dovuto valutare: a) se la condotta delle persone diffamate integrasse un fatto ingiusto e quindi gli estremi della provocazione, b) se la condotta del ricorrente potesse essere considerata una reazione a tale fatto ingiusto, c) se ricorresse il requisito della immediatezza, tenendo presente che (...) non è necessario che la reazione venga attuata nello stesso momento in cui si sia ricevuta l'offesa, essendo sufficiente che essa abbia luogo finché duri lo stato d'ira suscitato dal fatto provocatorio, a nulla rilevando che sia trascorso del tempo, ove il ritardo nella reazione sia dipeso unicamente dalla natura e dalle esigenze proprie degli strumenti adoperati per ritorcere l'offesa".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;In sostanza la Corte di Cassazione, nella sentenza 7073 del 23 febbraio 2011 riafferma il diritto allo stato d’ira cosa negata sia dall’ideologia del dio padrone dei cristiani che dalla giurisprudenza che deriva dall’assolutismo del dio padrone dei cristiani.&lt;br /&gt;Purtroppo troppo spesso i magistrati si identificano con il criminale in croce che il ministero di Grazia e Giustizia, al fine di ingiuriare la Costituzione della Repubblica, impone nei tribunali in sostituzione alle norme Costituzionali.&lt;br /&gt;Il diritto all’indignazione è un diritto sacro nella nostra Costituzione anche se, coloro che provocano le indignazioni, si identificano sempre col dio padrone cristiano e ritengono che le persone non siano portatrici di diritti Costituzionali, ma si debbano mettere in ginocchio davanti a loro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cosa provocava l’indignazione del lavoratore che ha offeso con frasi scritte su volantini l’azienda che è ricorsa al giudice per la calunnia?&lt;br /&gt;Si tratta di una persona, un lavoratore che è stato licenziato perché ha subito una denuncia calunniosa in cui lo si accusava di molestie sessuali. Al momento del licenziamento l’azienda gli aveva promesso un lavoro alternativo. Solo che l’azienda non ha mantenuto fede alla promessa fatta e ciò ha suscitato l’ira del lavoratore che la espletava in volantini con frasi astrattamente ingiuriose nei confronti di un’azienda che si era fatta dio padrone e riteneva di non dover rispettare la parola data.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le persone non sono bestiame in ginocchio davanti al dio padrone cristiano. Sono dei soggetti di diritto Costituzionale. Diritti che devono sempre essere rispettati specialmente quando il soggetto che pretende il rispetto dei diritti è socialmente più debole e psicologicamente più fragile.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Entra nel circuito del &lt;a href="http://www.religionepagana.it/presentazionepaganesimo/indicepaganesimo.html"&gt;pensiero religioso, sociale, economico ed etico della Religione Pagana&lt;/a&gt;!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;01 marzo 2011&lt;br /&gt;Claudio Simeoni&lt;br /&gt;Meccanico&lt;br /&gt;Apprendista Stregone&lt;br /&gt;Guardiano dell’Anticristo&lt;br /&gt;P.le Parmesan, 8&lt;br /&gt;30175 – Marghera Venezia&lt;br /&gt;Tel. 3277862784&lt;br /&gt;e-mail &lt;a href="mailto:claudiosimeoni@libero.it"&gt;claudiosimeoni@libero.it&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3651151241045917012-2196191760865437632?l=societcivileecostituzione.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/feeds/2196191760865437632/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/2011/03/sentenza-70732011-la-corte-di.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3651151241045917012/posts/default/2196191760865437632'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3651151241045917012/posts/default/2196191760865437632'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/2011/03/sentenza-70732011-la-corte-di.html' title='Sentenza 7073/2011. La Corte di Cassazione contro l&apos;ideologia del dio padrone dei cristiani'/><author><name>Claudio Simeoni</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07373925047996496230</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/-0WUeYBxjzgI/TW0gnXeqbyI/AAAAAAAACH4/NXqjxs4c6dk/s72-c/costituzione.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3651151241045917012.post-8074691906648520087</id><published>2011-02-01T16:58:00.003+01:00</published><updated>2011-02-01T17:11:08.799+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='istituzioni'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='eversione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='mafia'/><title type='text'>Occupare le Istituzioni ed usarle per fini eversivi e mafiosi!</title><content type='html'>&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_F3zqKd8v4DU/TUgwktOXlQI/AAAAAAAACE8/LcONbyajGUA/s1600/egittobungabunga%2B015.jpg"&gt;&lt;img style="MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 320px; FLOAT: right; HEIGHT: 234px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5568754346416903426" border="0" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_F3zqKd8v4DU/TUgwktOXlQI/AAAAAAAACE8/LcONbyajGUA/s320/egittobungabunga%2B015.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Io non so se questo comportamento sarà o meno censurato, come non so quali reati preveda.&lt;br /&gt;Ma l’aspetto giuridico non mi interessa.&lt;br /&gt;Mi interessa l’aspetto comportamentale di un individuo che usa le Istituzioni per muovere guerra alle Istituzioni.&lt;br /&gt;Come i sindaci leghisti mettono in atto azioni di occupazione del territorio mediante un uso strumentale delle Istituzioni (vedi i provvedimenti di ordine pubblico illegali perché minano i diritti Costituzionali dei cittadini), così questo consigliere del CSM anziché alimentare l’onore del CSM, ha preferito usare il suo ruolo per aggredire la Magistratura.&lt;br /&gt;Ha usato il suo ruolo per contribuire, da come è dato sapere, ad una guerra che garantisse l’impunità al puttaniere Silvio Berlusconi mediante l’aggressione al magistrato inquirente.&lt;br /&gt;Sputtanare le persone per garantirsi un qualche vantaggio: bastano i calzini celesti come motivo per diffamare qualcuno.&lt;br /&gt;E’ la degenerazione delle Istituzioni in chiave mafiosa: sparare con una lupara o sparare con la diffamazione, cambia il mezzo, ma non il metodo. Sempre di mafia si tratta!&lt;br /&gt;Riporto l’articolo de La Repubblica:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;Perquisizioni in sede romana 'Giornale'Indagato consigliere Csm Brigandì&lt;br /&gt;Carabinieri anche nell'abitazione della giornalista del quotidiano Anna Maria Greco. Il direttore Alessandro Sallusti: "Per l'ennesima volta la casta dei magistrati mostra il suo volto violento e illiberale"&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#33ccff;"&gt;ROMA - Dopo la pubblicazione da parte de Il Giornale di un vecchio dossier, risalente agli anni '80 e poi archiviato che riguardava l'ex pm di Milano Ilda Boccassini, oggi procuratore aggiunto, Matteo Brigandì, membro laico del Consiglio superiore, è stato accusato di abuso d'ufficio &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;a href="http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2011/01/28/brigandi-preleva-il-dossier-segreto-su-ilda.html" fck_savedurl=""&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#33ccff;"&gt;per aver passato al quotidiano 1&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#33ccff;"&gt; le carte riservate. Il consigliere laico della Lega al Csm è stato quindi iscritto nel registro degli indagati per il reato di abuso d'ufficio (art. 323 cp) dalla procura di RomaNell'ambito della stessa inchiesta in mattinata il procuratore aggiunto Pierfilippo Laviani, che coordina l'indagine, ha ordinato una serie di perquisizioni nella redazione romana del quotidiano diretto da Alessandro Sallusti e nell'abitazione della giornalista Anna Maria Greco. L'indagine a carico di Brigandì è partita da una denuncia da parte dello stesso Consiglio superiore della magistratura dopo la &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;a href="http://www.repubblica.it/politica/2011/01/28/news/brigand_preleva_il_dossier_segreto_su_ilda_bufera_al_csm_chiesta_sanzione-11919282/"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#33ccff;"&gt;rivelazione di Repubblica 2&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#33ccff;"&gt; del 28 gennaio, che sosteneva come il consigliere avesse preteso gli fosse consegnato, per documentarsi, il vecchio fascicolo della disciplinare su Ilda Boccassini.Per la redazione del quotidiano di via Negri si tratta di "Un nuovo tentativo di mettere il bavaglio alla libertà di informazione e al Giornale in particolare - si legge in una nota - dopo le perquisizioni di pochi mesi fa al direttore, Alessandro Sallusti, al vicedirettore, Nicola Porro, e alla redazione milanese del quotidiano per l'affaire Marcegaglia". A disporre le perquisizioni nell'abitazione romana della giornalista Anna Maria Greco e nella sede del quotidiano sarebbe stata, secondo quanto ha inizialmente denunciato la direzione de Il Giornale, il pubblico ministero Silvia Sereni per la presunta violazione dell'articolo 323 del codice penale, quello relativo all'abuso d'ufficio. All'origine ci sarebbe l'articolo sul procuratore aggiunto di Milano Ilda Boccassini dal titolo "La doppia morale di Bocassini" in cui si ricordava come nel 1982 il magistrato fu "sorpresa in atteggiamenti amorosi" con un giornalista di Lotta Continua. "Davanti al Csm - riferiva l'articolo - si difese come paladina della privacy. E fu assolta. Ora fruga nelle feste di Arcore - si sottolineava - ma allora parlò di 'tutela della sfera personale'". L'accusa più grave è però quella che ha portato a indagare per abuso d'ufficio il consigliere laico del Csm, Matteo Brigandì. E' in relazione a quest'inchiesta che è stata eseguita la perquisizione nell'abitazione della cronista de Il Giornale. In base a quanto si è appreso a piazzale Clodio l'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Pierfilipo Laviani, è partita da una segnalazione ufficiale fatta dal Consiglio superiore della magistratura. Secondo l'accusa, come aveva &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;a href="http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2011/01/28/brigandi-preleva-il-dossier-segreto-su-ilda.html"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#33ccff;"&gt;rivelato Repubblica 3&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#33ccff;"&gt; il 28 gennaio, Brigandì avrebbe passato documenti interni al Csm alla giornalista che ha poi redatto un articolo sul procuratore aggiunto di Milano, Ilda Boccassini. "Non ne so nulla, e quindi non ho niente da dire", ha detto oggi il consigliere Brigandì (Lega Nord).Giorni fa il consigliere aveva già smentito di aver dato a Il Giornale gli atti del procedimento disciplinare sul pm di Milano. "Ovviamente non sono stato io" aveva detto la scorsa settimana proprio dopola denuncia di La Repubblica "Se qualcuno sostiene questa cosa ne risponderà nelle sedi legali possibili", aveva detto Brigandì. "Ho chiesto al Csm una serie di documenti, compreso quel fascicolo, che ho letto per un quarto d'ora e poi ho restituito", aveva precisato Brigandì, che poi aveva annunciato di aver scritto una lettera al vice presidente Michele Vietti per chiedergli di "far luce" sulla vicenda.Secondo il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti, queste perquisizioni dimostrano come "per l'ennesima volta la casta dei magistrati abbia mostrato il suo volto violento e illiberale". Sallusti ha aggiunto che "la perquisizione nell'abitazione privata della collega Anna Maria Greco, autrice dell'articolo che conteneva sentenze pubbliche del Csm, non solo è un atto intimidatorio ma una vera e propria aggressione alla persona e alla libertà di stampa. Stupisce che soltanto le notizie non gradite ai magistrati inneschino una simile repressione quando i magistrati stessi diffondono a giornalisti amici e complici atti giudiziari coperti da segreto al solo scopo di infangare politici non graditi".La giornalista Anna Maria Greco il 30 gennaio aveva scritto un altro articolo in cui si dava conto dei risarcimenti ai cittadini vittime di ingiusta detenzione o di errori giudiziari negli ultimi 10 anni e si sottolineava come nello stesso periodo le sanzioni per le toghe fossero state solo una decina: "il Csm - scriveva la giornalista - fa da scudo alla Casta".&lt;br /&gt;(01 febbraio 2011)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;tratto da:&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.repubblica.it/cronaca/2011/02/01/news/perquisizioni_il-giornale-11915958/?ref=HRER2-1"&gt;http://www.repubblica.it/cronaca/2011/02/01/news/perquisizioni_il-giornale-11915958/?ref=HRER2-1&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per l’ennesima volta dei giornalisti anziché fare il loro lavoro di giornalisti preferiscono usare il giornalismo per orchestrare diffamazione e denigrazione nei confronti di chi non si vuole faccia funzionare le Istituzioni.&lt;br /&gt;Ho esperienza sia di Magistrati criminali, che di giornalisti criminali!&lt;br /&gt;L’uno e l’altro agiscono per distruggere le Istituzioni e non è raro osservare delle azioni delittuose nascoste sotto a privilegi istituzionali sia di giornalisti che di magistrati: non resta che la Costituzione a fare da faro per giudicare l’uno e l’altro!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Entra nel circuito del &lt;a href="http://www.religionepagana.it/presentazionepaganesimo/indicepaganesimo.html"&gt;pensiero religioso, sociale, economico ed etico della Religione Pagana&lt;/a&gt;!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;01 febbraio 2011&lt;br /&gt;Claudio Simeoni&lt;br /&gt;Meccanico&lt;br /&gt;Apprendista Stregone&lt;br /&gt;Guardiano dell’Anticristo&lt;br /&gt;P.le Parmesan, 8&lt;br /&gt;30175 – Marghera Venezia&lt;br /&gt;Tel. 3277862784&lt;br /&gt;e-mail &lt;a href="mailto:claudiosimeoni@libero.it"&gt;claudiosimeoni@libero.it&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3651151241045917012-8074691906648520087?l=societcivileecostituzione.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/feeds/8074691906648520087/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/2011/02/occupare-le-istituzioni-ed-usarle-per.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3651151241045917012/posts/default/8074691906648520087'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3651151241045917012/posts/default/8074691906648520087'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/2011/02/occupare-le-istituzioni-ed-usarle-per.html' title='Occupare le Istituzioni ed usarle per fini eversivi e mafiosi!'/><author><name>Claudio Simeoni</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07373925047996496230</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_F3zqKd8v4DU/TUgwktOXlQI/AAAAAAAACE8/LcONbyajGUA/s72-c/egittobungabunga%2B015.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3651151241045917012.post-4363419446074517471</id><published>2011-01-27T20:35:00.003+01:00</published><updated>2011-01-27T20:39:53.716+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='sentenza n.01830'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='figli'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Corte di Cassazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='famiglia'/><title type='text'>Corte di Cassazione, sentenza 01830: condanna il cristiano "onora il padre e la madre" e impone ai genitori "responsabilità rispetto ai figli".</title><content type='html'>&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_F3zqKd8v4DU/TUHKAxQvn_I/AAAAAAAACEU/Pj_5yTSxMz8/s1600/presepio1.jpg"&gt;&lt;img style="MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 320px; FLOAT: right; HEIGHT: 240px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5566952728979021810" border="0" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/_F3zqKd8v4DU/TUHKAxQvn_I/AAAAAAAACEU/Pj_5yTSxMz8/s320/presepio1.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ancora una volta la Corte di Cassazione, con la sentenza N. 01830 del 2010, contro le decisioni di magistrati periferici più legati all’ideologia cattolica che non all’ideologia democratica della Costituzione della Repubblica, condanna per immoralità l’ideologia di quel Gesù criminale che per migliaia di anni ha danneggiato la vita degli Esseri Umani.&lt;br /&gt;La sottomissione dei figli, come degli oggetti posseduti, ordinata dal Gesù di Nazareth in quell’onora il padre e la madre che fece di ogni autorità un padre una madre cui obbedire e che ha finito per distruggere la vita dei figli, viene delegittimata, ancora una volta, dalla Corte di Cassazione.&lt;br /&gt;La Corte di Cassazione sta tentando di ripristinare la legalità democratica anche nei comportamenti degli individui.&lt;br /&gt;Se gli individui, anziché usare l’istituto dell’aborto vogliono che i loro figli nascano, devono sapere che sono responsabili per i figli e sono responsabili nel dovere di garantire il futuro ai loro figli.&lt;br /&gt;Il dovere dei genitori nei confronti dei figli è un dovere sancito dalla Costituzione.&lt;br /&gt;Mentre il cristianesimo sacrificava il divenire dei figli all’arroganza di genitori che si facevano padroni dei figli, la nostra Costituzione, interpretata correttamente dalla Corte di Cassazione, sancisce il principio secondo cui sono i genitori che devono onorare i figli.&lt;br /&gt;Riporto l’articolo:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;Figlia ventenne, sposata e senza lavoroTocca ai genitori mantenerla&lt;br /&gt;La Cassazione: l’obbligo non cessa con la maggiore età ma perdura fino all’avviamento a una professione&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="color:#ffcc00;"&gt;«I figli son sempre figli». Almeno per la corte di Cassazione che ribadisce che i genitori devono provvedere al loro sostegno economico anche in età adulta se non sono in grado di mantenersi da soli. Il caso esaminato dalla Corte riguarda il mantenimento di una ragazza maggiorenne, laureata e anche sposata. I Supremi giudici hanno stabilito che questa figlia poco più che ventenne e disoccupata, nonostante il matrimonio, deve essere mantenuta anche perchè il marito, ancora studente, non è in grado di farlo. La questione posta ai Supremi Giudici, riguarda un assegno di mantenimento a seguito di un divorzio di una coppia della provincia di Bologna. Il Tribunale di Ferrara, nel 2006, «aveva modificato le condizioni di separazione personale tra marito e moglie esonerando quest’ultimo dal mantenimento della figlia, ormai maggiorenne perchè autosufficiente». Decreto confermato anche dalla corte d’Appello di Bologna secondo la quale «la figlia aveva conseguito un titolo di laurea spendibile nel mondo del lavoro e soprattutto aveva contratto matrimonio dimostrando perciò di aver raggiunto piena indipendenza economica». La ex moglie ha fatto ricorso in Cassazione e la Prima Sezione Civile, sentenza n.01830, lo ha accolto. Più volte, infatti, la Cassazione ha ribadito come l’obbligo di mantenere i figli «non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età ma perdura, indipendentemente dall’età di costoro» fino al «completamento degli studi» e «all’avviamento degli stessi ad una professione» a meno che non si dimostri che il figlio per «inescusabile trascuratezza o per libera ma discutibile scelta, o per propria colpa non sia stato in grado di raggiungere l’indipendenza economica». In questo caso la figlia, non aveva creato una nuova famiglia, ma era tornata a studiare, per ottenere una seconda laurea, ed era rimasta a vivere dalla madre con tanto di giovane marito, sposato a Santo Domingo, prima, e poi in Italia.&lt;br /&gt;26 gennaio 2011&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Tratto da:&lt;br /&gt;&lt;a href="http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/cronaca/2011/26-gennaio-2011/figlia-ventenne-sposata-senza-lavoro-tocca-genitori-mantenerla-181336377721.shtml"&gt;http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/cronaca/2011/26-gennaio-2011/figlia-ventenne-sposata-senza-lavoro-tocca-genitori-mantenerla-181336377721.shtml&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sancire il diritto Costituzionale contro il cristianesimo è quanto di più complesso ci sia in questo paese.&lt;br /&gt;da un lato le leggi e le norme stabiliscono le regole, dall’altro lato l’educazione dei cittadini non avviene nelle regole della Costituzione, ma nella dottrina cristiana che li priva della consapevolezza delle regole e delle norme Costituzionali.&lt;br /&gt;Così troppi magistrati periferici sono più legati al terrore del crocifisso che non al rispetto delle norme Costituzionali. Per questo i cittadini sono costretti alla sofferenza vedendo i loro diritti non solo disattesi, ma spesso derisi da magistrati che si ritengono onnipotenti nel loro diritto di interpretazione delle norme e delle leggi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Entra nel circuito del &lt;a href="http://www.religionepagana.it/presentazionepaganesimo/indicepaganesimo.html"&gt;pensiero religioso, sociale, economico ed etico della Religione Pagana&lt;/a&gt;!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;27 gennaio 2011&lt;br /&gt;Claudio Simeoni&lt;br /&gt;Meccanico&lt;br /&gt;Apprendista Stregone&lt;br /&gt;Guardiano dell’Anticristo&lt;br /&gt;P.le Parmesan, 8&lt;br /&gt;30175 – Marghera Venezia&lt;br /&gt;Tel. 3277862784&lt;br /&gt;e-mail &lt;a href="mailto:claudiosimeoni@libero.it"&gt;claudiosimeoni@libero.it&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3651151241045917012-4363419446074517471?l=societcivileecostituzione.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/feeds/4363419446074517471/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/2011/01/corte-di-cassazione-sentenza-01830.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3651151241045917012/posts/default/4363419446074517471'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3651151241045917012/posts/default/4363419446074517471'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://societcivileecostituzione.blogspot.com/2011/01/corte-di-cassazione-sentenza-01830.html' title='Corte di Cassazione, sentenza 01830: condanna il cristiano &quot;onora il padre e la madre&quot; e impone ai genitori &quot;responsabilità rispetto ai figli&quot;.'/><author><name>Claudio Simeoni</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07373925047996496230</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_F3zqKd8v4DU/TUHKAxQvn_I/AAAAAAAACEU/Pj_5yTSxMz8/s72-c/presepio1.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3651151241045917012.post-2733760264566185753</id><published>2011-01-26T09:18:00.004+01:00</published><updated>2011-01-26T09:25:36.689+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='sentenza 23/2011'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Legittimo Impedimento'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Corte Costituzionale'/><title type='text'>Corte Costituzionale: setenza N. 23/2011. Legittimo impedimento a processare Toto Reina se fosse Primo ministro</title><content type='html'>&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_F3zqKd8v4DU/TT_adpd9MQI/AAAAAAAACEM/B2FNs6ck2sI/s1600/minetti.jpg"&gt;&lt;img style="MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 183px; FLOAT: right; HEIGHT: 275px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5566407867335782658" border="0" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_F3zqKd8v4DU/TT_adpd9MQI/AAAAAAAACEM/B2FNs6ck2sI/s320/minetti.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Il così detto Legittimo Impedimento si articola sul principio berlusconiano (che si trova sia nel fascismo di Mussolini che nel cristianesimo di Gesù) sulla legittimità del “io faccio quello che voglio”. In quel “faccio quello che voglio” appare un’unità perfetta fra il puttaniere Silvio Berlusconi e il capo dei pedofili e pederasti Ratzinger (Wojtyla prima di lui). Un’unità d’intenti in cui la vittima è la Costituzione della Repubblica.&lt;br /&gt;In sostanza Silvio Berlusconi, e i Parlamentari che lo hanno votato, hanno asserito che il Primo Ministro, quand’anche fosse Toto Reina, poteva fare quello che voleva e quando voleva alla faccia dei magistrati.&lt;br /&gt;Come il Lodo Schifani prima e il Lodo Alfano poi, il Legittimo Impedimento aveva lo scopo di sottrarre il primo ministro a quell’uguaglianza Costituzionale e da quell’equilibrio dei poteri dello Stato che lo avrebbe preservato e garantito da qualunque delitto avesse commesso: compreso l’omicidio per motivi abbietti!&lt;br /&gt;La Corte Costituzionale ha cercato un punto d’incontro. Un punto che non mi ha assolutamente soddisfatto in quanto ha lasciato, comunque, il criminale sotto processo nella libertà di delinquere e nella libertà di manipolare sia le prove della sua colpevolezza che l’opinione pubblica.&lt;br /&gt;In ogni caso, la Corte Costituzionale ha cercato un punto di equilibrio nella speranza che gli italiani non eleggano, quanto meno, un criminale alla presidenza del consiglio dei ministri.&lt;br /&gt;Se è vero che esiste il principio di presunzione di innocenza, questo vale solo davanti alla legge. Non vale davanti all’opinione pubblica quando il criminale è un individuo che occupa ruoli Istituzionali. Costui è COLPEVOLE fino a prova contraria a meno che non si dimetta o non agisca coerentemente per dimostrare la sua innocenza: e non è il caso di Silvio Berlusconi che, come possiamo constatare, scappa ad ogni confronto, salvo insultare e denigrare le persone nascondendosi dietro ad una cornetta telefonica.&lt;br /&gt;E’ vergognoso che l’Italia abbia un primo ministro, Silvio Berlusconi, con delle forti carenze di lettura tali da dimostrare un forte analfabetismo di ritorno o, quanto meno, una forte incapacità di comprendere il significato dei testi che legge.&lt;br /&gt;Questa è la sentenza della Corte Costituzionale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Entra nel circuito del &lt;a href="http://www.religionepagana.it/presentazionepaganesimo/indicepaganesimo.html"&gt;pensiero religioso, sociale, economico ed etico della Religione Pagana&lt;/a&gt;!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;26 gennaio 2011&lt;br /&gt;Claudio Simeoni&lt;br /&gt;Meccanico&lt;br /&gt;Apprendista Stregone&lt;br /&gt;Guardiano dell’Anticristo&lt;br /&gt;P.le Parmesan, 8&lt;br /&gt;30175 – Marghera Venezia&lt;br /&gt;Tel. 3277862784&lt;br /&gt;e-mail &lt;a href="mailto:claudiosimeoni@libero.it"&gt;claudiosimeoni@libero.it&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;SENTENZA N. 23&lt;br /&gt;ANNO 2011&lt;br /&gt;REPUBBLICA ITALIANA&lt;br /&gt;IN NOME DEL POPOLO ITALIANO&lt;br /&gt;LA CORTE COSTITUZIONALE&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;composta dai signori:&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Presidente: Ugo DE SIERVO; &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Giudici : Paolo MADDALENA,&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Alfio FINOCCHIARO, &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Alfonso QUARANTA, &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Franco GALLO, &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Luigi MAZZELLA, &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Gaetano SILVESTRI, &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Sabino CASSESE, &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Maria Rita SAULLE, &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Giuseppe TESAURO, &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Paolo Maria NAPOLITANO, &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Giuseppe FRIGO, &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Alessandro CRISCUOLO, &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Paolo GROSSI, &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Giorgio LATTANZI,&lt;br /&gt;ha pronunciato la seguente &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;SENTENZA &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza) promossi dal Tribunale di Milano, sezione I penale e sezione X penale, con ordinanze del 19 e del 16 aprile 2010 e dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano con ordinanza del 24 giugno 2010, rispettivamente iscritte ai nn. 173, 180 e 304 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 24 e 41, prima serie speciale, dell’anno 2010.&lt;br /&gt;Visti gli atti di costituzione di S.B. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;&lt;br /&gt;udito nell’udienza pubblica dell’11 gennaio 2011 il Giudice relatore Sabino Cassese;&lt;br /&gt;uditi gli avvocati Niccolò Ghedini e Piero Longo per S.B. e gli avvocati dello Stato Michele Dipace e Maurizio Borgo per il Presidente del Consiglio dei ministri.&lt;br /&gt;&lt;a name="fatto"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff9900;"&gt;Ritenuto in fatto&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;1. – Il Tribunale di Milano, sezione I penale, con ordinanza del 19 aprile 2010 (reg. ord. n. 173 del 2010), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 1, 3 e 4, della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza), per violazione dell’art. 138 della Costituzione.&lt;br /&gt;1.1. – Il collegio rimettente riferisce che la difesa dell’imputato nel giudizio principale ha dedotto e documentato, per l’udienza del 12 aprile 2010, un legittimo impedimento a comparire, consistente nell’impegno dell’imputato stesso a svolgere, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri, un viaggio di Stato. Il Tribunale riporta inoltre che, a fronte della richiesta di ulteriori date utili per la prosecuzione del giudizio, la difesa dell’imputato, ai sensi della disciplina censurata, ha formulato richiesta di rinvio al 21 luglio 2010, producendo attestazione del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri di impedimento continuativo dell’imputato motivato mediante riferimento esemplificativo a plurime attività governative da svolgere nel periodo intercorrente fra il 9 aprile e il 21 luglio 2010.&lt;br /&gt;Il giudice a quo espone che il pubblico ministero si è opposto alla richiesta di rinvio, sulla base di una interpretazione logica e sistematica della disciplina censurata, tale da consentire al giudice di valutare l’assolutezza dell’impedimento a comparire dedotto dal Presidente del Consiglio dei ministri. In particolare, secondo l’interpretazione proposta dal pubblico ministero, «la mera attestazione di un impegno continuativo e correlato all’esercizio delle funzioni» indicate dalla disciplina censurata «non precluderebbe al giudice l’accertamento della sussistenza in concreto dell’assoluto impedimento a comparire dell’imputato per il periodo indicato nell’attestazione» stessa. In subordine, secondo quanto riferisce il Tribunale rimettente, il pubblico ministero ha dedotto l’illegittimità costituzionale della norma censurata, nell’ipotesi in cui essa dovesse intendersi come preclusiva di un sindacato del giudice in ordine alla sussistenza in concreto del legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei ministri.&lt;br /&gt;Ad avviso del giudice a quo, l’interpretazione del pubblico ministero non può essere condivisa, in quanto la disciplina censurata qualifica come legittimo impedimento, ai sensi dell’art. 420-ter del codice di procedura penale, «non solo le varie attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti con riguardo alla funzione ministeriale», ma anche le relative «attività preparatorie e consequenziali», nonché ogni «attività comunque coessenziale alle funzioni di governo», imponendo, inoltre, il rinvio del processo ove la Presidenza del Consiglio dei ministri «attesti che l’impedimento è continuativo e correlato» allo svolgimento delle suddette funzioni.&lt;br /&gt;Alla luce di tali circostanze, il Tribunale rimettente ritiene che la disciplina censurata non si limiti «ad integrare la previsione di cui all’art. 420-ter del c.p.p.», introducendo «casi ulteriori di legittimo impedimento legati a situazioni specificamente individuate» e tipizzando «taluni atti o attività di governo come integranti la fattispecie legale di impedimento», ma sostanzialmente identifichi l’intera attività di governo «(peraltro mediante un meccanismo di autocertificazione) con l’assoluta impossibilità a comparire». Ciò si traduce, ad avviso del giudice a quo, nella privazione del potere-dovere del giudice di verificare la sussistenza dell’impedimento con riferimento ad uno specifico impegno correlato alla singola udienza. In altri termini – osserva ancora il collegio rimettente – la definizione di legittimo impedimento di cui alla disciplina censurata è talmente ampia e generica da risolversi in una «presunzione assoluta di impedimento», considerata quale situazione legata non già ad un «fatto contingente», ma ad uno «status permanente», con conseguente venir meno della possibilità del giudice di accertare la «sussistenza in concreto» dell’impedimento stesso.&lt;br /&gt;L’impossibilità di seguire l’interpretazione proposta dal pubblico ministero rende rilevante, ad avviso del Tribunale rimettente, la questione di legittimità costituzionale della disciplina censurata. Secondo il giudice a quo, tale questione sarebbe non manifestamente infondata, dal momento che «le disposizioni in esame, introducendo una presunzione iuris et de iure di impedimento continuativo per un lungo periodo di tempo connessa alle funzioni di governo si sostanziano in una norma di status derogatoria dell’ordinaria giurisdizione e dunque in una prerogativa che richiede una copertura costituzionale».&lt;br /&gt;Ad avviso del Tribunale rimettente, infatti, la disciplina censurata, stabilendo a priori e in modo vincolante che la titolarità e l’esercizio di funzioni pubbliche costituiscono sempre legittimo impedimento per rilevanti periodi di tempo, prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto, si tradurrebbe nella «statuizione di una vera e propria prerogativa dei titolari delle cariche pubbliche diretta a tutelarne non già il diritto di difesa nel processo bensì lo status o la funzione», realizzandosi, in tal modo, «la medesima situazione già analizzata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 262 del 2009». Inoltre, secondo il giudice a quo, la circostanza che la stessa legge censurata indichi espressamente la propria «funzione di legge ponte», in vista della successiva entrata in vigore di una organica disciplina costituzionale delle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri, ne renderebbe esplicita «la ratio di anticipazione di una disciplina innovativa in una materia che deve essere necessariamente introdotta con procedimento costituzionale» e confermerebbe, quindi, la violazione dell’art. 138 Cost.&lt;br /&gt;1.2. – È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sollevata sia dichiarata non fondata.&lt;br /&gt;1.2.1. – Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, il giudice a quo deduce l’illegittimità costituzionale della disciplina censurata erroneamente presupponendo che essa introduca una prerogativa o immunità in favore del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri, ciò che, per pacifica giurisprudenza costituzionale, potrebbe avvenire solo mediante legge costituzionale. In realtà, ad avviso della difesa dello Stato, la finalità delle disposizioni oggetto di censura, come emergerebbe anche dai lavori preparatori, sarebbe quella di «identificare normativamente le attività, esercitate da soggetti che rivestono cariche pubbliche di rilievo costituzionale, che costituiscono impedimento a comparire nelle udienze del procedimento penale nel quale risultano imputati». Tali disposizioni – osserva l’Avvocatura generale dello Stato – sono quindi dirette ad integrare la disciplina generale contenuta nell’art. 420-ter cod. proc. pen. e a «tipizzare gli atti, o meglio le attività di governo, che si traducono in altrettante fattispecie di legittimo impedimento». Simile tipizzazione legislativa si rivelerebbe necessaria, secondo il punto di vista della difesa dello Stato, allo scopo di adattare le soluzioni indicate da questa Corte con riferimento all’impedimento a comparire dei membri del Parlamento (sentenza n. 225 del 2001, secondo cui in particolare il giudice «ha l’onere di programmare il calendario delle udienze in modo da evitare coincidenze con i giorni di riunione degli organi parlamentari») alla diversa fattispecie del legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri, le cui attività, rispetto a quelle dei parlamentari, «si svolgono con modalità e cadenze temporali […] più eterogenee e non facilmente preventivabili» e sono «più soggett[e] a variazioni, atteso che l[e] stess[e] dev[ono] tenere conto di svariate evenienze». L’intervento legislativo della cui legittimità si dubita, secondo la difesa dello Stato, sarebbe dunque rivolto a tipizzare, anche a fini di certezza del diritto e allo scopo di evitare divergenti interpretazioni giurisprudenziali, «le ipotesi in cui lo svolgimento dell’attività governativa rende assolutamente impossibile, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri», la comparizione in giudizio, in quanto essa precluderebbe «lo svolgimento di attività istituzionali non delegabili».&lt;br /&gt;L’Avvocatura generale dello Stato ritiene, inoltre, che la disciplina censurata, a differenza della legge 23 luglio 2008, n. 124 (Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato), non determini «in via automatica» la sospensione del processo. In primo luogo, essa si limiterebbe a consentire all’imputato di ottenere, «volta per volta», il rinvio dell’udienza. In secondo luogo, le funzioni di governo in grado di giustificare la richiesta di rinvio troverebbero un «esplicito fondamento normativo in fonti di rango primario o secondario» espressamente richiamate, o sarebbero comunque «adeguatamente determinate e agevolmente individuabili atteso il loro carattere strettamente strumentale rispetto a quelle specificamente indicate con il richiamo delle rispettive fonti normative» (attività preparatorie, consequenziali o comunque coessenziali alle funzioni di governo). Infine, il giudice non sarebbe privato del potere di accertare «la sussistenza in concreto» del legittimo impedimento, perché egli potrebbe comunque valutare «se l’attività governativa dedotta quale legittimo impedimento rientri fra le ipotesi previste dalle disposizioni» censurate. Al giudice, pertanto, resterebbe solo precluso il potere di «sindacare se le attività istituzionali indicate» da tali disposizioni siano, «una volta provatane in fatto l’esistenza, causa di legittimo impedimento»: se così non fosse, si avrebbe, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, un inammissibile sindacato del giudice penale sulle ragioni politiche sottese all’esercizio delle attività istituzionali degli organi costituzionali.&lt;br /&gt;La difesa dello Stato esclude, quindi, che la disciplina censurata costituisca, come invece affermato dal giudice a quo, una prerogativa o immunità tale da richiedere copertura costituzionale. Si tratterebbe, invece, di un intervento legislativo di «modulazione» dell’istituto generale del legittimo impedimento, che, in definitiva: «non comporta esenzione dalla giurisdizione penale»; «non prevede una sospensione generale e automatica del procedimento penale»; «ha, quale unico effetto processuale, quello del rinvio del processo ad altra udienza su richiesta di parte»; prevede un rinvio che «non ha una durata indeterminata» e, nell’ipotesi di impedimento continuativo, comunque «non può essere superiore a sei mesi»; «non comporta una presunzione assoluta di legittimo impedimento, ma soltanto l’indicazione di categorie di attività istituzionali che possono comportare la richiesta del rinvio dell’udienza a tutela del diritto di difesa dell’imputato in coerenza con l’esercizio dei propri doveri costituzionali»; «contiene un ragionevole bilanciamento dei due valori costituzionali, quello dell’esercizio della giurisdizione e quello dell’esercizio delle attività politico-istituzionali dei membri del Governo, senza far prevalere l’uno sull’altro e soprattutto senza sacrificarne nessuno».&lt;br /&gt;Né può sostenersi, secondo la difesa dello Stato, che il rinvio effettuato dall’art. 2 della legge n. 51 del 2010 ad una successiva organica disciplina costituzionale delle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri dimostri il carattere di prerogativa di quanto disposto dalla disciplina censurata. Tale richiamo, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, «vuol significare soltanto che – correttamente – sarà una legge costituzionale a disciplinare le vere prerogative dei membri del Governo», mentre, fino a quel momento, «rimarranno in vigore specifiche previsioni di legge ordinaria (come quella in esame) inerenti a specifici aspetti della materia che al concetto di prerogativa non sono certo riconducibili». Del resto, il disegno di legge costituzionale effettivamente presentato (A.S. n. 2180, recante «Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato»), costituisce, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, un intervento legislativo che ha un contenuto ben diverso rispetto a quello della disciplina censurata. Il disegno di legge, infatti, disporrebbe «la sospensione della giurisdizione nei confronti delle alte cariche dello Stato al fine di fornire una obiettiva protezione del regolare svolgimento delle attività connesse alla carica stessa». La legge n. 51 del 2010, invece, prevederebbe un impedimento a comparire «in caso di concomitante esercizio di una o più attribuzioni previste dalle leggi e dai regolamenti» per le alte cariche, senza «sospende[re] l’esercizio della giurisdizione», né «crea[re] un particolare status giuridico per tale carica», ma limitandosi a disporre un «rinvio dell’udienza con conseguente sospensione della prescrizione per l’intera durata del rinvio».&lt;br /&gt;Infine, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, la scelta normativa, «particolarmente stigmatizzata dal giudice a quo», di attribuire alla Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di attestare la continuatività e la correlazione con lo svolgimento delle funzioni governative dell’impedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, troverebbe invece giustificazione «nella necessità ed opportunità di attribuire tale delicato compito ad un soggetto […] distinto rispetto al Presidente del Consiglio dei Ministri coinvolto nel processo penale come imputato», mentre sarebbe stato «irragionevole» lasciare a quest’ultimo «il compito di autocertificare che l’impedimento presenta carattere continuativo».&lt;br /&gt;1.2.2. – In data 23 novembre 2010, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato, per il Presidente del Consiglio dei ministri, memoria illustrativa, ribadendo le ragioni dedotte con l’atto di intervento e insistendo per l’inammissibilità e l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata.&lt;br /&gt;La difesa dello Stato deduce l’inammissibilità della questione sostenendo, in primo luogo, che l’ordinanza di rimessione non preciserebbe i fatti del processo a quo, né indicherebbe i reati per i quali esso viene celebrato, in tal modo non permettendo a questa Corte di valutare la rilevanza della questione, se non violando il principio di autosufficienza dell’atto di rimessione. Il giudice rimettente, in secondo luogo, ad avviso della difesa statale, non avrebbe «spiegato perché non potesse decidere sulla richiesta di rinvio dell’udienza, formulata dalla difesa dell’imputato […] in quanto quest’ultimo era assolutamente impossibilitato a presenziare alla medesima udienza per legittimo impedimento concretatesi in impegni istituzionali specificamente indicati dall’attestazione del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e facilmente accertabili da parte del Tribunale indipendentemente dalla risoluzione della pregiudiziale costituzionale avente ad oggetto l’art. 1, commi 1, 3 e 4, della legge n. 51 del 2010». Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, quindi, il giudice a quo non avrebbe fornito alcuna giustificazione in relazione al fatto che l’istanza difensiva non potesse essere valutata e decisa alla stregua della disciplina di cui all’art. 420-ter cod. proc. pen. La questione, pertanto, sarebbe stata proposta non all’esito della necessaria verifica della sua rilevanza, bensì «per sindacare la legittimità costituzionale di una norma di legge senza fornire la prova della incidenza della stessa in concreto sul processo in corso».&lt;br /&gt;Nel merito, la difesa dello Stato ribadisce quanto dedotto nell’atto di intervento, rimarcando che le disposizioni della legge n. 51 del 2010 non si discosterebbero dalla logica dell’art. 420-ter cod. proc. pen., «di cui precisano soltanto alcune fattispecie di impedimento e pertanto non hanno la finalità di proteggere la funzione pubblica, in sé e per sé considerata, creando una prerogativa ovvero un’immunità per specifici imputati, ma sono volte a tutelare il diritto di difesa dell’imputato che in un determinato periodo di tempo (es. giorno dell’udienza) è impedito a partecipare al processo per un proprio impegno istituzionale non prorogabile». La normativa censurata, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, non introduce alcuna forma di immunità, ma «specifica, tipizzandola (e, peraltro, riducendola significativamente)» la portata dell’istituto dell’impedimento a comparire già previsto dall’art. 420-ter cod. proc. pen. Né potrebbe dirsi, sostiene la difesa dello Stato, che si sia dinanzi a una presunzione iuris et de iure, in base alla quale la legge n. 51 del 2010 avrebbe privato il giudice del potere di qualsiasi valutazione con riferimento al caso concreto, dal momento che «il giudice è tenuto ad accertare quando ricorrono le ipotesi previste dall’art. 1, comma 1, della legge e rinviare il processo solo accertata la sussistenza di tali casi».&lt;br /&gt;1.3. – Si è costituito in giudizio, con atto depositato in data 5 luglio 2010, l’imputato nel giudizio principale, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sollevata sia dichiarata inammissibile o, comunque, manifestamente infondata.&lt;br /&gt;1.3.1. – L’imputato nel giudizio principale eccepisce, innanzitutto, l’inammissibilità della questione sollevata, in ragione della omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale, tale da non permettere alla Corte di valutarne compiutamente la rilevanza. Egli nega che, in relazione alle norme processuali, risulti attenuato l’obbligo del giudice a quo di descrivere puntualmente la fattispecie sottoposta al suo esame e comunque ritiene che, ove pure si volesse aderire a tale tesi, la mancata descrizione della fattispecie sarebbe, nel caso in esame, così «drastica» da determinare comunque l’inammissibilità della questione. Sostiene la parte privata, infatti, che l’ordinanza di rimessione: non chiarisce a quali reati si riferisce l’imputazione, né dove e quando gli stessi sarebbero stati commessi, né se siano contestate ipotesi di concorso con altre persone; non fornisce una puntuale descrizione della «condizione soggettiva che legittima l’applicazione » della norma censurata; non indica lo stato in cui si trova il processo che si sta celebrando dinanzi al giudice a quo. Ad avviso dell’imputato nel giudizio principale, in virtù del principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione, tali elementi, di cui la Corte «deve avere necessariamente contezza […] per comprendere l’impatto che l’applicazione» della disciplina censurata potrebbe avere sul giudizio principale, neppure potrebbero essere ricavati «ricorrendo alle deduzioni delle altre parti intervenute, o alla visione diretta del fascicolo, o, addirittura, a fatti ritenuti notori».&lt;br /&gt;L’imputato nel giudizio principale, inoltre, deduce, quale ulteriore ragione di inammissibilità, il difetto della rilevanza in concreto della questione sollevata dal giudice rimettente, per aversi la quale sarebbe «necessario che l’interpretazione non costituzionale della legge, oltre ad essere l’unica possibile, supporti ed orienti l’applicazione che nel medesimo contesto il giudice si accingerebbe a farne». Ciò non accadrebbe nel caso in esame, nel quale la difesa dell’imputato, all’udienza del 12 aprile 2010, da un lato, ha prospettato un legittimo impedimento per il giorno stesso, rappresentato da un viaggio di Stato a Washington D.C., negli Stati Uniti d’America, e, dall’altro lato, ha prodotto attestazione del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri di legittimo impedimento continuativo fino al successivo 21 luglio.&lt;br /&gt;Alla luce di tali circostanze, secondo l’imputato nel giudizio principale, la rilevanza in concreto difetterebbe per due ragioni.&lt;br /&gt;In primo luogo, la questione sarebbe stata sollevata «prematuramente rispetto alla necessità di dare effettiva applicazione» alla disciplina censurata, in considerazione della «sussistenza dell’impedimento puntuale, valevole hic et nunc per l’udienza del 12 aprile 2010, dato dal viaggio di Stato a Washington». L’imputato nel giudizio principale chiarisce che l’attestazione della Presidenza del Consiglio dei ministri è stata prodotta al solo fine di indicare, per la prosecuzione del giudizio, i giorni del 21 e del 28 luglio, date che però il Tribunale rimettente non avrebbe neppure preso in considerazione, sollevando invece direttamente – e quindi prematuramente – la questione di legittimità costituzionale della disciplina censurata.&lt;br /&gt;In secondo luogo, l’imputato nel giudizio principale rileva che, ove pure «si ritenesse che la mera esibizione dell’attestazione […] equivalga a una richiesta di applicazione della stessa, pur in presenza di un legittimo impedimento valido ed operante per il giorno dell’udienza in cui avviene detta esibizione», tale attestazione si è limitata ad indicare un impedimento continuativo per un periodo di tempo di poco più di tre mesi, inferiore quindi al periodo massimo di sei mesi previsto dalla disciplina censurata. Quest’ultima avrebbe avuto quindi, nel giudizio a quo, una «applicazione parziale» e la questione di legittimità costituzionale avrebbe dovuto essere formulata in relazione alla disciplina che ha avuto concreta applicazione, cioè di una disciplina che produce una sospensione del dibattimento per tre mesi, mentre il giudice a quo – rileva la parte privata - «discetta in astratto di “rilevanti periodo di tempo” in cui potrebbe essere fatto valere il legittimo impedimento».&lt;br /&gt;Nel merito, l’imputato nel giudizio principale ritiene che il Tribunale rimettente abbia sollevato la questione di legittimità costituzionale della disciplina censurata sulla base dell’erroneo presupposto che essa abbia introdotto un meccanismo che, «al di là dell’evocazione del nomen di legittimo impedimento, costituirebbe in realtà una prerogativa connessa alla carica costituzionale di Presidente del Consiglio dei ministri e richiederebbe pertanto una fonte di rango costituzionale».&lt;br /&gt;Innanzitutto, la circostanza su cui il Tribunale rimettente fonderebbe questo assunto, cioè l’asseritamente prevista sottrazione del potere-dovere del giudice di verificare la sussistenza dell’impedimento, è negata dall’imputato nel giudizio principale. Questi infatti osserva come «nulla viet[i] al giudice, al quale venga esibita l’attestazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri» di cui alla disciplina censurata, «sia di controllare l’autenticità della stessa, sia di chiedere […] ulteriori precisazioni in merito all’attività di governo che deve essere compiuta», restandogli soltanto preclusa la possibilità «di sindacare il merito dell’attività di governo, giudicandola più o meno importante e necessaria», ciò che peraltro contrasterebbe anche con il principio di separazione dei poteri.&lt;br /&gt;Inoltre, la «facoltà del giudice di entrare nel merito della fondatezza del legittimo impedimento», ad avviso dell’imputato nel giudizio principale, non sarebbe «così coessenziale alla natura stessa dell’istituto» da far escludere che possa rientrare nella categoria del legittimo impedimento (e non in quella della prerogativa costituzionale) anche «un’ipotesi di impedimento qualificato a monte come legittimo da una fonte di rango ordinario, rispetto al quale il giudice possa solo verificare se si versi o meno nei casi previsti dalla legge». Ragionando in via analogica, l’imputato nel giudizio principale ritiene che non potrebbe ritenersi preclusa al legislatore ordinario «la compilazione di un elenco di patologie invalidanti in presenza delle quali il giudice fosse costretto a riconoscere il legittimo impedimento dell’imputato che ne sia affetto», potendo «disporre accertamenti sulla veridicità del certificato», ma senza «sindacare la ragionevolezza della scelta legislativa di inserire nell’elenco una patologia piuttosto che un’altra». Una simile disciplina, infatti, «non cancellerebbe la natura di legittimo impedimento» dell’imputato «affetto da una delle patologie legislativamente previste, per trasformare questa evenienza in una prerogativa per quel tipo di malati».&lt;br /&gt;Ad avviso dell’imputato nel giudizio principale, dunque, il Tribunale rimettente, nel negare che la disciplina censurata preveda una ipotesi di legittimo impedimento, muoverebbe da un presupposto giuridico errato e, di conseguenza, evocherebbe un parametro costituzionale (art. 138 Cost.) non pertinente, dal momento che «nessuno può seriamente dubitare che una tipizzazione da parte del legislatore di alcuni casi di legittimo impedimento debba e possa avvenire con legge ordinaria». Quest’ultima – osserva ancora l’imputato nel giudizio principale – deve realizzare un ragionevole bilanciamento fra i valori costituzionali in gioco (diritto di difesa e obbligatorietà dell’azione penale e ragionevole durata del processo), che è oggetto di sindacato da parte della Corte costituzionale. Ma l’ordinanza di rimessione trascurerebbe completamente di considerare il profilo della «ragionevolezza del concreto bilanciamento di interessi operato» dalla disciplina censurata, rimanendo invece «ancorata al pregiudizio della “prerogativa dei titolari delle cariche pubbliche diretta a tutelare non già il diritto di difesa del processo bensì lo status e le funzioni”».&lt;br /&gt;La tesi che la disciplina censurata introduca una prerogativa costituzionale sarebbe ulteriormente contraddetta, ad avviso della parte privata, dal suo carattere temporaneo: una normativa destinata «a dispiegare i propri effetti nell’ordinamento al più per i diciotto mesi successivi alla sua pubblicazione», infatti, non potrebbe «integrare una prerogativa costituzionale, a meno di non voler pensare che le prerogative costituzionali possano avere una scadenza».&lt;br /&gt;Né la tesi della prerogativa costituzionale potrebbe trarre conforto dalla circostanza che la disciplina censurata «preannuncia una riforma costituzionale» delle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri. Secondo l’imputato nel giudizio a quo, tale argomento, adoperato dal giudice rimettente, «equipara in modo del tutto arbitrario il contenuto» della normativa oggetto di censura con quello della futura disciplina costituzionale. Quest’ultima, secondo l’imputato nel giudizio principale, nel dettare una disciplina costituzionale organica delle prerogative dei membri del Governo potrà regolare «anche […] l’interazione fra le suddette prerogative e […] istituti previsti da leggi ordinarie […] quali il legittimo impedimento». Ma ciò non significa che le disposizioni censurate intendano «anticipare a livello di legge ordinaria gli effetti di una riforma costituzionale». Esse, invece, secondo la parte privata, risponderebbero allo scopo di «regolare in modo estremamente equilibrato un lasso di tempo intermedio fra la mancanza assoluta di una disciplina che si occupi delle eventuali difficoltà che il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri possono trovare a difendersi efficacemente in un processo penale che li veda imputati e l’approvazione di una legge costituzionale che ridefinisca lo status di queste cariche».&lt;br /&gt;Il carattere equilibrato del contemperamento di interessi realizzato dalla disciplina transitoria censurata sarebbe inoltre dimostrato, ad avviso dell’imputato nel giudizio a quo, dalle seguenti ulteriori circostanze. In primo luogo, la disciplina prevede la sospensione del decorso della prescrizione, con la conseguenza che per effetto del legittimo impedimento «la situazione processuale viene semplicemente congelata senza alcun effetto pregiudizievole sul piano sostanziale». In secondo luogo, l’applicazione concreta di tale disciplina nel giudizio a quo permetterebbe presumibilmente di realizzare un equo bilanciamento degli interessi in gioco, atteso che l’imputato nel processo principale si è raramente avvalso dell’istituto del legittimo impedimento, permettendo così la celebrazione di ben 83 udienze. Infine, il periodo massimo di differimento del processo, consentito dalle disposizioni oggetto di censura, è di appena sei mesi, che è intervallo di tempo assai più breve rispetto al periodo di sospensione che si determina per effetto della remissione alla Corte costituzionale della questione di legittimità sollevata dal giudice a quo.&lt;br /&gt;1.3.2. – In data 22 novembre 2010, l’imputato nel giudizio principale ha depositato memoria illustrativa, ribadendo l’infondatezza della questione. Nella memoria, la parte privata illustra le vicende del processo a quo, in relazione alla celebrazione delle udienze e alle richieste di rinvio fino al giorno 19 aprile 2010, al dichiarato fine di consentire a questa Corte di «valutare la ragionevolezza di quanto deciso dal Tribunale di Milano a fronte di una richiesta di rinvio corredata anche dall’indicazione di possibili date per la celebrazione delle successive udienze». Dalle vicende del giudizio principale emergerebbe come «la difesa abbia rigorosamente interpretato quei canoni ermeneutici offerti» dalla Corte «per individuare il concetto di leale collaborazione processuale, concordando le date, non frapponendo impedimenti pretestuosi, consentendo la celebrazione delle udienze anche quando l’imputato era impedito, se la sua partecipazione non era oggettivamente necessaria». Con osservazioni estese anche ai giudizi di cui al reg. ord. nn. 180 e 304 del 2010, inoltre, la parte privata sostiene che i rinvii richiesti per legittimo impedimento sarebbero stati sempre limitati e rispettosi dell’attività giudiziaria e che le attestazioni fornite sono state sempre assai inferiori al termine massimo dei sei mesi. Sarebbe quindi stato sufficiente, conclude la difesa dell’imputato nel giudizio principale, applicare i canoni di cui all’art. 420-ter cod. proc. pen. per poter continuare i processi.&lt;br /&gt;2. – Il Tribunale di Milano, sezione X penale, con ordinanza del 16 aprile 2010 (reg. ord. n. 180 del 2010), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 51 del 2010, per violazione degli artt. 3 e 138 Cost.&lt;br /&gt;2.1. – Il collegio rimettente riferisce che la difesa dell’imputato nel giudizio principale, al quale è contestato il reato di cui agli artt. 110, 319, 319-ter e 321 del codice penale, ha anticipato via fax, in data 14 aprile 2010, una richiesta di rinvio dell’udienza del 16 aprile (data che era stata indicata dal Tribunale, nel corso della precedente udienza del 27 febbraio 2010, insieme a quelle, successive, del 30 aprile, 7 maggio, 12 maggio e 29 maggio del 2010), deducendo legittimo impedimento consistente nell’impegno a presiedere il Consiglio dei ministri convocato per lo stesso giorno. Il Tribunale rimettente espone che, nel corso dell’udienza del 16 aprile, la difesa dell’imputato nel giudizio principale ha prodotto copia dell’ordine del giorno del Consiglio dei ministri (datato 14 aprile 2010) e ha esibito l’originale, producendo copia, «dell’attestazione del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa alla continuatività dell’impedimento correlato allo svolgimento delle funzioni di governo» ai sensi della legge censurata. Il giudice a quo riferisce, inoltre, che il pubblico ministero ha domandato il rigetto della richiesta di rinvio, negando il carattere assoluto dell’impedimento alla luce dei punti posti all’ordine del giorno della seduta del Consiglio dei ministri del 14 aprile 2010 e della circostanza per cui l’impedimento è intervenuto successivamente alla fissazione concordata del calendario del processo, mentre la difesa dell’imputato ha ribadito la rilevanza dei temi posti all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri e, dunque, il carattere assoluto dell’impedimento.&lt;br /&gt;Ad avviso del Tribunale rimettente, ai fini della decisione sulla richiesta di rinvio e della prosecuzione del dibattimento, è «imprescindibile» accertare preliminarmente se, in applicazione della disciplina legislativa censurata, il giudice «mantenga», conformemente alla natura stessa dell’«istituto generale» del legittimo impedimento di cui all’art. 420-ter cod. proc. pen., «il potere-dovere di verificare l’effettiva sussistenza dell’impedimento», mediante un «accertamento di fatto da effettuarsi caso per caso e in concreto». La disciplina censurata, secondo il collegio rimettente, sottrae al giudice tale potere di valutazione. Essa, infatti, non contiene una «disciplina[..] presuntiva[…]» dell’istituto «in relazione a specifiche situazioni di fatto» e «coerente[…] con il sistema delineato dall’art. 420-ter di applicazione generale». L’art. 1, comma 1, della legge n. 51 del 2010, ad avviso del giudice a quo, «stila[…] un elenco» di impedimenti legittimi che include anche le «attività preparatorie e consequenziali, nonché […] ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo». La «genericità» di tale formulazione limiterebbe la possibilità del giudice di apprezzare l’effettività dell’impedimento rispetto alla singola udienza, ciò che risulterebbe rafforzato dal dettato del comma 4 del medesimo art. 1, secondo cui «il giudice rinvia il processo a seguito di certificazione che attesti che l’impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni» di governo. Da tutto ciò il collegio rimettente conclude che, in base alla disciplina censurata, «il rinvio è imposto da ragioni genericamente indicate e insindacabili dalla autorità giudiziaria e si traduce in una causa automatica di rinvio del dibattimento sproporzionata rispetto alla tutela del diritto di difesa, per il quale l’istituto del legittimo impedimento a comparire è previsto». Né può seguirsi, secondo il Tribunale rimettente, una diversa interpretazione della legge censurata, tale da «salvaguarda[re] il sindacato del giudice in ordine alla natura dell’impedimento e alla sua continuatività»: una simile interpretazione, infatti, «si risolverebbe in una sostanziale disapplicazione della nuova legge» e contrasterebbe con la volontà del legislatore, quale espressamente palesata dall’art. 2 della legge censurata, secondo il quale «le nuove disposizioni si applicano al fine di consentire al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione e dalla legge».&lt;br /&gt;Alla luce di tali circostanze, il Tribunale rimettente ritiene che il meccanismo processuale previsto dalla disciplina censurata, sebbene qualificato come legittimo impedimento, rappresenti in realtà una «nuova prerogativa», «connessa all’esercizio delle cariche costituzionali di Presidente del Consiglio dei Ministri e di Ministro», e consistente in una «causa di sospensione del processo». Ma – osserva il giudice a quo – la previsione di una simile prerogativa, in quanto «derogatoria al principio di eguale sottoposizione alla legge e alla giurisdizione di tutti i cittadini», non può avvenire con legge ordinaria. Essa richiede necessariamente una fonte costituzionale, come affermato da questa Corte con la sentenza n. 262 del 2009 e come del resto riconosciuto dalla medesima disciplina censurata, che ha carattere temporaneo ed è rivolta ad anticipare gli effetti di una legge costituzionale recante una disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri.&lt;br /&gt;2.2. – È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la Corte dichiari la questione di legittimità costituzionale sollevata inammissibile, in relazione all’art. 3 Cost., e comunque non fondata, in relazione al medesimo art. 3, nonché all’art. 138 Cost.&lt;br /&gt;2.2.1. – Quanto all’asserita lesione dell’art. 3 Cost., l’Avvocatura generale dello Stato eccepisce preliminarmente la manifesta inammissibilità della questione, per non avere «il Tribunale rimettente esplicitato i motivi che fonderebbero la predetta violazione». Nel merito, la difesa dello Stato ritiene che le disposizioni censurate prevedano un «trattamento differenziato per i titolari delle cariche ivi indicate del tutto conforme al richiesto requisito della ragionevolezza e proporzionalità», essendo tali disposizioni dirette a pervenire, con specifico riferimento alla fattispecie del legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei ministri imputato «ad un ragionevole bilanciamento fra le due esigenze, entrambe di valore costituzionale, della speditezza del processo e della integrità funzionale dell’organo costituzionale». Né può ritenersi, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, che la violazione dell’art. 3 Cost. dipenda da una illegittima differenziazione della posizione del Presidente del Consiglio dei ministri rispetto a quella dei ministri, dal momento che la disciplina censurata si riferisce ad entrambe le cariche.&lt;br /&gt;Con riguardo, invece, alla lamentata violazione dell’art. 138 Cost., l’Avvocatura generale dello Stato deduce la non fondatezza della censura sulla base di argomenti testualmente identici a quelli svolti nell’atto di intervento riferito all’ordinanza di rimessione di cui al reg. ord. n. 173 del 2010.&lt;br /&gt;2.2.2. – In data 23 novembre 2010, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato, per il Presidente del Consiglio dei ministri, memoria illustrativa, ribadendo le ragioni dedotte con l’atto di intervento a sostegno dell’inammissibilità e dell’infondatezza della questione di costituzionalità sollevata. La difesa dello Stato formula ulteriori osservazioni in ordine alla manifesta inammissibilità e alla infondatezza della questione, sulla base di argomenti testualmente identici a quelli dedotti nella memoria riferita all’ordinanza di rimessione di cui al reg. ord. n. 173 del 2010.&lt;br /&gt;2.3. – Si è costituito in giudizio, con atto depositato in data 5 luglio 2010, l’imputato nel giudizio principale, chiedendo che la Corte dichiari inammissibile o, comunque, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata.&lt;br /&gt;2.3.1. – L’imputato nel giudizio principale eccepisce, innanzitutto, l’inammissibilità della questione sollevata, in ragione della omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale, tale da non permettere alla Corte di valutarne compiutamente la rilevanza. In particolare, l’ordinanza di rimessione conterrebbe, ad avviso dell’imputato nel giudizio principale, una «laconica indicazione degli articoli del codice penale contestati all’imputato e delle coordinate spazio-temporali del capo di imputazione» e non fornirebbe una puntuale descrizione della «condizione soggettiva che legittima l’applicazione» della norma censurata, né dello stato in cui si trova il processo che si sta celebrando dinanzi al giudice a quo. Secondo l’imputato nel giudizio principale, in virtù del principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione, tali elementi, di cui la Corte «deve avere necessariamente contezza per potersi pronunciare», non potrebbero essere ricavati «ricorrendo alle deduzioni delle altre parti intervenute, o alla visione diretta del fascicolo del giudizio principale, o, addirittura, a fatti ritenuti notori».&lt;br /&gt;L’imputato nel giudizio principale deduce poi, quale ulteriore ragione di inammissibilità, il difetto della rilevanza in concreto della questione sollevata dal giudice rimettente, per aversi la quale sarebbe «necessario che l’interpretazione non costituzionale della legge, oltre ad essere l’unica possibile, supporti ed orienti l’applicazione che nel medesimo contesto il giudice si accingerebbe a farne». Ciò non accadrebbe nel caso in esame, nel quale la difesa dell’imputato, all’udienza del 16 aprile 2010, da un lato, ha prospettato un legittimo impedimento per il giorno stesso, costituito dalla concomitante riunione del Consiglio dei ministri, e, dall’altro lato, ha prodotto attestazione del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri di legittimo impedimento continuativo fino al 21 luglio 2010.&lt;br /&gt;Sulla base di tali circostanze, secondo l’imputato nel giudizio principale, la rilevanza in concreto difetterebbe per due ragioni.&lt;br /&gt;In primo luogo, la questione sarebbe stata sollevata «prematuramente rispetto alla necessità di dare effettiva applicazione» alla disciplina censurata, in considerazione della «sussistenza dell’impedimento puntuale, valevole hic et nunc per l’udienza del 16 aprile 2010, dato dalla concomitante riunione del Consiglio dei Ministri». L’imputato nel giudizio principale chiarisce che l’attestazione della Presidenza del Consiglio dei ministri è stata prodotta al solo fine di indicare, per la prosecuzione del giudizio, i giorni del 21 e del 28 luglio 2010, date che però il Tribunale rimettente non avrebbe neppure preso in considerazione, sollevando invece direttamente – e quindi prematuramente – la questione di legittimità costituzionale della disciplina censurata.&lt;br /&gt;In secondo luogo, l’imputato nel giudizio principale rileva che, ove pure «si ritenesse che la mera esibizione dell’attestazione […] equivalga a una richiesta di applicazione della stessa, pur in presenza di un legittimo impedimento valido ed operante per il giorno dell’udienza in cui avviene detta esibizione», tale attestazione si è limitata ad indicare un impedimento continuativo per un periodo di tempo di poco più di tre mesi, inferiore quindi al periodo massimo di sei mesi previsto dalla disciplina censurata. Quest’ultima avrebbe quindi avuto, nel giudizio a quo, una «applicazione parziale» e la questione di legittimità costituzionale avrebbe dovuto essere formulata in relazione alla disciplina che ha avuto concreta applicazione, cioè di una disciplina che produce una sospensione del dibattimento per tre mesi, mentre il giudice a quo «discetta in astratto di “rilevanti periodo di tempo” in cui potrebbe essere fatto valere il legittimo impedimento».&lt;br /&gt;Nel merito, la parte privata sostiene che la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale rimettente in relazione all’art. 138 Cost., sia manifestamente infondata, per le ragioni indicate, con argomenti testualmente identici, nell’atto di costituzione relativo al giudizio di cui al reg. ord. n. 173 del 2010.&lt;br /&gt;Relativamente, invece, all’asserita violazione dell’art. 3 Cost., la parte privata osserva che «manca nell’ordinanza di rimessione qualunque valutazione relativa al tertium comparationis […] nonché alla ragionevolezza del bilanciamento di interessi operato» dalla disciplina censurata.&lt;br /&gt;Sotto il primo profilo, viene rilevato che l’ordinanza di rimessione non chiarisce quali siano i soggetti rispetto ai quali la disciplina censurata «creerebbe sperequazioni: se rispetto al semplice cittadino, o ad altre cariche dello Stato, o a un Presidente del Consiglio dei Ministri e a dei Ministri tutelati da vere immunità costituzionali».&lt;br /&gt;Sotto il secondo profilo, si osserva come il giudice a quo si limiti ad affermare che il meccanismo processuale denunciato è «causa automatica di rinvio del dibattimento sproporzionata rispetto alla tutela del diritto di difesa», senza però impiegare alcuna altra argomentazione «per dare sostanza e contenuto all’asserita sproporzione» e, soprattutto, senza considerare il carattere temporaneo e transitorio della disciplina denunciata, suscettibile di influenzare significativamente il giudizio sulla ragionevolezza del bilanciamento di interessi da essa operato.&lt;br /&gt;2.3.2. – In data 22 novembre 2010, l’imputato nel giudizio principale ha depositato memoria illustrativa, insistendo perché la questione di legittimità costituzionale sollevata sia dichiarata non fondata. La parte privata, in particolare, illustra le vicende del processo a quo, in relazione alla celebrazione delle udienze e alle richieste di rinvio, riproducendo le medesime argomentazioni svolte nella memoria riferita al giudizio di cui al reg. ord. n. 173 del 2010.&lt;br /&gt;3. – Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, con ordinanza del 24 giugno 2010 (reg. ord. n. 304 del 2010), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 51 del 2010, per violazione dell’art. 138 Cost.&lt;br /&gt;3.1. – Il giudice rimettente riferisce che la difesa dell’imputato nel giudizio principale ha avanzato, ai sensi della disciplina censurata, istanza di differimento dell’udienza preliminare alla data del 27 luglio 2010, producendo una attestazione della Segreteria della Presidenza del Consiglio dei ministri in cui viene dato atto di un impedimento continuativo, fino alla suddetta data, correlato alle funzioni di governo che l’imputato stesso è chiamato a svolgere nella sua qualità di attuale Presidente del Consiglio dei mini
